Obbligazioni e contratti
Pegno su titoli: la banca è obbligata a vendere se il titolo azionario precipita
Cass. civ., Sez. I, 14 maggio 2019, n. 12863, sent. – Pres. Didone – Rel. Dolmetta (art. 1375 c.c.; art. 1176, co. 2°, c.c.; art. 2790 c.c.; art. 2795 c.c.) Pegno – Pegno di titoli quotati – Custodia effettuata da soggetti qualificati da particolari qualità soggettive – Banche e intermediari finanziari – Dovere di conservazione del valore della cosa data in pegno – Diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c. [1] La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all’art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l’obbligo di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto e di…
Continua a leggere...La responsabilità precontrattuale
Durante la fase delle trattative – o, comunque, nella fase che precede la conclusione del contratto – il comportamento doloso o colposo di una delle parti in danno dell’altra, violativo del precetto di buona fede e quindi lesivo dell’altrui libertà negoziale, determina l’insorgere della responsabilità precontrattuale. La ratio di tale responsabilità è quella di tutelare la libertà di autodeterminazione negoziale. Attraverso la previsione della responsabilità precontrattuale, infatti, l’ordinamento non tutela l’interesse del soggetto alla conclusione del contratto – in quanto fino al momento dell’effettiva conclusione le parti sono libere di non stipulare – ma, piuttosto, l’interesse a che la controparte, con cui si sta trattando, si comporti correttamente in modo da garantire la libera esplicazione dell’autonomia negoziale. La giurisprudenza, affinché…
Continua a leggere...Invalida per derivazione la clausola contrattuale che risulta legata funzionalmente ad altra nulla
Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2019, n. 16907 – Pres. Travaglino – Rel. Cricenti Parole chiave: Contratto di leasing – Clausola di adeguamento del canone – Rinvio a elementi esterni al contratto – Incertezza nell’individuazione del criterio di calcolo – Indeterminatezza dell’oggetto della clausola – Sussistenza – Nullità della clausola [1] Massima: La clausola del contratto di leasing avente per oggetto l’adeguamento del canone mediante rinvio a dati o criteri di calcolo esterni al contratto che non siano facilmente individuabili o che non conducano a un risultato univoco è nulla per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell’oggetto. Disposizioni applicate: cod. civ., art. 1346. Parole chiave: Contratto – Clausola nulla per indeterminatezza dell’oggetto – Richiamo della clausola nulla da parte di altra…
Continua a leggere...Nullità o annullabilità della deliberazione dell’assemblea che ripartisce le spese condominiali: il contrasto giurisprudenziale al vaglio delle Sezioni Unite
Cass. civ. Sez. Seconda, Ordinanza interlocutoria 1/10/2019, n. 24476, Pres. Manna, Est. Scarpa Condominio – Regime invalidità delibere – Invalidità delibera ripartizione oneri condominiali – Nullità o annullabilità – Violazione criteri normativi o regolamentari di suddivisione spese [1] La Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di tre questioni, oggetto di contrasto, e precisamente: a) quale sia il regime dell’invalidità afferente la delibera con cui l’assemblea ripartisca gli oneri condominiali in violazione dei criteri normativi o regolamentari di suddivisione delle spese; b) se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, dell’invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare, allorché si tratti…
Continua a leggere...Il risarcimento del danno da lesione del diritto all’oblio
Il diritto di cronaca, ossia il diritto di raccontare accadimenti reali per mezzo stampa, trova il suo fondamento, a livello nazionale, nell’art. 21 della Costituzione che tutela la libertà di espressione e, a livello comunitario, negli artt. 10 CEDU e 11 della Carta di Nizza. La stampa gioca un ruolo fondamentale in una società democratica ed è suo preciso dovere divulgare notizie ed opinioni con riferimento a tutte le questioni di pubblico interesse. I giornalisti, tuttavia, sono soggetti a doveri e responsabilità, come previsto dalla legge sulla stampa (L. n. 47 del 1948) e dal codice deontologico, e devono agire in buona fede per fornire informazioni accurate e affidabili nel rispetto dei diritti inviolabili della persona tutelati all’art 2 Cost….
Continua a leggere...Per l’operatività della prelazione pignoratizia è necessaria l’indicazione del credito e dell’oggetto della garanzia
Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2019, n. 15421 – Pres. Didone – Rel. Dolmetta Parole chiave: Pegno – Data certa – Regime di prova agevolato – Applicabilità alle banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria – Condizioni per l’operatività della prelazione – Sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 2787, commi 2 e 3, c.c. – Necessità [1] Massima: La peculiare disciplina dettata dal comma 4 dell’art. 2787 c.c., che consente di provare con ogni mezzo la data di costituzione della garanzia pignoratizia, è applicabile anche alle banche, che possono compiere professionalmente operazioni di credito su pegno, ma non esclude che, affinché la prelazione possa operare, debbano sussistere le altre condizioni prescritte dalla legge e, in particolare, dai commi 2 e 3 del…
Continua a leggere...Locazione e patto traslativo di imposta: per le Sezioni Unite è valida la clausola contrattuale che obbliga il conduttore a farsi carico di imposte e tasse relative all’immobile locato
Cass. civ., Sezioni Unite, 08 marzo 2019, n. 6882 – Pres. Vivaldi – Rel. Scarano Locazione di immobile ad uso non abitativo – Patto di traslazione di imposta – Nullità ex art. 53 Cost. – Nullità ex art. 79 l. 392/1978 – Validità – Condizioni. (art. 53 Cost.; art. 79 l. 392/1978; art. 1363 c.c.; art. 1366 c.c.; 1369 c.c.) [1] È valida la clausola del contratto di locazione ad uso diverso da abitazione secondo la quale nel corso dell’intera durata del rapporto il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo al bene locato ed al contratto tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi, il quale sarà, invece, tenuto al pagamento delle tasse, imposte e…
Continua a leggere...Valida la clausola del contratto di leasing che pone a carico dell’utilizzatore il rischio di perimento del bene
Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2019, n. 13956 – Pres. Armano – Rel. Iannello Parole chiave: Contratto di leasing – Clausola che pone a carico dell’utilizzatore il rischio di perimento del bene – Vessatorietà – Esclusione – Configurabilità come clausola penale – Esclusione Massima: Nei contratti di leasing traslativo, la clausola che pone a carico dell’utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto, prevedendo l’obbligo di pagamento a titolo di indennizzo di tutti i canoni non ancora scaduti e del prezzo di riscatto, non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità alla disciplina legale desumibile – in via analogica – dall’art. 1523 c.c. sulla vendita a…
Continua a leggere...Grava sul compratore l’onere di provare l’esistenza di vizi nella cosa venduta
Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748 – Pres. Curzio – Rel. Cosentino Parole chiave: Compravendita – Garanzia per i vizi della cosa venduta – Risoluzione del contratto o riduzione del prezzo – Prova dell’esistenza del vizio – Onere del compratore [1] Massima: In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi. Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1490, 1492, 2697 CASO L’acquirente di oggettistica in vetro si opponeva al decreto ingiuntivo con cui era stato condannato a pagare il prezzo dei beni…
Continua a leggere...Le manifestazioni di volontà stragiudiziali quali idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi della compravendita: si pronunciano le Sezioni Unite
Cass. civ. Sez. Un. Sent., 11/07/2019, n. 18672, Pres. Mammone, Est. Carrato Compravendita – Garanzia per i vizi – Natura giuridica – Decadenza – Prescrizione – Atti interruttivi – Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore [1] Le Sezioni Unite, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.”. Disposizioni applicate Art. 1490 c.c., art. 1495 c.c., art. 2943…
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