PROCEDURA E DIRITTO CIVILE
Improcedibilità dell’impugnazione principale e conseguente inefficacia di quella incidentale tardiva
Cass., Sez. VI-Lavoro, 15 marzo 2016, n. 5114 Scarica l’ordinanza Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Improcedibilità ricorso principale – Inefficacia ricorso incidentale tardivo – Sussistenza (C.p.c. artt. 334, 369) [1] Il ricorso incidentale tardivo per cassazione diventa inefficace qualora quello principale venga dichiarato improcedibile. CASO[1] Dopo aver validamente notificato un ricorso per cassazione, il ricorrente ometteva il successivo deposito dell’atto presso la cancelleria della Suprema Corte, in violazione dell’art. 369, co. 1, c.p.c. Il resistente si costituiva comunque in giudizio mediante controricorso, con il quale proponeva ricorso incidentale, da qualificarsi tardivo ex art. 334, co. 1, c.p.c. in quanto notificato oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c. SOLUZIONE[1] La Suprema Corte, accertata ex art. 369, co….
Continua a leggere...Il DDL per l’efficienza del processo civile: commento a prima lettura delle novità in materia di appello
È approdato al Senato il disegno di legge delega S.2284 (Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile). Si coglie l’occasione per un’analisi a prima lettura dei criteri direttivi in materia di appello. La crisi della giustizia civile Lo stato in cui versa la giustizia civile in Italia è preoccupante e non si scorge ancora una tangibile inversione di tendenza. Peraltro, il confronto tra la mole degli interventi “riformatori” che si sono succeduti negli ultimi 30 anni e i frutti conseguiti rischia di indurre alla rassegnazione. Anche nell’odierna legislatura, al pari delle precedenti, si confida di porre rimedio al problema con specifiche e puntuali riforme del codice di rito. In questo senso sembra orientato anche il DDL delega,…
Continua a leggere...Responsabilità civile dei magistrati e ius superveniens: l’abrogazione del c.d. filtro di ammissibilità non ha efficacia retroattiva
Cass. 15 dicembre 2015, n. 25216 – Pres. Salmé – Est. Barreca Scarica la sentenza Responsabilità civile dei magistrati – Filtro di ammissibilità – Abrogazione – Efficacia retroattiva – Esclusione (l. 23 aprile 1988, n. 117, risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, art. 5; l. 27 febbraio 2015, n. 18, disciplina della responsabilità civile dei magistrati, art. 3) [1] In materia di responsabilità civile dei magistrati, la sopravvenuta abrogazione dell’art. 5 della l. 23 aprile 1988, n. 117 – ad opera dell’art. 3, comma 2, l. 27 febbraio 2015, n. 18 – non esplica efficacia retroattiva, sicché l’ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, proposta sotto il vigore…
Continua a leggere...L’errata indicazione del numero di ruolo determina nullità dell’atto in corso di causa depositato telematicamente: commento a Tribunale di Torino, ordinanza 22/3/2016
L’errata indicazione del numero di ruolo determina nullità dell’atto in corso di causa depositato telematicamente: commento a Tribunale di Torino, ordinanza 22/3/2016 “L’errata indicazione del numero di ruolo non è sanabile con la rimessione in termini”: questa è la conclusione a cui giunge il Tribunale civile di Torino (sez. VII, ord. 22/3/2016), già chiamato a pronunciarsi su una fattispecie che sembra essere ormai frequente nella patologia del processo civile telematico. Scorrendo infatti l’elenco dei precedenti giurisprudenziali sulla questione si ha modo di ravvisare orientamenti apparentemente differenti ma che in effetti sembrerebbero confluire su unico indirizzo: eccezion fatta per il caso in cui l’errore non sia ascrivibile alla cancelleria, l’Avvocato che dovesse aver indicato un numero di ruolo errato non può…
Continua a leggere...Il foglio di precisazione delle conclusioni può essere depositato in forma cartacea
Trib. Milano, 3 marzo 2016 – Buffone Udienza di precisazione delle conclusioni – Verbale d’udienza – Deposito telematico (C.p.c., artt. 189, 190; D.L. 18 ottobre 2012, n. 190, art. 16 bis) [1] Il deposito in udienza del c.d. foglio di precisazione delle conclusioni, anziché per via telematica, non comporta l’inammissibilità dell’atto. CASONel caso di specie una delle parti si limitava al deposito cartaceo del c.d. foglio di precisazione delle conclusioni, avvalendosi della prassi (pacifica fino all’introduzione del processo telematico) per cui alle parti è concesso allegare al verbale d’udienza una breve memoria contenente l’enunciazione delle domande sottoposte al vaglio del giudice. SOLUZIONEIl Tribunale di Milano afferma la legittimità del deposito in forma cartacea ritornando sull’argomento a distanza di poche…
