Diritto Bancario

Scostamenti minimali TAEG/ISC pattuito in contratto e ricalcolato

Nell’affrontare la tematica del TAEG/ISC, giusto rilievo deve essere accordato al significativo orientamento giurisprudenziale secondo cui eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza; Trib. Napoli 9.1.2018: scostamenti minimali ISC pattuito/ISC effettivo non determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017: TAEG indicato in contratto inferiore a quello reale: si tratta di irregolarità che non determina alcun vizio contrattuale essendo stato regolarmente pattuito in contratto il tasso di interesse; Trib. Roma…

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Fideiussione e mediazione: opinioni a confronto

La mediazione (D.Lgs. n. 28/2010), rispetto ad alcune materie elencate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio dell’azione giudiziale. Tra le materie rispetto alle quali deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione, anche con modalità telematiche, sono previsti i «contratti assicurativi, bancari e finanziari». È dibattuto se il fideiussore (parte di un contratto di garanzia, comunque inerente a un contratto bancario) debba attivare o no (come preferibile) il tentativo obbligatorio di mediazione. Secondo parte (minoritaria) della giurisprudenza di merito, l’art. 5 d. lgs n. 28 del 2010 fa generico riferimento ai “contratti bancari” sicché sembra che la norma trovi applicazione sia nell’ipotesi in cui sia il debitore a proporre opposizione…

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Contratto di apertura di credito e titolo esecutivo

Il contratto di apertura di credito stipulato per atto pubblico, anche se notificato in forma esecutiva, non è un idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. poiché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma ma con la sua diretta utilizzazione da parte del debitore (non risultante dall’atto) (Cass. n. 41791/2021; Cass. n. 20618/2021, che richiama i precedenti di Cass. n. 18182/2004 e Cass. n. 1688/1973). Con il contratto di apertura di credito, infatti, l’istituto bancario si limita a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro (art. 1842 c.c.), con la conseguenza che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non sorge direttamente dal contratto, ma deriva…

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Produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia

L’art. 644, comma 3, c.p. prevede che «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». Tale limite, denominato anche “tasso-soglia” usura (c.d. TSU), è individuato con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il quale « sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari … nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, comma 1, L. n. 108/1996). I Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze rendono dunque noti sulla Gazzetta Ufficiale i TEGM rilevati dalla…

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La disciplina privilegiata delle operazioni di credito fondiario

L’art. 38, comma 1, TUB, stabilisce che « Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili », demandando (comma 2) alla Banca d’Italia la determinazione dell’ammontare massimo dei finanziamenti ‘fondiari’ – da stabilirsi in rapporto al valore dell’immobile cauzionale o al costo delle opere da eseguire sul bene ipotecato – nonché delle ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non preclude la concessione di tale tipologia di finanziamenti. Un’operazione di finanziamento ipotecario qualificabile di “credito fondiario” ex art. 38 TUB beneficia dell’applicazione della disciplina privilegiata prevista per tale tipologia di operazioni (artt. 39-41 TUB). A tale riguardo, è possibile operare una…

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Credito fondiario: art. 41, comma 1, TUB e terzo proprietario

Il primo comma dell’art. 41 TUB stabilisce che «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». Sul presupposto che un’eventuale esecuzione promossa in danno di un terzo che si è accollato il finanziamento fondiario dovrebbe porre quest’ultimo in condizione di avere cognizione del titolo contrattuale, qualora non trasmessogli dal debitore originario, è stato affermato (Sepe) che la norma non solleverebbe la banca dall’obbligo di notificare al terzo, unitamente al precetto, comunque una copia del titolo contrattuale. Secondo una remota decisione della Cassazione – maturata nel vigore del R.D. n. 646/1905 – l’esenzione in commento opera anche nei confronti del terzo proprietario, gli eredi del debitore originario e gli accollanti del mutuo:…

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La richiesta della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB

In merito alle modalità con cui può essere richiesta la documentazione bancaria, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio: «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla…

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Il contratto di mutuo e l’articolo 50 TUB

L’estratto conto, previsto dall’art. 50 TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve essere una indicazione analitica dei movimenti che portano come risultato finale al saldo, mentre il saldaconto (previsto dalla precedente normativa) è solo l’espressione numerica del saldo che scaturisce da diverse annotazioni in dare e in avere del conto (Cass., Sez. Un., n. 6707/1994). Solo un dettagliato estratto conto possiede requisiti di completezza e intelligibilità tali da consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento; un mero saldaconto è pertanto inidoneo a costituire prova per la concessione di decreto ingiuntivo (Cass. n. 13542/2017; Cass. n. 12935/2017; Cass. n. 12936/2017; Trib. Torino 28.5.2013; Trib. Verona 2.12.2015). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l’estratto…

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Mutui a stato avanzamento lavori e tasso soglia usura

Nella giurisprudenza di merito è dibattuta l’individuazione del tasso soglia usura dei mutui ipotecari a stato di avanzamento lavori (c.d. SAL), poiché da alcuni sono ricondotti nella categoria dei “Mutui con garanzia ipotecaria” e da altri in quella (residuale) denominata “Altri finanziamenti”, di cui al decreto trimestrale di rilevazione del tasso soglia usurario. Coloro che ritengono che i mutui a SAL debbano essere ricondotti nel perimetro degli “Altri finanziamenti” sostengono che il più elevato tasso soglia previsto da tale categoria sia giustificato dal maggior rischio assunto dall’intermediario, poiché la prima erogazione avviene quando la costruzione edilizia non è ancora iniziata o quasi (Trib. Torino 5.3.2021; Trib. Cagliari 24.4.2018; ABF Napoli n. 4456/2015). In particolare, è argomentato che la garanzia ipotecaria…

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Cartolarizzazione dei crediti: due questioni operative

In base al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, L n. 130/1999 e 58, comma 3, TUB, è stato esteso anche ai cessionari di crediti acquisiti nelle operazioni di cartolarizzazione (L. n. 130/1999) l’utilizzo dell’art. 50 TUB, allo scopo di dotarli di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti. Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell’applicabilità dell’art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e ai loro mandatari) direttamente dalla legge: –  la natura speciale dell’art. 50 TUB non rappresenta in alcun modo un elemento ostativo all’esperimento dell’azione monitoria da…

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