Esecuzione forzata

Nelle procedure per misure di prevenzione iniziate prima del 13 ottobre 2011, il creditore può pignorare i beni oggetto di sequestro antimafia

Trib. Palermo, ord. 17 gennaio 2015 Scarica la sentenza Misure di Prevenzione – Mafia – Sequestro – Tutela del credito – Sospensione dell’esecuzione (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1; d. leg. 6 settembre 2011 n. 159, art. 55, 117; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter). [1] Se il procedimento per misure di prevenzione è iniziato prima della entrata in vigore del “codice delle leggi antimafia”, ovvero prima del 13.10.2011, il creditore può espropriare i beni oggetto di sequestro fino a quando la confisca non diviene definitiva. Pertanto va rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione per difetto del fumus boni iuris nel caso di opposizione all’esecuzione su beni oggetto di sequestro in procedimenti per misure di prevenzione. CASO[1] Un…

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