Responsabilità civile

Il regime dell’onere della prova nella responsabilità medica

Nel corso degli ultimi vent’anni la nostra giurisprudenza ha ricostruito un regime dell’onere della prova nelle controversie di responsabilità sanitaria di tipo unitario, a prescindere cioè dal fatto che convenuto in giudizio dal paziente danneggiato sia un medico libero professionista, una struttura sanitaria e/o un medico dipendente di quest’ultima. Tutto ciò è stato reso possibile dalla riconduzione nell’area della responsabilità contrattuale della responsabilità facente capo a tutti e tre i soggetti appena menzionati: i primi due concludono infatti un vero e proprio contratto – d’opera professionale il medico, di spedalità la struttura ospedaliera – con il paziente; il terzo invece, pur non stipulando alcun negozio con il malato, a partire dagli anni Duemila è stato considerato instaurare con lo stesso…

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La responsabilità civile delle (e nelle) strutture sanitarie per difetto di organizzazione

La responsabilità civile per danni alla salute del paziente riconducibili a carenze strutturali ed organizzative degli enti sanitari ha iniziato ad emergere in giurisprudenza e attirare l’attenzione della dottrina indicativamente a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, in stretta connessione con il più vasto fenomeno del passaggio dalla responsabilità del medico alla responsabilità medica (o sanitaria) e con la presa di coscienza dell’irriducibilità del rapporto contrattuale intercorrente tra la struttura sanitaria e il paziente allo schema del contratto d’opera intellettuale facente capo alla figura del medico libero professionista. Da quest’ultimo punto di vista è stato infatti messo in evidenza che, con la conclusione del contratto (atipico e complesso) «di spedalità» (o «di assistenza sanitaria»), la struttura ospedaliera…

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Responsabilità medica e consulenza tecnica preventiva: un binomio possibile ?

Trib. Roma, ord. 26 marzo 2015 Scarica l’ordinanza Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Esistenza di contestazioni sull’an della pretesa – Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 696 bis)   [1] E’ inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis allorché sussista un radicale contrasto tra le parti sull’esistenza del credito, prima ancora che sulla sua quantificazione, e l’accertamento riguardi questioni di particolare complessità, non solo in fatto ma anche in diritto, la cui soluzione non può essere demandata al consulente tecnico.   CASO[1] Nel provvedimento che si annota, il giudice respinge un’istanza di consulenza tecnica preventiva proposta, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., nei confronti di un medico (radiologo) ritenuto responsabile «di avere prescritto e…

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