PROCEDURA E DIRITTO CIVILE

La modifica della domanda in prima memoria è ammissibile soltanto in presenza di un “nucleo fattuale comune”

Trib. Avezzano, 16 gennaio 2017, Estensore Lupia Domanda giudiziale – Mutatio ed emendatio libelli – Distinzione – Udienza di prima comparizione – Fatto costitutivo – Esclusione (C.p.c. artt. 112, 183) In prima udienza, oppure, in caso di concessione dei relativi termini, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte è ammessa a modificare la domanda originariamente proposta qualora la fattispecie costitutiva contenga un nucleo fattuale comune a quello della domanda originaria ovvero i diritti fatti valere con le due domande siano in rapporto di reciproca esclusione. IL CASO L’attore chiedeva al tribunale di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita, stipulato in forma orale, avente ad oggetto un immobile in costruzione. Il giudice…

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Il regime dell’onere della prova nella responsabilità medica

Nel corso degli ultimi vent’anni la nostra giurisprudenza ha ricostruito un regime dell’onere della prova nelle controversie di responsabilità sanitaria di tipo unitario, a prescindere cioè dal fatto che convenuto in giudizio dal paziente danneggiato sia un medico libero professionista, una struttura sanitaria e/o un medico dipendente di quest’ultima. Tutto ciò è stato reso possibile dalla riconduzione nell’area della responsabilità contrattuale della responsabilità facente capo a tutti e tre i soggetti appena menzionati: i primi due concludono infatti un vero e proprio contratto – d’opera professionale il medico, di spedalità la struttura ospedaliera – con il paziente; il terzo invece, pur non stipulando alcun negozio con il malato, a partire dagli anni Duemila è stato considerato instaurare con lo stesso…

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La Cassazione sul termine di decadenza per la proposizione dell’appello incidentale

Nota a Cass. Sez. III 7 febbraio 2017, n. 3129, Pres. Spirito, Rel. Frasca Impugnazioni – Pluralità di parti – Impugnazione incidentale – Termine di proposizione – Impugnazione principale – Notificazione – Decorrenza (Cod. proc. civ., artt. 330, 331, 332, 333, 343, comma 1) [1] Nel processo con pluralità di parti, quando l’impugnazione della sentenza è notificata spontaneamente a tutte le parti del grado precedente, ogni destinatario che abbia interesse ad impugnare deve farlo in via incidentale a norma dell’art. 333 c.p.c., e, per l’appello, entro il termine ex art. 343, comma 1 c.p.c., senza distinzione tra le parti di cause scindibili e inscindibili rispetto a quella introdotta con l’impugnazione principale. IL CASO [1] Tizio e Caio, convenuti in primo…

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Il ricorso straordinario in cassazione in materia di responsabilità genitoriale ed affidamento dei figli minori

1.Un quadro generale. Nonostante i presupposti di ricorribilità in via straordinaria in cassazione siano stati da tempo individuati dalla giurisprudenza (Cass., sez. un., 30 luglio 1953, n. 2593), l’accesso al giudizio di legittimità mediante il particolare rimedio previsto dall’attuale comma 7 dell’art. 111 Cost. continua a porre numerosi problemi interpretativi nei più disparati ambiti dell’ordinamento processuale civile. A titolo puramente esemplificativo, si pensi alle recenti pronunce a Sezioni unite con le quali la Cassazione ha affrontato il tema in esame con riferimento ai provvedimenti che negano l’ammissibilità o l’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, nel caso in cui non si provveda contestualmente alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore (Cass., sez. un., 26 dicembre 2016, n. 26989), oppure alla…

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Litispendenza e riunione obbligatoria: la Suprema Corte torna sulla distinzione

Cass., sez. I, 20 gennaio 2017, n. 1934 Procedimento civile – Cause identiche davanti allo stesso giudice – Riunione dei procedimenti – Conseguenze (Cod. proc. civ. artt. 39, 273 c.p.c.). [1] Nell’ipotesi in cui innanzi allo stesso giudice pendano due procedimenti identici deve escludersi che, in applicazione di un parallelismo con l’istituto della litispendenza, il processo iniziato per secondo debba essere definito in rito ed il giudice debba trattare il processo considerando soltanto il primo giudizio. IL CASO [1] In primo grado erano state promosse innanzi allo stesso giudice  e poi riunite due cause identiche e la Corte d’appello adita, nel riformare la sentenza, nulla aveva statuito in ordine alla sorte dei procedimenti duplicati. Il ricorrente con il primo motivo…

