Esecuzione forzata

I soli ribassi a base d’asta non comportano l’estinzione anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità

Trib. Palermo; Sezione Esecuzioni Immobiliari; ord. 26 marzo 2015 Scarica l’ordinanza Esecuzione Immobiliare – Ribassi della base d’asta – Chiusura anticipata dell’espropriazione forzata per infruttuosità – Esclusione (Disp. att. cod. proc. civ., art. 164 bis; d.l. 12 settembre 2014 n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione, art. 19; l. 10 novembre 2014, n. 162). [1] L’istituto della chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell’espropriazione, introdotto dal decreto legge 132/2014 convertito con modificazioni nella legge 162/2014, non può trovare applicazione quando la riduzione del prezzo a base d’asta degli immobili pignorati è stata determinata, conformemente al dettato codicistico, dall’esito infruttuoso dei precedenti tentativi di vendita. CASO[1] I debitori esecutati hanno proposto opposizione, con istanza di sospensione, avverso l’avviso di vendita (senza e con…

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Il rifiuto del creditore procedente di anticipare le spese di manutenzione straordinaria del bene pignorato non comporta l’estinzione del processo esecutivo

Trib. Palermo; Sezione Esecuzioni Immobiliari; decreto 30.3.2015 Scarica il decreto Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – spese di custodia – inerzia del creditore procedente – effetti (Cod. civ., art. 2910; cod. proc. civ., art. 65, 66, 67, 559; d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, art. 8). [1] Se il creditore procedente non anticipa le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile pignorato, il Giudice dell’esecuzione può disporre la revoca della custodia a terzi (nella specie il Tribunale ha disposto la restituzione del bene al debitore, fermo restando il vincolo del pignoramento). CASO[1] A fronte del rifiuto del creditore procedente di anticipare le spese di manutenzione straordinaria, il custode di un immobile…

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L’espropriazione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi dopo le recenti riforme

Un’importante novità introdotta dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito il d. l. 12 settembre 2014 n. 132 (recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”), riguarda l’espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Adesso è possibile procedere al pignoramento mediante notifica di un atto al debitore, senza che sia necessaria la materiale apprensione del bene. Il nuovo istituto, di notevole importanza pratica, presenta vantaggi per il creditore, ma occorre determinare il suo esatto ambito di applicazione   1. PremessaFino alle recenti riforme del 2014, il codice di procedura civile non conteneva norme specifiche sulla espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.Poiché si tratta di beni mobili, hanno sempre trovato…

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Il fondo patrimoniale risponde anche dei debiti contratti da uno dei coniugi nel corso della propria attività imprenditoriale

Trib. Palermo, ord. 3 marzo 2015 Scarica l’ordinanza Fondo patrimoniale – Sottrazione dei beni all’azione esecutiva – Impignorabilità – Onere della prova – Sospensione dell’esecuzione- Esclusione (Cod. civ., art. 167, 170; cod. proc. civ., art. 615, 623). [1] Il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa non è idoneo a escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto per soddisfare questi bisogni. [2] Grava sul debitore che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in…

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Nelle procedure per misure di prevenzione iniziate prima del 13 ottobre 2011, il creditore può pignorare i beni oggetto di sequestro antimafia

Trib. Palermo, ord. 17 gennaio 2015 Scarica la sentenza Misure di Prevenzione – Mafia – Sequestro – Tutela del credito – Sospensione dell’esecuzione (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1; d. leg. 6 settembre 2011 n. 159, art. 55, 117; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter). [1] Se il procedimento per misure di prevenzione è iniziato prima della entrata in vigore del “codice delle leggi antimafia”, ovvero prima del 13.10.2011, il creditore può espropriare i beni oggetto di sequestro fino a quando la confisca non diviene definitiva. Pertanto va rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione per difetto del fumus boni iuris nel caso di opposizione all’esecuzione su beni oggetto di sequestro in procedimenti per misure di prevenzione. CASO[1] Un…

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