SOCIETÀ E FALLIMENTO
Il curatore non può sciogliersi dal contratto preliminare se è stata trascritta la domanda di esecuzione in forma specifica
Corte di Cassazione SS.UU. 16 settembre 2015 n. 18131 Scarica la sentenza Contratto preliminare – Fallimento – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto – Trascrizione della domanda giudiziaria – Recesso del curatore – Effetti (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 72; cod. civ., art. 2932, 2652 n.2) [1] La dichiarazione del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita immobiliare ai sensi dell’art. 72 l. fall. non è opponibile al promittente compratore che prima della dichiarazione di fallimento, abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c.c., diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto. CASO[1] La società promittente compratrice di un immobile industriale proponeva innanzi al Tribunale di Venezia domanda giudiziale, regolarmente…
Continua a leggere...La Cassazione si pronuncia sulla (in)ammissibilità del concordato di gruppo
Cass., sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559 (sent.)Pres. Ceccherini – Rel. Nazzicone Scarica la sentenza Concordato preventivo – Gruppi societari – Concordato di gruppo – Inammissibilità (r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 161) Concordato preventivo – Competenza territoriale – Inderogabilità (r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 9, 161) [1] Il decreto che omologa un c.d. concordato preventivo di gruppo va cassato senza rinvio perché l’ordinamento giuridico italiano non contempla il concordato preventivo di gruppo. [2] É principio generale in tema di procedure concorsuali l’inderogabilità della competenza territoriale. IL CASOUna società in nome collettivo avente sede in La Spezia, costituita mediante conferimento dell’intero patrimonio di quattro società di capitali, proponeva ricorso per l’ammissione al…
Continua a leggere...Le offerte concorrenti nel concordato preventivo introdotte dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto rilevanti novità in materia di concordato preventivo prevedendo, tra l’altro, l’applicazione di procedure competitive ad ambiti che finora ne erano rimasti esclusi. Si tratta di strumenti che permettono una maggiore apertura della procedura concorsuale alla concorrenza con tendenziale maggiore soddisfacimento del ceto creditorio ma che, certamente, portano con sé il limite del dilatamento dei tempi della procedura Offerte concorrenti La novità più rilevante apportata dalla l. 132/2015 in tema di liquidazioni competitive nel concordato preventivo è senza dubbio rappresentata dall’aggiunta, nella legge fallimentare, dell’art….
Continua a leggere...Anche il giudice dell’esecuzione può segnalare al P.M. lo stato di insolvenza dell’imprenditore al fine della presentazione dell’istanza di fallimento
Cass., Sez. 6-I ord., 17 settembre 2015, n. 12877 Scarica l’ordinanza Esecuzione Forzata – Segnalazione insolvenza da parte del G.E. al P.M. – Ammissibilità – Fondamento (art. 7 l.f.) [1] La lata formulazione dell’art. 7 n. 2 l.f., in base al quale il giudice civile nel corso di un procedimento può segnalare al P.M. lo stato di insolvenza dell’imprenditore, consente di annoverare anche il giudice dell’esecuzione tra gli organi giurisdizionali cui tale potere compete. CASO[1] Presentata istanza di fallimento da parte del P.M. in seguito alla segnalazione dello stato di decozione pervenuta dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di una procedura per espropriazione immobiliare, la società dichiarata fallita propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva…
Continua a leggere...Le proposte concorrenti nel nuovo concordato preventivo
Il d.l. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modifiche dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha riscritto la disciplina del concordato preventivo: con l’introduzione delle proposte concorrenti viene, difatti attribuita ai creditori concordatari “una possibilità ulteriore rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore”, come si legge nella Relazione. La legittimazione alle proposte concorrenti. La disciplina delle proposte concorrenti nel concordato preventivo è analoga all’art. 124 l. fall. laddove dispone che la proposta di concordato, oltre che dal fallito (o da società cui esso partecipi o sottoposta a comune controllo) può essere presentata da uno o più creditori. Tuttavia a differenza del concordato fallimentare, qui l’iniziativa è (e rimane) esclusiva del debitore,…
Continua a leggere...La disciplina transitoria delle nuove disposizioni sul concordato in bianco: prevale la legge applicabile alla data del deposito della domanda
