PROCEDURA E DIRITTO CIVILE

Misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c. emessa in sede cautelare e rimedi esperibili

Trib. Genova 28 ottobre 2015 – Giudice Davini Scarica la sentenza Provvedimenti cautelari – Provvedimenti d’urgenza – Coercizione indiretta – Precetto –Opposizione all’esecuzione – Inammissibilità (Cod. proc. civ. artt. 614 bis, 615, 700) [1] E’ inammissibile l’opposizione al precetto con cui si intima il pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c., accessorio ad un provvedimento d’urgenza, nel caso in cui si contesti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.  CASO[1] Con provvedimento ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Genova ordinava all’attuale opponente l’immediata cessazione delle fornitura di energia elettrica e disponeva la misura coercitiva, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell’adempimento. In ragione dell’asserito ritardo, la società ricorrente notificava…

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La riforma del processo tributario

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma del contenzioso tributario, realizzata dal Governo con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in esecuzione della delega contenuta nell’art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano l’estensione dell’istituto della mediazione e della tutela cautelare, nonché la previsione dell’immediata esecutività delle sentenze tributarie per tutte le parti in causa.  Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 ha portato a compimento il processo di riforma del sistema tributario avviato con la legge 11 marzo 2014, n. 23, attraverso la quale è stata conferita una delega al Governo per la realizzazione di «un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla…

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Cass., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1517

Scarica la sentenza Giudizio di revocazione – Fase rescindente – Accertamento dell’esistenza o del contenuto del rapporto giuridico sostanziale – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 395) Ricorso per cassazione successivo a giudizio di revocazione – Motivi di giurisdizione non attinenti alla sentenza che ha deciso sulla revocazione – Ammissibilità – Esclusione (Cod. proc. civ., artt. 37, 395; Cod. proc. amm., art. 110) [1] Nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l’accertamento del denunziato vizio della sentenza impugnata, e non l’esistenza o il contenuto del rapporto giuridico sostanziale, in ordine al quale la sentenza stessa ha deciso, dal momento che solo l’eventuale fase rescissoria a cognizione piena rinnova il giudizio su tali punti. [2] La giurisdizione sull’impugnazione revocatoria…

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Il singolo condomino può impugnare la sentenza sfavorevole al condominio

Cass., Sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25288 Scarica la sentenza Pres. Oddo, Rel. Orilia  Procedimento civile – Rappresentanza giudiziale del condominio – Legittimazione del singolo condomino ad agire in giudizio a difesa degli interessi del condominio – Sussistenza – Conseguenze – Legittimazione del singolo condomino a proporre impugnazione avverso la sentenza sfavorevole al condominio – Condizioni – Necessità della notifica del gravame anche al condominio in persona dell’amministratore – Necessità (C.p.c. artt. 100, 323; C.c., artt. 1129, 1130, 1131)  [1] Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi,…

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Ultimissime sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all’indomani dell’intervento della Suprema Corte

Trib. Firenze, sez. II, ord. 15 febbraio 2016, est. BreggiaScarica l’ordinanza  Conciliazione in genere – Mediazione  – Opposizione a decreto ingiuntivo – Parte onerata di esperire il procedimento di mediazione – Creditore opposto  (Cod. proc. civ., artt. 633 ss.; d.leg. 4 marzo 2010 n. 28, art. 5).  [1] Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto l’onere di esperire la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo. Trib. Firenze, sez. III, ord. 17 gennaio 2016, est. Guida Scarica l’ordinanza  Conciliazione in genere – Mediazione  – Opposizione a decreto ingiuntivo – Parte onerata di esperire il procedimento di mediazione – Creditore opposto  (Cod. proc. civ., artt. 633 ss.; d.leg. 4 marzo…

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Sull’autenticità del provvedimento comunicato via pec dalla cancelleri

Cass., Sez. VI-3, 22 febbraio 2016, n. 3386  Scarica la sentenza Impugnazioni civili – regolamento di competenza – procedibilità – deposito in copia autentica della decisione impugnata – provvedimento comunicato via pec dalla cancelleria – autenticità – sussistenza (C.p.c. artt. 47, co. 3, 369, co. 2, n. 2; D.L. 179/2012: artt. 16, co. 4, 16 bis, co. 9 bis)  [1] L’onere di deposito in copia autentica della decisione impugnata, ai fini della procedibilità del regolamento necessario di competenza proposto, è assolto con il deposito del provvedimento comunicato dalla cancelleria, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, co. 4, d.l. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. 221/2012.  CASO[1] Avendo proposto istanza per regolamento necessario di competenza, il ricorrente depositava ex…

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Sul regime d’impugnazione dell’ordinanza filtro ex artt. 348 bis e ter c.p.c.

