Procedimenti di cognizione e ADR
Effetti della rinuncia implicita alla clausola compromissoria
Cass., Sez. II, 20 febbraio 2015, n. 3464 Scarica la sentenza Arbitrato – Clausola compromissoria – Eccezione di arbitrato – Mancata proposizione – Rinuncia tacita – Effetti sulle successive controversie tra le medesime parti – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 808) [1] La rinuncia tacita ad avvalersi della clausola compromissoria in occasione di un giudizio insorto tra i contraenti, non equivale a definitiva rinuncia all’arbitrato in relazione ad ogni altra controversia derivante dal medesimo contratto ma diversa per petitum e causa petendi. CASO[1] Nel provvedimento che si annota la Corte di cassazione esclude che la rinuncia, peraltro implicita, ad avvalersi della clausola compromissoria, nel caso di specie desumibile dalla mancata formulazione dell’eccezione di arbitrato e dalla proposizione di domande nel corso del…
Continua a leggere...Notificazione a mezzo posta e ritardo imputabile all’agente postale. Chi ne risponde?
Cass., Sez. VI-3, 18 febbraio 2015, n. 3261 Scarica la sentenza Procedimento civile – Notificazione – A mezzo posta – Avviso di ricevimento – Ritardato recapito – Azione risarcitoria – Legittimazione passiva – Agente postale – Esclusione (C.p.c. artt. 137 e 149; L. 20 novembre 1982 n. 890; D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 art. 107) [1] A fronte dell’azione risarcitoria esperita dal notificante in relazione a danni derivati da ritardo dell’agente postale incaricato della notificazione, quest’ultimo risulta privo di legittimazione passiva, operando non sulla base di un rapporto obbligatorio con la parte, ma in veste di ausiliario dell’ufficiale giudiziario, il quale è il solo responsabile nei confronti dell’istante, sul fondamento del rapporto di mandato che s’instaura ex lege a seguito…
Continua a leggere...Motivazione della sentenza rinvio en bloc alla consulenza tecnica d’ufficio
Cass., Sez. VI-3, 2 febbraio 2015, n. 1815 Scarica la sentenza Procedimento civile – Prova in genere – Motivazione della sentenza – Giudice – Consulenza tecnica d’ufficio (C.p.c. 61, 62, 132, 191, 195; Disp. att. c.p.c. art. 118) [1] Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. CASO[1] In una causa di risarcimento del danno da responsabilità medica, il Tribunale rigetta la domanda…
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