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La responsabilità civile delle (e nelle) strutture sanitarie per difetto di organizzazione

La responsabilità civile per danni alla salute del paziente riconducibili a carenze strutturali ed organizzative degli enti sanitari ha iniziato ad emergere in giurisprudenza e attirare l’attenzione della dottrina indicativamente a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, in stretta connessione con il più vasto fenomeno del passaggio dalla responsabilità del medico alla responsabilità medica (o sanitaria) e con la presa di coscienza dell’irriducibilità del rapporto contrattuale intercorrente tra la struttura sanitaria e il paziente allo schema del contratto d’opera intellettuale facente capo alla figura del medico libero professionista. Da quest’ultimo punto di vista è stato infatti messo in evidenza che, con la conclusione del contratto (atipico e complesso) «di spedalità» (o «di assistenza sanitaria»), la struttura ospedaliera…

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Cassazione della sentenza per vizio di motivazione (ante d.l. 83/2012) e poteri del giudice del rinvio

Cass., Sez. VI-2, 26 gennaio 2017, n. 2029 Impugnazioni civili – ricorso per cassazione – vizio di motivazione – cassazione con rinvio –  giudizio di rinvio – poteri e limiti del giudice del rinvio (Cod. proc. civ., artt. 360, 384) [1] Quando l’annullamento con rinvio della decisione impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione sia avvenuto per vizi di motivazione [n.d.r.: vecchio art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile per le sentenze pubblicate entro il 10 settembre 2012] il giudice del rinvio non può fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, dovendo di contro, nell’ambito del capo annullato, eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi esercitando tutte le facoltà che competono al giudice del merito. CASO [1] Veniva cassato…

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La titolarità del diritto azionato può essere contestata in ogni stato e grado del processo: la contestazione dell’attore può risultare anche dalle difese del convenuto

Cass., Sez. II, sent. 6 dicembre 2016, n. 24952 Titolarità diritto azionato – Contestazione – Mere difese – Sufficienza (Cod. proc. civ., art. 115, 167, 345; cod. civ., art. 2697) [1] La titolarità attiva della posizione soggettiva azionata in giudizio può essere contestata anche per il tramite di mere difese, come tali proponibili in ogni stato e grado del processo.  Titolarità del diritto azionato – Allegazione da parte del convenuto – Sufficienza (Cod. proc. civ., art. 115, 167, 345; cod. civ., art. 2697) [2] La proponibilità in ogni stato e grado del processo di mere difese al fine di contestare la titolarità attiva della posizione sostanziale deve essere coordinata con altri principi generali, come quello della possibilità di desumere la…

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Frazionamento del credito e abuso del processo. Il punto dopo Cass. Sez. Un. 4090/2017

Il contributo ripercorre, sino al recente intervento di Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017 n. 4090, l’evoluzione della giurisprudenza in materia di abuso del processo e parcellizzazione del credito 1) Premessa Vexata è stata la quaestio relativa alla possibilità di un frazionamento, in più processi, della domanda volta all’accertamento ed alla condanna del debitore al pagamento di uno o più diritti di credito facenti capo al medesimo rapporto obbligatorio. Ha contribuito ad arricchire il dibattito la recente sentenza a Sezioni Unite, n. 4090 del 2017, con la quale la Suprema Corte ha circoscritto la figura dell’abuso del processo, ribaltando parzialmente il precedente orientamento sul tema. Nel caso in discorso, veniva censurata per Cassazione la domanda di controparte – un lavoratore…

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Immobili all’asta: regime agevolato esteso fino al 30 giugno

Più tempo alle imprese per beneficiare dell’agevolazione fiscale riguardante i trasferimenti di immobili nell’ambito delle vendite giudiziarie. La Legge di Bilancio 2017, infatti, nel modificare l’articolo 16 del D.L. 18/2016, ha prolungato la validità della norma agli atti emessi fino al 30/06/2017 nonché aumentato a 5 anni (in luogo dei precedenti 2 anni) il periodo entro il quale va effettuato il “ri-trasferimento” dell’ immobile acquisito con imposizione indiretta agevolata. Ove non si realizzi la condizione del “ri-trasferimento” entro il termine quinquennale, le imposte di registro e ipo-catastali sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi moratori. Agevolazione per vendite giudiziarie alle imprese Come noto, l’articolo 16 del D.L. 18/2016 ha introdotto un’agevolazione fiscale a favore delle imprese che acquistano immobili (sia abitativi che…

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