Tribunale di Trento, decreto 15 ottobre 2015 Scarica il decreto Concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei crediti – Concordato in bianco – Domanda proposta prima dell’entrata in vigore del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132 – Disciplina transitoria – Applicazione della disciplina successiva – Esclusione. [1] Il procedimento di concordato in bianco o con riserva si apre con la proposizione della domanda ex art. 161 comma 6 l. fall., mentre il successivo deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione rappresenta una semplice integrazione o evoluzione del procedimento già pendente; conseguentemente, alle domande di concordato in bianco o con riserva proposte prima dell’entrata in vigore del d.l. 27 giugno 2015,…
Continua a leggere...L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura non è soggetta al termine di decadenza previsto per le domande tardive dall’art.101 legge fallimentare
Cass. Civ., 31 luglio 2015, n.16218 Scarica la sentenza Procedure concorsuali – crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento – ammissione al passivo – termine annuale decadenza ex art. 101 l.fall. – esclusione(r.d. 16 marzo 1942 n.267, disciplina del fallimento, art. 101). [1] Il termine di decadenza di dodici mesi previsto dall’art. 101, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n.267, per l’insinuazione al passivo fallimentare, non trova applicazione per i crediti concorsuali sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento. [1] CASOIl Curatore dichiara di non volere subentrare in un contratto preliminare stipulato dalla Società fallita; il contratto pertanto si scioglie. Il promittente acquirente propone domanda di ammissione al passivo del credito al rimborso dell’acconto sul prezzo versato al momento…
Continua a leggere...È causa di revoca del concordato preventivo la esposizione nella proposta di debiti personali del socio accomandatario
Trib. Como, decr. 3 marzo 2015. Scarica la sentenza Concordato preventivo – Revoca – Debiti personali del socio accomandatario – Sussistenza(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, artt. 147, 173, 184) [1] Costituisce causa di revoca del concordato preventivo l’inserimento nella proposta di debiti facenti capo al socio accomandatario e da costui maturati in proprio ovvero in qualità di socio illimitatamente responsabile di altra compagine societaria al fine di avvantaggiarsi dell’effetto esdebitatorio della procedura, posto che il concordato preventivo di una società non può estendersi ai soci illimitatamente responsabili salvo che per quanto riguarda le obbligazioni sociali. Concordato preventivo – Fattibilità giuridica – Riesame – Singole fasi della procedura – Sussistenza(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, art. 173)…
Continua a leggere...Truffe contrattuali cinesi: se le conosci le eviti
Affare imperdibile, normale richiesta commerciale o tentativo di raggiro? I malintenzionati in Cina non sono molto creativi e gli schemi utilizzati per i “bidoni” sono ben noti e ricorrenti: vediamo i principali. 1. Il contatto via internet e l’invito a firmare il contratto in Cina Il caso più frequente è quello di una società cinese che, dopo aver reperito informazioni sui prodotti italiani attraverso il sito web dell’azienda italiana, comunica via email la disponibilità ad acquistare importanti quantitativi di merce. Segue di solito un primo scambio corrispondenza via email tra le parti, all’esito del quale la società cinese comunica la decisione di acquistare i prodotti echiede di finalizzare l’accordo in tempi molto rapidi, invitando la parte italiana a recarsi in Cina per concludere la…
Continua a leggere...Impossibilità di estendere il fallimento della società di capitali a quella di persone partecipata “di fatto”
Trib. Como, decreto 7 maggio 2015 Scarica l’ordinanza Fallimento – Estensione del fallimento – Società di fatto – Società di capitali – Società di persone – Esclusione(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, art. 147; cod. civ. art. 2361, 2384) [1] Il fallimento già dichiarato nei confronti di una società a responsabilità limitata non può essere esteso ad una società in accomandita semplice sulla scorta di un’asserita società di fatto costituita tra le due compagini societarie, posto che la partecipazione di una società di capitali in una di fatto comportante responsabilità illimitata può essere ammessa solo nel caso in cui vengano rispettate le condizioni di cui all’art. 2361 cod. civ. e non anche qualora avvenga per facta concludentia. CASO[1 ] Il…
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