Diritto Bancario

Polizze assicurative e anticipata estinzione del finanziamento

Qual’è la sorte delle polizze assicurative collegate al finanziamento in caso di anticipata estinzione?  In caso di estinzione anticipata del finanziamento viene meno la ragione giustificativa della polizza assicurativa accessoria, stipulata per il caso di morte, invalidità, malattia o licenziamento del soggetto finanziato; di conseguenza, cade l’obbligo di pagare per i periodi successivi i premi dell’assicurazione eventualmente contratta a protezione della restituzione delle somme erogate. Secondo l’Arbitro bancario Finanziario è configurabile un diritto restitutorio/risarcitorio del cliente nei confronti della banca finanziatrice in relazione al premio versato per l’eventuale polizza assicurativa collegata al finanziamento: nella fattispecie trova applicazione l’Accordo siglato nel 2008 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) che impegna la banca a restituire…

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Modifiche unilaterali dei contratti bancari

L’articolo 118 TUB accorda alla Banca la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni del contratto di finanziamento (c.d. ius variandi), stabilendo al contempo condizioni e limiti precisi per un legittimo esercizio di tale facoltà. La disciplina in commento prevede, infatti, che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore. In particolare, l’art. 118 TUB stabilisce che:  – la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto ed espressamente approvata dal cliente; diversamente, la banca non può adottare modifiche unilaterali; – il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo…

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Novità in tema di anatocismo bancario

La Banca d’Italia, in data 25.8.2015, ha messo in pubblica consultazione (fino al 23.10.2015) la proposta che intende formulare al CICR per dare attuazione all’art. 120, 2° co., testo unico bancario.Di seguito un sintetico panorama della nuova disciplina. – Gli interessi maturati non possono produrre interessi; – Le nuove disposizioni si applicano “a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”; – Non si applicano, invece, agli interessi di mora; – E’ stabilito che l’imputazione dei pagamenti sia regolata in conformità dell’art. 1194 c.c.   Relativamente, in particolare, all’apertura di credito in conto corrente (art. 4 proposta di delibera): – Gli interessi attivi e passivi devono essere conteggiati con la stessa periodicità, comunque non inferiore a…

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La rinascita delle inibitorie collettive a tutela dei consumatori e il presunto divieto del c.d. “anatocismo bancario”

La controversa applicabilità dell’art. 120, 2° comma, T.U.B., che sembra imporre un divieto di capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi), è all’origine della riscoperta dello strumento della azione inibitoria collettiva; alcuni uffici giudiziari, accogliendo le azioni esercitate in sede cautelare da alcune grandi associazioni di consumatori, hanno inibito alle banche di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausole anatocistiche.   Dopo un lungo periodo di torpore, alcune grandi associazioni di consumatori hanno riscoperto lo strumento della azione inibitoria collettiva. Per circa dieci anni, dalla metà degli anni novanta del secolo scorso,…

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Cambia la trasparenza bancaria

Con Provvedimento 15 luglio 2015 della Banca d’Italia sono stati modificati alcuni profili contenuti nella disciplina “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 e successive modifiche. Le variazioni si sono rese necessarie al fine di recepire innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, realizzare una semplificazione dei documenti informativi e fornire chiarimenti sulla disciplina attuale. Per agevolare la consultazione delle innovazioni, per un periodo di sei mesi la Banca d’Italia pubblicherà sul proprio sito internet una versione aggiornata, non ufficiale, delle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, con l’evidenza delle modifiche apportate. Gli intermediari dovranno adeguarsi…

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Ius variandi: rassegna di decisioni sul corretto utilizzo

Di seguito una succinta rassegna di decisioni inerenti il corretto esercizio dello ius variandi.“Il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all’intermediario dall’art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, senza potersi spingere sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove”(ABF Napoli 28 febbraio 2011;  ABF Milano 10 novembre; 2010; ABF Napoli 28 aprile 2010). “Le proposte di modifica unilaterale del contratto bancario, di cui all’art. 118 TUB costituiscono atti recettizi. Perciò, di fronte a una contestazione del cliente, che neghi di avere ricevuto la comunicazione, è onere della banca provare di avere…

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Trasparenza bancaria: regole contrattuali

Ai sensi della normativa del testo unico bancario, tutte le voci economiche (comprese la commissione di concessione/rinnovo fido e quella di disponibilità immediata) devono emergere, per poter essere applicate, da “patto scritto che ne determini in via preordinata l’ammontare” (Trib. Torino 31 ottobre 2014). Quando il testo contrattuale, in violazione del principio di trasparenza, preveda delle commissioni costruite senza specificazione delle voci che le concorrono a formare, di modo che non sia possibile ricostruire quale parte delle stesse sia soggetta a maturazione nel corso del tempo, il cliente ha diritto a un rimborso delle stesse parametrato alla durata residua del finanziamento (ABF Napoli 21 settembre 2012). In altri termini, clausole contrattuali poco comprensibili per il cliente violano il principio di…

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Privacy e documentazione bancaria

Si riportano i contenuti della newsletter n. 390/2014 del Garante della privacy, di perdurante attualità per aver definito le modalità di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria. Nella predetta newsletter è chiarito che il Codice della privacy consente ai clienti delle banche l’accesso solo ai propri dati personali contenuti nella documentazione bancaria: ad es. le operazioni effettuate, le registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione, le informazioni raccolte per eseguire ordini di investimento. La richiesta avanzata ai sensi del Codice privacy non consente, invece, all’interessato di ottenere la copia integrale della documentazione bancaria come, ad esempio, la copia dell’estratto conto, del contratto, della convenzione sulla determinazione del tasso ultra legale, del piano di ammortamento di un mutuo. Questo tipo…

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Durata della fideiussione: Cassazione 27531/2014

Riguardo alla durata dell’obbligazione fideiussoria, Cass. 30.12.2014, n. 27531 ha stabilito che deve ritenersi consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito. In motivazione è chiarito che tale opzione, sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941, 2° co., c.c., che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale. È la eventualità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con…

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Penale di anticipata estinzione e usura: ordinanza del Trib. Bari

Si evidenzia una ordinanza del Tribunale di Bari del 12.12.2014 (scarica ordinanza), secondo cui ai fini della verifica della usurarietà del tasso pattuito nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, “sia quelli certi che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori e la commissione per estinzione anticipata”. La rilevanza della penale di anticipata estinzione nella determinazione della usurarietà del tasso è stata affermata anche da Trib. Pescara 28.11.2014, sul presupposto che ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia rileva qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi, anche il costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo….

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