Diritto Bancario

Contratto bancario non sottoscritto da uno dei contraenti

Nella prassi giudiziale, non è infrequente che oggetto del contenzioso sia un contratto  bancario non sottoscritto da uno dei contraenti (spesso la banca).Le soluzioni al riguardo messe a punto dalla giurisprudenza, anche di legittimità, sono sintetizzabili come segue.   A) sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta (Cass. 4564/2012; Cass. 11409/2006), sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr. Cass. 3338/1969; Cass. 2952/1979; Cass. 469/1983; Cass. 5868/1994; Cass….

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Centrale Rischi: il punto sulla segnalazione a “sofferenza”

Si evidenzia una recente sentenza della Cassazione del 29 gennaio 2015, n. 1725 (scarica sentenza), che ha fatto il punto sulla segnalazione a ‘sofferenza’ in Centrale dei rischi, tematica spesso oggetto di contenzioso banca/clienti. Secondo la Cassazione, è estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni. L’appostazione a sofferenza non richiede, però, una previsione di perdita del credito, e dunque ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro (magari attraverso mezzi non del tutto “normali”, ovvero secondo una linea prospettica del futuro passaggio a pagamenti “irregolari”): ciò…

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Cassazione 3458/15

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Banca d’Italia condannate in solido per omesso controllo su intermediario finanziario comunitario. Segnalazione dell’Avv. Riccardo Pelliccia (scarica la sentenza)

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Condannato il Consorzio dell’ABI Patti Chiari.

Il Tribunale di Cuneo, con decisione senza precedenti (scarica la sentenza), ha condannato il Consorzio dell’ABI Patti Chiari, unitamente alla Banca Regionale Europea spa, al risarcimento di oltre 80.000 euro più le spese legali a un investitore per la perdita subita a seguito del fallimento della Lehman Brothers. Il risparmiatore aveva comprato titoli obbligazionari della banca americana nel 2005; i titoli erano inseriti nell’elenco “obbligazioni basso rischio-basso rendimento” gestito e aggiornato dal Consorzio Patti Chiari. Il Consorzio dell’ABI Patti Chiari – finalizzato ad offrire ai risparmiatori un servizio informativo fondato su valori di chiarezza, comprensibilità e comparabilità del prodotto – è stato condannato per avere colposamente mantenuto i titoli emessi da Lehman Brothers nel proprio listino tra le obbligazioni a basso rischio/basso rendimento. E ciò nonostante che…

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Come sostenere l’illegittimità dell’anatocismo bancario

  L’art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto la sostituzione del secondo comma dell’art. 120 t.u.b., in materia di anatocismo, disponendo che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.   Il novellato secondo comma dell’art. 120 t.u.b. – che come emerge dai lavori preparatori “mira ad introdurre il divieto di anatocismo nell’ordinamento…

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