Procedimenti di cognizione e ADR

Motivazione della sentenza rinvio en bloc alla consulenza tecnica d’ufficio

Cass., Sez. VI-3, 2 febbraio 2015, n. 1815 Scarica la sentenza Procedimento civile – Prova in genere – Motivazione della sentenza – Giudice – Consulenza tecnica d’ufficio (C.p.c. 61, 62, 132, 191, 195; Disp. att. c.p.c. art. 118) [1] Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. CASO[1] In una causa di risarcimento del danno da responsabilità medica, il Tribunale rigetta la domanda…

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