Continua a leggere...Il compenso del C.T.U. è sempre a carico solidale delle parti a prescindere dalla regolazione finale delle spese
PREMESSAE’ noto che con la sentenza definitiva che chiude il giudizio innanzi all’autorità giudiziaria adita, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle spese di lite, ivi incluse le spese di C.T.U., secondo i principi di cui agli artt. 91 ss. c.p.c., ed in particolare in base al principio della soccombenza, salvo che non ricorrano i presupposti per una compensazione totale o parziale. E’ sorta tuttavia questione, che la giurisprudenza di legittimità e quella di merito sono state chiamate a risolvere, se la statuizione operata dal giudice in sentenza abbia efficacia unicamente tra le parti del giudizio ovvero esplichi effetti anche nei confronti del C.T.U. stesso. Detta questione ha implicazioni molto rilevanti nella pratica giudiziaria, attesa la centralità del ruolo del…
Continua a leggere...Ammissibilità di nuove eccezioni in senso lato e di mere difese nel giudizio di appello nel rito del lavoro
Cass., sez. lav., 15 marzo 2016, n. 5051 (sent.) Pres. Roselli – Rel. Negri della Torre Impugnazioni civili – Rito lavoro – Eccezioni nuove – Identità degli elementi costitutivi in fatto – Ammissibilità(Cod.proc. civ., artt. 437 c.p.c., 345 c.p.c.) [1] Nel rito del lavoro, l’eccezione relativa alla qualificazione del contratto di apprendistato quale sottocategoria di contratto a termine, onde contestare la dedotta illegittimità del licenziamento irrogato e ridurre la entità della sanzione applicata alla risoluzione, non è assoggettata alle preclusioni di cui all’art. 437 c.p.c. e può quindi essere rilevata per la prima volta in appello, ove le componenti in fatto della fattispecie siano state tempestivamente allegate, comprovate e discusse in primo grado al fine di ottenere il medesimo effetto…
Continua a leggere...La sospensione parziale dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto
Trib. Taranto 4 gennaio 2016 Ingiunzione (procedimento per) – Decreto provvisoriamente esecutivo – Opposizione – Sospensione parziale – Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 649) [1] È ammissibile la sospensione parziale della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. CASO[1] A fronte del parziale pagamento della somma portata da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore ingiunto instaurava un giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale al fine di ottenere la revoca del predetto decreto e, contestualmente, proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell’art. 649 c.p.c. SOLUZIONE[1] Il Tribunale di Taranto, accertato l’effettivo parziale pagamento dell’importo previsto dal decreto ingiuntivo, ha effettuato una rassegna dei rimedi predisposti dall’ordinamento al fine di evitare che il creditore ingiungente goda di una ingiustificata…
Continua a leggere...L’ufficiale giudiziario non ha diritto al compenso a percentuale nel caso di pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 494, terzo comma, c.p.c.
Tribunale di Napoli; ordinanza 18 dicembre 2016; Giud. Di Leonardo Scarica l’ordinanza Ufficiale giudiziario – Pignoramento di somme di denaro ex art. 494, secondo comma, c.p.c. – Compenso a percentuale previsto dall’art. 122 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 – esclusione (Cod. proc. civ., art. 494; d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, art. 122; d.l. 12 settembre 2014 n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, conv., con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, art. 19; d.l. 27 giugno 2015 n. 83, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, conv., con…
Continua a leggere...Accoglimento parziale di domanda giudiziale e compensazione delle spese: verso un ampliamento del concetto di soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. ?
Cass., 22 febbraio 2016, n. 3438 Scarica la sentenza Spese processuali civili – Riforma della sentenza impugnata – nuovo regolamento delle spese processuali – criteri – esito complessivo della lite (C.p.c. artt. 91, 92, 352) Accoglimento parziale dell’unica domanda giudiziale dell’attore – soccombenza reciproca – sussiste (C.p.c. artt. 91 e 92 ) Attribuzione del carico delle spese processuali – principio di causalità (imputabilità degli oneri processuali) – applicazione – necessità – eventuale compensazione – facoltà (C.p.c. artt. 91 e 92 ) [1] Quando riforma (in tutto od in parte) la sentenza impugnata, il giudice del gravame procede – sulla base dell’esito complessivo della lite – ad una nuova regolazione, anche d’ufficio, delle spese di tutti i gradi della causa. [2]…
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