Procedimenti di cognizione e ADR

Litispendenza e cause pendenti in differenti gradi di giudizio

Cass., ord., 18 giugno 2018, n. 15981 – Pres. Amendola – Rel. Olivieri Litispendenza – Pendenza di cause identiche in diversi gradi del giudizio – Sospensione per pregiudizialità della causa successivamente promossa – Inammissibilità (C.p.c. artt. 39, 295, 337)  [1] Qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza anche se la controversia previamente instaurata sia già stata decisa in primo grado e figuri radicata davanti al giudice del gravame, senza, correlativamente, possibilità di far luogo alla sospensione del giudizio promosso per secondo. CASO [1] La Cassazione ha pronunciato a séguito di regolamento di competenza spiegato contro un’ordinanza con la quale il Tribunale di Messina aveva disposto la sospensione, ai…

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La nullità dell’atto di citazione nella più recente giurisprudenza

Abstract: Il presente Focus è dedicato all’analisi delle più recenti pronunce in materia di nullità dell’atto di citazione, procedendo con distinto riguardo ai vizi inficianti la vocatio in ius ovvero l’editio actionis. Come noto, l’art. 164 c.p.c., disciplinante la nullità dell’atto di citazione, è tradizionalmente suddiviso in due parti: l’una, dedicata alle nullità che colpiscono la c.d. editio actionis, l’altra, a quelle che inficiano la c.d. vocatio in ius. Quest’ultimo tipo di invalidità, secondo quanto previsto dal primo comma della norma menzionata, si configura nelle seguenti ipotesi: a) omessa o assolutamente incerta indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta, di nome, cognome, residenza o codice fiscale dell’attore, di nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora…

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Sul valore probatorio del messaggio di posta elettronica ordinaria: ora la Cassazione opta per l’art. 2712 c.c.

Cass. civ., Sez. VI – 2, ord., 14 maggio 2018, n. 11606 – Pres. Manna – Rel. Scarpa Processo civile – Prove – Documentali – Posta elettronica ordinaria – Valore (cod. civ., art. 2712; d.lg. 7.3.2005, n. 82, artt. 1 e 20; regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.7.2014, artt. 3 e 25) [1] Nei procedimenti giudiziari civili il messaggio di posta elettronica ordinaria è un documento informatico non firmato, costituente piena prova dei fatti e cose ivi rappresentati ove colui contro il quale la e-mail è prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti e cose medesimi. CASO [1] La società Alfa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, col quale il Tribunale di Milano…

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Assunzione diretta dei pubblici servizi e arbitrato obbligatorio: illegittimità della norma che esclude il ricorso all’autorità giudiziaria

Corte cost. 13 giugno 2018, n. 123; Pres. Lattanzi; Est. Prosperetti Arbitrato – Arbitrato e compromesso – Servizi pubblici – Determinazione indennità di riscatto – Arbitrato obbligatorio – Esclusione (Cost. art. 24, 1° comma, 102, 1° comma; r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, art. 24, 7° e 8° comma). [1] Va dichiarata l’illegittimità dell’art. 24, 7° e 8° comma, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, in caso di…

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Cuius commoda… La prova liberatoria del caso fortuito ex art. 2051 c.c. al vaglio della Cassazione

Cassazione civile, Sez. VI-III, ord. 19 marzo 2018, n. 6703, Pres. Amendola, Est. Scrima Prova – Onere della prova – Responsabilità aquiliana – Responsabilità per cose in custodia – Prova liberatoria – Caso fortuito – Fondamento – Limiti (Cod. proc. civ., art. 112, 115, 116; cod. civ., art. 1227, 2051, 2056, 2697, 2699 ss.; cod. pen., art. 40) [1] Il disposto di cui all’art. 2051 c.c. implica che il custode vada esente da responsabilità solo ove provi il caso fortuito, da identificarsi nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee causate da terzi ovvero in quella in cui l’evento abbia già esplicato la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore del custode,…

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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegrazione nel posto di lavoro

Cass. 2 maggio 2018, n. 10435 – Pres. Di Cerbo – Est. Boghetich Lavoro (rapporto) – Licenziamento, giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Obbligo di repêchage – Violazione – Tutela reale – Tutela indennitaria – Applicabilità (l. 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 1, comma 42; l. 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 18, commi 4, 5 e 7). [1] Il vaglio giudiziale relativo alla «manifesta insussistenza del fatto» posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo investe non solo le ragioni…

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Giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, contumacia e giudizio di delibazione

Cassazione, sentenza, 18­ gennaio 2018, n. 1178 – Pres. Di Palma – Est. Acierno Matrimonio concordatario – Nullità – Giudizio avanti al Tribunale Ecclesiastico ­- Contumacia – Delibazione della Corte d’Appello –  Efficacia (Cost., artt. 7, 29; cod. civ. art. 123; cod. proc. civ., art. 796 e ss.; L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8) [1] I limiti di sindacabilità del giudizio ecclesiastico sono identici se la parte è costituita o contumace quando non si riscontri un vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio. La mera contumacia non determina alcuna conseguenza sull’oggetto del giudizio di delibazione. CASO [1] Nel 2012, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti pronuncia sentenza di nullità di un matrimonio celebrato con rito concordatario. In tale processo…

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Sull’onere di disconoscimento delle ‘riproduzioni informatiche’

I. Il contenuto dell’onere ex art. 2712 c.c. negli orientamenti della giurisprudenza. Come è noto, l’art. 2712 c.c. stabilisce che le riproduzioni fotografiche e cinematografiche (e, dopo il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, anche quelle informatiche, e con la precisazione giurisprudenziale che l’elenco in ogni caso “non è tassativo”: così Trib. Roma, 3 giugno 2016, in www.dejure.it, che vi aggiunge i “messaggi spediti e ricevuti mediante posta elettronica ordinaria non certificata”), nonché le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Malgrado il legislatore del…

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Sui limiti alla potestas iudicandi degli arbitri

Cass. civ., ord., 30 aprile 2018, n. 10391 Arbitrato – Compromesso – Clausola compromissoria – Lodo – Lodo, nullità – Thema decidendum – Limiti. (C.c. artt. 1331, 1376 e 2932; c.p.c. artt. 112, 829 ) [1] Gli arbitri hanno l’obbligo di decidere su tutto il thema decidendum sottoposto loro e non oltre i limiti di esso, sulla base delle domande proposte, anche quando la “potestas iudicandi” sia stata conferita con clausola compromissoria, in quanto la cognizione arbitrale si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda attinente a quest’ultima che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata. CASO [1] La società ricorrente in…

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Il foro del consumatore prevale su quello del titolare del trattamento dei dati personali

Tribunale di Reggio Emilia, 1 febbraio 2018 – Morlini Competenza – Competenza territoriale – Foro del consumatore – Foro del titolare del trattamento dei dati (D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 10; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33 comma 2 lett. u) Nel caso di violazione delle regole relative al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di un rapporto di consumo, la competenza è esclusivamente del foro di residenza del consumatore, in quanto tale criterio prevale su quello del foro della residenza del titolare del trattamento. CASO L’attore ha acquistato, quale consumatore, un divano, un letto e un materasso, con un finanziamento; ha pagato in ritardo le prime rate, per…

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