PROCEDURA E DIRITTO CIVILE

Il recesso dell’affiliante prima del decorso della durata minima di almeno tre anni è contrario a buona fede, abusivo ed arbitrario

Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 02/05/2024, n. 11737, Pres. Scarano, Est. Tassone. Franchising – abuso del diritto – durata minima del contratto [1] Nel contratto di franchising a tempo indeterminato (anche nel caso di franchising cd. light, implicante oneri ed investimenti non cospicui), l’affiliante deve attendere tre anni per poter recedere. Diversamente il recesso è contrario a buona fede, abusivo ed arbitrario, in quanto questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente all’ammortamento dell’investimento da parte dell’affiliato. In sede di sentenza definitiva, il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni…

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Durata minima del contratto di franchising e illegittimità del recesso da parte dell’affiliante

Corte di cassazione, Sez. 3, 2 maggio 2024, n. 11737, Pres. Scarano, Rel. Tassone Parole chiave Affiliazione commerciale – Durata minima – Recesso Massima: “Come nel caso del franchising a tempo determinato, anche nel caso del franchising a tempo indeterminato risulta contrario a buona fede il recesso dell’affiliante prima del decorso della durata minima di almeno tre anni, dato che questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente all’ammortamento dell’investimento da parte dell’affiliato”. Disposizioni applicate Art. 3 l. n. 129/2004 (forma e contenuto del contratto) CASO Nell’aprile 2008 una nota compagnia telefonica conclude un contratto di affiliazione commerciale con una s.r.l., con conseguente apertura di un punto vendita in una delle principali strade commerciali di Milano. Nel settembre 2011…

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Rilevanza degli atti posti in essere dagli arbitri al fine di individuare il mezzo con cui va impugnato il lodo

Cass., sez. I,  20 maggio 2024, n. 13884mPres. Valitutti e Rel. D’orazione Arbitrato rituale e irrituale – compromesso e clausola compromissoria – impugnazione del lodo (artt. 808 ter, 827 c.p.c.; 1362 c.c,) Massima: “Agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti. Pertanto, se sia stato pronunciato uno lodo rituale, nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c.” CASO Gli eredi di uno dei soci di una società immobiliare in liquidazione depositavano, in base ad un articolo dello statuto,…

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Azioni esecutive parallele contro diversi coobbligati solidali

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 10/04/2024) 03/06/2024, n. 15470, Pres. Parise, Rel. Fidanzia MASSIMA: “Un creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per il pagamento di una determinata somma; quello che non può fare è agire esecutivamente per l’intero credito nei confronti di tutti i coobbligati in solido, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, promuovendo eventualmente l’azione esecutiva, in caso di non integrale soddisfazione, nei confronti dell’altro solo per il residuo”. CASO La Regione Campania ha agito nei confronti di Techno System Developments Srl, debitrice principale, e di Unicredit S.p.A., garante, per ottenere la restituzione del finanziamento di € 420.000,00, concesso alla prima,…

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Natura non aleatoria del contratto d’appalto

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 06/05/2024, n. 12115 – Rel. Dott. Giuseppe Grasso Appalto privato – contratto commutativo e contratto aleatorio – interpretazione del contratto – art. 1655 c.c. Massima: “Poiché il contratto d’appalto prevede la prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio, verso il pagamento di un corrispettivo, ove non consti dalle emergenze di causa che le parti abbiano inteso stipulare, nonostante l’uso del nomen iuris dell’appalto, un contratto atipico aleatorio, l’espressione che potrebbe avere più sensi deve essere interpretata nel senso che all’appaltatore non può essere negato il diritto al corrispettivo ove abbia adempiuto alla propria obbligazione”. CASO La società Alfa, cui erano stati appaltati lavori di ristrutturazione edile da Tizio, adducendo il ritardo…

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Demolizione di immobile in comunione

Cassazione civile, sez. II, Sentenza del 29.02.2016 n. 3925, Pres. V. Mazzacane, Est. L. Matera «L’azione, di natura reale, volta alla demolizione di un immobile in comunione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacché, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni è “inutiliter data”. Pertanto, ove il litisconsorte pretermesso proponga opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza di condanna alla demolizione resa in grado di appello, il giudice che accerti la fondatezza dell’opposizione deve provvedere ex artt. 406 e 354 c.p.c.». CASO Con atto di citazione Tizia proponeva opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza…

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Responsabilità sanitaria: il nesso causale va accertato secondo la regola della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”)

Cass. civ., Sez. III, ord., 05.03.2024, n. 5922 – Pres. Travaglino – Rel. Spaziani Responsabilità Sanitaria – Nesso di Causalità – Preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”) – Criteri [1] L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un’ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il…

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Condanna alle spese a favore della parte contumace in primo grado

Cass., sez. III, 14 maggio 2024, n. 13253, Pres. Frasca, Est. Tassone [1] Appello – Condanna alle spese di primo grado – Attribuzione in favore della parte vittoriosa in appello rimasta contumace in primo grado – Ammissibilità – Esclusione – Conseguenze – Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. – Fondamento. La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e…

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Esecuzione fondata su assegno circolare: necessaria la trascrizione integrale nel precetto

Cassazione civile, terza sez., sentenza del 15 maggio 2024, n. 13373; Pres. De Stefano; Rel. Rossi. Massima: “L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile”. CASO A.A. notificava precetto a Banca Monte dei Paschi di Siena quale supposta beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile di € 1.941,73. La Banca opponente censurava l’omessa trascrizione integrale del retro dell’assegno nell’atto di precetto e la mancata attestazione di conformità dello stesso da parte dell’ufficiale giudiziario. Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi e dichiarava la nullità del precetto….

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La competenza per valore nelle cause per impugnazione di delibera assembleare

Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 27.12.2023 n. 36013, Presidente R. M. Di Virgilio, Estensore R. Giannaccari Massima: “Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi circoscritta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al Condominio e, dunque, al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa”. CASO Tizio proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di Foggia avverso la delibera del Condominio Alfa con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo annuale e il conseguente riparto, lamentando la violazione dell’art. 1123 c.c. in ragione della mancanza di…

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