Esecuzione forzata
Opposizione a precetto e distribuzione dell’onere della prova
Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5635; Pres. Vivaldi; Est. Tatangelo; P.M. Soldi (conf.) Espropriazione forzata – opposizione a precetto – onere della prova in capo all’opposto – esclusione (Cod. proc. civ., art. 360, 615, comma 1; Cod. civ., art. 2967). Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l’onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito. CASO I debitori propongono opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto che intimava il pagamento di un importo pari a euro 22.092,00. L’opposizione viene in parte accolta dal Tribunale…
Continua a leggere...Sui rimedi esperibili avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti ex art. 553 c.p.c.
Nell’espropriazione presso terzi la fase dell’assegnazione assolve alla funzione di trasferimento coattivo del diritto, ma, complici le modalità di accertamento “semplificato” introdotte dal legislatore a partire dal 2012, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. risolve questioni sostanziali inerenti i diritti coinvolti dal pignoramento. Ne deriva un necessario adattamento del sistema dei rimedi esperibili avverso l’ordinanza di assegnazione, in cui l’opposizione agli atti esecutivi ha assunto un ruolo centrale. Il rimedio generale avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione agli atti esecutivi. – 2. Limiti di ammissibilità dell’appello. – 3. Ancora sull’opposizione agli atti esecutivi. Casistica. – 4. I rimedi esclusi. – 5. L’impugnazione dell’ordinanza nel successivo processo esecutivo. 1.Eccetto il caso di cui all’art. 548, comma 2, c.p.c., la legge non prevede…
Continua a leggere...I mezzi di difesa esperibili dal terzo nell’esecuzione per rilascio
Cass. civ., 20 marzo 2017, n. 7041; Pres. Est. Vivaldi Esecuzione forzata – Esecuzione per rilascio – Opposizioni – Del terzo titolare di un diritto autonomo e incompatibile – Giudizio “inter alios” – Rimedi processuali – Opposizione di terzo ordinaria – Ammissibilità – Condizioni – Rapporti con l’opposizione di terzo all’esecuzione (cod. proc. civ., artt. 404, 605, 619). [1] Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa inter alios, ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art….
Continua a leggere...Il pignoramento dello stipendio nei limiti di un quinto è costituzionalmente legittimo
Corte Costituzionale, ord. 12 ottobre 2016; Pres. Grossi; Est. Carosi. Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Crediti impignorabili – Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro – Minimo vitale – Erogazioni assistenziali – Assegni familiari – Impignorabilità relativa (Cod. proc. civ., art. 545; d. l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132; d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602; d. l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con l. 26 aprile 2012, n. 44) [1] È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, 4° comma, c.p.c., sollevata con riferimento agli artt. 1, 2, 4 Cost., così come è…
Continua a leggere...È illegittima l’azione esecutiva che si alimenta da sola
Tribunale di Napoli Nord in Aversa; ordinanza 30 marzo 2017; Auletta [1] Espropriazione forzata – Atto di precetto – Spese di iscrizione ipotecaria – Fattispecie (cod. proc. civ., artt. 480, 481, 555, 615, 624; cod. civ., art. 2855) [2] Espropriazione forzata – Atto di precetto – Interesse ad agire in via esecutiva – Fattispecie (cod. proc. civ., artt. 100, 480, 555) [1] Le spese per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale non possono essere liquidate dal creditore nel precetto non costituendo né credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali, ma devono essere liquidate dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’espropriazione utilmente promossa dal creditore sui beni ipotecati. [2] È illegittima la procedura espropriativa che si alimenta da sola, in quanto…
Continua a leggere...Aliud pro alio nella vendita forzata
Cass. civ., Sez. VI, 11 maggio 2017, n. 11729 – Pres. Amendola – Rel. De Stefano Esecuzione forzata – Vendita forzata – Aliud pro alio – Opposizione agli atti – Ammissibilità – Termine di venti giorni – Necessità – Decorrenza dal decreto di trasferimento ovvero dalla conoscenza o conoscibilità del vizio (Cod. proc. civ., art. 617) [1] L’aliud pro alio nella vendita forzata va fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni decorrente dal decreto di trasferimento ovvero dal momento in cui si è acquisita conoscenza o conoscibilità del vizio o della difformità del bene, gravando sull’opponente l’onere di allegare e dimostrare tale momento. CASO Gli esecutati nella procedura esecutiva proponevano domanda di annullamento del decreto…
Continua a leggere...Credito del lavoratore e fallimento: l’accertamento è sempre sottratto alla regola della sospensione feriale dei termini
Cass., Sez. Un., sent., 5 maggio 2017, n. 10944 – Pres. Di Palma – Cons. Rel. Cristiano – P.M. Jacoviello (diff.) Fallimento – Sospensione dei termini nel periodo feriale – Applicabilità – Eccezioni – Accertamento di crediti di lavoro – Inapplicabilità – Fondamento (l. 7 ottobre 1969, n. 742, Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, art. 3; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, art. 92, primo comma; cod. proc. civ., art. 409) [1] Benché, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, i giudizi per l’ accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, nondimeno la sospensione non opera in quelli in…
Continua a leggere...L’interpretazione del titolo esecutivo e la sua incensurabilità in cassazione
Cass., Sez. VI-3°, 7 febbraio 2017, n. 3159, Pres. Travaglino; Est. Scoditti Esecuzione forzata – Opposizioni – All’esecuzione – Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo – Interpretazione del giudice dell’opposizione all’esecuzione – Censurabilità in sede di legittimità – Esclusione – Limiti – Fondamento (C.p.c. artt. 360, 615) [1] L’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell’esecuzione si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato,…
Continua a leggere...La «autoliquidazione» del credito nell’atto di precetto
Il creditore prima di iniziare l’espropriazione forzata deve notificare al debitore l’atto di precetto, che consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo. Nella prassi le questioni collegate ai requisiti dell’atto di precetto ed alla sua notificazione sono innumerevoli; in questo scritto saranno esaminate le soluzioni offerte dalla giurisprudenza a frequenti contenziosi collegati alla c.d. autoliquidazione del credito nell’atto di precetto per importi maturati dal creditore dopo l’emanazione del titolo esecutivo. Premessa. Ai sensi dell’art. 479 c.p.c. salve le (rare) eccezioni previste dalla legge (ad esempio, nel caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento), l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del precetto. Il precetto consiste nell’intimazione al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un…
Continua a leggere...Nel caso di conto corrente cointestato, il creditore può pignorare solo la quota del proprio debitore
Corte d’Appello di Roma, sent. 17 ottobre 2016; Pres. Sorace. Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Pignoramento di conto corrente cointestato – Creditore di uno solo dei correntisti – Somme pignorabili – Quota del debitore (Cod. civ., art. 1298, 1854; Cod. proc. civ., art. 543, 546, 619) [1] Il creditore non può pignorare la totalità delle somme depositate su un conto corrente cointestato a più soggetti, ma deve limitarsi ad aggredire la sola quota del debitore, applicandosi l’art. 1298 c.c. e non il disposto di cui all’art. 1854 c.c., che disciplina soltanto i rapporti tra correntisti e banca, mentre i rapporti interni tra i cointestatari del conto sono regolati dall’art. 1298 c.c. e il credito, salvo prova contraria, si presume…
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