Comunione – Condominio - Locazione

La clausola risolutiva espressa nei contratti di locazione

Una delle più importanti clausole contrattuali, sulla quale solitamente locatore e conduttore pongono la propria attenzione, è rappresentata dall’eventuale clausola risolutiva espressa. In base a tale condizione contrattuale le parti stabiliscono, ex ante e quindi al momento della sottoscrizione del contratto, che il loro rapporto giuridico si può risolvere nel caso in cui una o più specifiche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità individuate nel corpo dello stesso contratto. Dal punto di vista giuridico la c.d. clausola risolutiva espressa è contenuta nell’articolo 1456 del codice civile secondo cui “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando una parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Da un’analisi di detta clausola…

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Contratti di locazione transitori: motivi, durata e documentazione

L’articolo 5, L. n. 431/1998, ammette la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di duratainferiore rispetto ai limiti previsti dalla suddetta legge al fine di soddisfare particolari esigenze delle parti(comma 1), rinviando per la definizione di condizioni e modalità ad apposito Decreto ministeriale. È utile ricordare che, in virtù dell’articolo 1, comma 4 (parte finale), del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006, “In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli accordi tra le associazioni di proprietari ed inquilini, contratti di locazione di naturatransitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata“. Dal…

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Il nuovo pegno mobiliare non possessorio

L’art. 1 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119[1], ha introdotto nel novero delle garanzie reali la nuova figura del pegno mobiliare non possessorio, che può essere costituito dagli imprenditori iscritti nel registro  delle  imprese su  beni  mobili destinati all’esercizio dell’impresa, ad esclusione  dei  beni  mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche con riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo. A differenza della generale figura di pegno regolata dagli artt. 2786 e ss. c.c., che impone al debitore la consegna della cosa (o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa) al creditore[2], il nuovo istituto permette al…

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La forza “cogente” del regolamento di condominio

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione 2^, numero 10272 del 18.5.2016, consente di affrontare un argomento che si presenta ancora “spinoso” nella materia condominiale riguardante la cogenza del regolamento di condominio. La materia condominiale è governata da regole precise le cui fonti possono sinteticamente ricondursi a: la legge, il regolamento di condominio, le delibere dell’assemblea. Secondo le previsioni di legge, articolo 1138 c.c., il regolamento di condominio risulta obbligatorio in presenza di un numero di condomini superiori a dieci. La norma rappresenta anche quale debba essere il contenuto del regolamento, individuandolo: “norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese…, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione”. Peraltro, la legge…

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