Diritto Bancario

I principi ispiratori della c.d. trasparenza bancaria

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Le finalità della normativa sono, in sintesi, limitare il potere di mercato e l’autonomia contrattuale della banca (contraente forte) e incentivare la concorrenza tra gli intermediari creditizi. I principi ispiratori della c.d. trasparenza bancaria sono: a) semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela: ciò comporta semplificazione e snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio, da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto proposto;…

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TAEG/ISC e documento di sintesi secondo la Cassazione

La recente ordinanza della Cassazione n. 14000/2023 ha affrontato due questioni spesso al centro delle controversie bancarie: il TAEG/ISC e il documento di sintesi. Riguardo al TAEG/ISC, la Cassazione ha ribadito che tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell’effettiva onerosità dell’operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117 comma 6 TUB”….

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Capienza patrimoniale del fideiussore e validità della garanzia

La fideiussione, diffusamente utilizzata nell’operatività bancaria, è regolata dagli articoli dal 1936 al 1957 del codice civile. Il fideiussore è il soggetto che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento delle obbligazioni di un terzo (art. 1936 c.c.). Le caratteristiche fondamentali della fideiussione sono l’accessorietà (la fideiussione non può nascere né sussistere senza il fondamento di una valida obbligazione altrui; il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale; la fideiussione si estingue con l’estinzione del debito garantito e si trasmette insieme al debito cui si collega) e la solidarietà (la fideiussione crea un rapporto obbligatorio accessorio rispetto a quello principale: il creditore, in caso di inadempienza del debitore, può rivolgersi indifferentemente, oltre che…

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Bonifico non autorizzato, tecniche per carpire le credenziali di accesso e responsabilità della banca

Tribunale di Grosseto, 16 maggio 2023, Giudice Frosini Parole chiave Conto corrente – Home banking – Bonifico non autorizzato – Credenziali di accesso – Colpa grave del cliente – Esclusione Massima: “Nel caso in cui il cliente della banca venga indotto a rivelare le credenziali di accesso al proprio home banking in conseguenza di plurime e sofisticate tecniche poste in essere dal malfattore per carpire i vari codici di accesso, non sussiste colpa grave del cliente, trattandosi di mezzi truffaldini non riconoscibili da un utente di media diligenza, con la conseguenza che la banca deve rimborsare al cliente l’importo sottratto dal terzo”. Disposizioni applicate Art. 12 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di…

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Apertura di credito: conseguenze del recesso illegittimo della banca

Il recesso arbitrario e illegittimo della banca dal rapporto di apertura di credito configura una violazione della regola della buona fede in executivis, da cui scaturiscono due conseguenze: il diritto di recesso e l’esercizio dello stesso ad opera della banca sono in sé idonei a porre fine al rapporto, mentre la violazione del fondamentale canone di buona fede comporta unicamente conseguenze di tipo risarcitorio a carico della banca (Cass. n. 10125/2021). Secondo un orientamento giurisprudenziale, la privazione delle disponibilità creditizie su cui il cliente abbia fatto affidamento, pur attuata nell’esercizio del diritto previsto dall’art. 1845 c.c., deve avvenire con una tempistica idonea a consentire al cliente stesso il reperimento della provvista per coprire il saldo del conto e le ulteriori…

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Mutuo per l’acquisto di azioni proprie, dazione in garanzia delle azioni, collegamento negoziale e nullità delle operazioni ex art. 2358 c.c.

Tribunale di Treviso, 16 maggio 2023, Giudice Cambi Parole chiave Mutuo per l’acquisto di azioni proprie – Azioni date in garanzia – Nullità – Cessione del contratto Massima: “Nel caso in cui venga erogato un mutuo da parte di una banca per l’acquisto di azioni emesse dalla medesima banca e poi le azioni vengano date dall’acquirente in garanzia alla banca per assicurare il rimborso del mutuo, le operazioni sono nulle per contrarietà a norma imperativa, sia per violazione del comma 1 dell’art. 2358 c.c. che per violazione del comma 7 dell’art. 2358 c.c.” Disposizioni applicate Art. 2358 c.c. (altre operazioni sulle proprie azioni), art. 2519 c.c. (norme applicabili), art. 1418 c.c. (cause di nullità del contratto) CASO Un signore acquista…

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Contenzioso bancario e principio di vicinanza della prova

Il c.d. principio di vicinanza della prova prevede che l’onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l’uno o per l’altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (nei rapporti bancari, la banca, che predispone il contratto di finanziamento e gli estratti conto). L’eccezionale rimedio probatorio rappresentato dal principio di vicinanza della prova, in quanto deroga alla regola generale sull’onere della prova, si giustifica solo in casi particolari nei quali l’onerato è in una condizione di impossibilità o grave difficoltà di adempiere; tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste nei rapporti…

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L’apertura di credito: aspetti generali

L’apertura di credito – nella pratica bancaria nota anche come fido o affidamento bancario – è il contratto consensuale col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). L’oggetto dell’apertura di credito non è il godimento di una somma ma il godimento di una disponibilità: tale circostanza differenzia e caratterizza l’apertura di credito rispetto ad altri contratti di credito, imperniati sulla erogazione delle somme. È dunque una operatività riconducibile nell’ambito delle operazioni attive o di impiego della banca: l’apertura di credito è il principale contratto bancario attivo (di regola collegato ad un contratto di conto corrente), cui fa…

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Ammortamento alla francese, regime finanziario e determinatezza degli interessi nel mutuo

Tribunale di Napoli, 2 maggio 2023, Giudice Pastore Alinante Parole chiave Interessi convenzionali – Regime finanziario – Mancata indicazione del regime finanziario – Indeterminatezza degli interessi – Applicazione del tasso b.o.t. Massima: “Nel caso in cui il contratto di mutuo non indichi espressamente il regime finanziario usato per determinare l’ammontare della rata mensile, a fronte dell’indicazione nel testo del contratto della mera percentuale dell’interesse nominale annuo, il tasso non può considerarsi determinato e deve trovare applicazione il tasso b.o.t., con conseguente restituzione degli importi addebitati in eccesso dalla banca ai mutuatari”. Disposizioni applicate Art.117 t.u.b. (contratti) CASO Una banca eroga a due persone un mutuo fondiario per l’importo di 150.000 euro, con iscrizione ipotecaria su di un immobile fino a…

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L’apertura di credito garantita

L’apertura di credito può essere “allo scoperto” (ossia non garantita o “in bianco”), in assenza di garanzie reali o personali a favore della banca, oppure garantita (“al coperto”) da ipoteca, pegno, fideiussione o altre garanzie atipiche (ad es. cessione pro solvendo del credito, lettera di patronage, mandato in rem propriam) per tutta la durata del contratto. Non è una apertura di credito garantita quella nella quale sono rilasciate cambiali (perlopiù in bianco) da utilizzarsi all’atto della cessazione del rapporto per il recupero delle somme utilizzate (G. Ferri). La ragione della richiesta di tali garanzie risiede nel maggior grado di rischio associato a tale forma tecnica di finanziamento. A norma dell’art. 1844 c.c., se per l’apertura di credito è data una…

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