Dopo aver analizzato le diverse tesi concernenti l’ambito applicativo del c.d. filtro in appello, nonché il conseguente regime d’impugnazione dell’ordinanza d’inammissibilità, si da conto della recente pronuncia della Cassazione a sezioni unite, 2 febbraio 2016, n. 1914, intervenuta per dirimere i conflitti interpretativi insorti.  La riforma del 2012 e l’introduzione dell’ordinanza – filtro in appello L’art. 54, co. 1, lett. a) e d), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto la possibilità, per il giudice d’appello, di dichiarare con ordinanza  l’inammissibilità dell’impugnazione proposta. Tale previsione è stata estesa alle controversie in materia di lavoro (art. 436 bis c.p.c.); viceversa, l’operatività dell’istituto è stata esclusa nel processo tributario (art. 54,…

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Omesse informazioni sulla salute del feto: sì alla prova per presunzioni della volontà di interrompere la gravidanza

Cass., S.U., 22 dicembre 2015, n. 25767 (sent.) Pres. Rovelli – Est. Spirito Scarica la sentenza Procedimento civile – Onere della prova – Presunzione semplice – Interruzione volontaria della gravidanza – Condizioni (C.c., art. 1176, 2236, 2697, 2725; C.p.c., art. 116; L. 22 maggio 1978, n. 194, artt. 6, 7). In tema di omessa informazione medica sulla sussistenza delle condizioni che legittimano l’interruzione volontaria della gravidanza ex art. 6, L. 194/1978, può essere assolto tramite l’utilizzo di presunzioni semplici l’onere, incombente sulla parte che agisce per il risarcimento del danno, di dimostrare che la donna, qualora correttamente informata, si sarebbe determinata alla scelta abortiva.  IL CASOIl personale sanitario omette colpevolmente di evidenziare ai genitori i rischi di patologie del feto…

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La Cassazione sulla proponibilità di domande nuove nella fase di opposizione prevista dal rito Fornero

Cass., sez. VI civile; sentenza 28 settembre 2015, n. 19142 Scarica la sentenza  Lavoro e previdenza (controversie in materia di) – Licenziamento – Impugnazione – Rito speciale – Fase di opposizione – Domanda nuova – Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 414, 420; l. 28 giugno 2012 n. 92, disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 1, comma 51). [1] L’allegazione della ritorsività del licenziamento compiuta per la prima volta con l’opposizione di cui alla l. 28 giugno 2012 n. 92, art. 1, comma 51, integra la proposizione di una domanda nuova, inammissibile in tale fase. CASO[1] Un lavoratore impugnava con le forme del c.d. rito Fornero il licenziamento intimatogli, contestando la sussistenza…

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Rigetto dell’istanza di sospensione della efficacia esecutiva del precetto e potere di sospensione del giudice dell’esecuzione

Trib. Palermo, ord. 3 agosto 2015 Scarica l’ordinanza  Opposizione all’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione – Procedimenti cautelari –Provvedimento negativo – Riproposizione istanza – Mutamenti delle circostanze – Nuove ragioni di fatto o di diritto – (Cod. proc. civ., art. 615, 624, 669 septies; L. Fall. art. 51)  [1] Nel caso di rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 615, primo comma, c.p.c. l’istanza di sospensione può essere riproposta al giudice dell’esecuzione soltanto se sussistono nuove circostanze o nuove ragioni di fatto o di diritto.  CASO[1] Parte debitrice proponeva opposizione a precetto ex art. 615, co. 1 c.p.c. con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Il giudice dell’opposizione a precetto disponeva con ordinanza la sospensione. L’ordinanza di sospensione veniva reclamata dal creditore…

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