Diritto Bancario

Mutuo e ristrutturazione del credito

            Si segnala una recente decisione della Cassazione (Cass. 15.3.2016, n. 5087), secondo cui l’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito).             Essa può integrare, invece, – e normalmente integra – una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario.             In questo caso, ove…

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Usura bancaria: rilevazione TEG e TEGM

            Un consistente filone giurisprudenziale ritiene che le Istruzioni della Banca d’Italia non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del tasso effettivo globale (TEG) applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate dagli operatori finanziari allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto (Cass. pen. nn. 32069/2010, 12028/2010, 28743/2010 e 46669/2011).             È infatti affermato che le suddette Istruzioni non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il tasso effettivo globale medio (TEGM) da osservarsi per il trimestre successivo; e comunque le disposizioni della Banca d’Italia non possono derogare alla legge…

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Commissione di massimo scoperto e tasso usurario

         Secondo un significativo orientamento giurisprudenziale (Trib. Pordenone 7.3.2012; Trib. Roma 18.12.2013; Trib. Torino 31.10.2014; App. Cagliari, sez. distaccata di Sassari, 26/31.3.2014; App. Milano 14.3.2014; Trib. Taranto 17.9.2015; Trib. Ascoli Piceno 11.8.2015; Trib. Cagliari 4.1.2016), anche di legittimità (Cass. pen., sez. Il, n. 12028/2010; Cass. pen., sez. Il, n. 28743/2010; Cass. pen., sez. II, n. 46669/2011), la commissione di massimo scoperto concorre alla determinazione del tasso usurario anche in riferimento ai contratti di finanziamento stipulati antecedentemente all’entrata in vigore delle Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, che hanno infine ricompreso la CMS nel calcolo del TEG.          Gli argomenti posti a sostegno di questo indirizzo sono sintetizzabili come segue: il chiaro tenore letterale dell’art. 644, comma 4,…

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Domanda di nullità delle clausole del contratto di c/c

La giurisprudenza di merito ha chiarito che, quando il conto corrente è ancora aperto, l’interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, al fine di ottenere, con pronuncia meramente dichiarativa, una rettifica in  favore del correntista delle risultanze del saldo del conto stesso (Trib. Agrigento 14.3.2016; Trib. Monza 13.3.2015; Trib. Torino 13.11. 2014; Trib. Palermo 26.6.2014;).             Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l’accertamento negativo del debito nei confronti dell’istituto bancario in considerazione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre  che di commissioni…

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Ripristinato l’anatocismo bancario

Il 23 marzo u.s. la Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge di conversione del d.l. 14.2.2016, n. 18 (c.d. decreto banche). Con un emendamento dell’ultima ora è stato riformulato, ancora una volta, il secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993) che, come noto, disciplina l’anatocismo bancario. In via di sintesi, la nuova disciplina dell’anatocismo bancario (che dovrà essere a breve definitivamente approvata dall’altro ramo del Parlamento) è riassumibile come segue: – nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento e nei finanziamenti concessi attraverso le carte di credito (le cosiddette revolving card) ai clienti deve essere garantita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori –…

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Buona fede e diligenza nei rapporti bancari

L’elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha evidenziato che l’istituto bancario deve uniformare la propria condotta 1) al canone di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, nonché 2) allo standard di diligenza qualificata dell’operatore professionale, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art.1176 c.c. La buona fede negoziale, assurgendo a criterio oggettivo di valutazione del comportamento secondo i canoni di lealtà e probità, si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, trovando tale impegno solidaristico il suo limite unicamente nell’interesse proprio del soggetto tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che…

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Usura bancaria: aspetti processuali

Nei giudizi in materia di usura bancaria, l’attore deve produrre i decreti ministeriali trimestrali recanti l’indicazione del tasso-soglia di cui è lamentato il superamento. L’omessa produzione non è rimediabile ex art. 113 c.p.c. poiché i predetti decreti ministeriali sono atti meramente amministrativi, che non costituiscono fonti del diritto (ex multis Cass. 15065/2014; Cass., Sez. Un., 9941/2009; Cass. 12476/2002; Cass. 8742/2001).             È altresì onere della parte circostanziare (contestazioni specifiche) quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso-soglia, diversamente essendo la relativa azione giudiziale una attività meramente dilatoria (Trib. Latina 28.8.2013; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Napoli 17.6.2014; Trib. Busto Arsizio 7.11.2014; Trib. Ancona 18.11.2014; Trib. Cagliari 16.6.2015; Trib. Palermo 27.1.2016).              Alla luce delle considerazioni svolte, sono abitualmente rigettate domande giudiziali genericamente formulate e…

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Scoperto di conto e Centrale Rischi

Il recesso da una apertura di credito a tempo indeterminato è illegittimo se arbitrario e imprevedibile, ossia qualora contrasti con la logica aspettativa di chi, sulla base di rapporti usualmente tenuti dalla banca e sull’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto affidamento sulla provvista concessa; e non si può altresì pretendere che l’accreditato possa essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme già usufruite, se non a patto di eliminare i motivi che hanno condotto il medesimo a chiedere l’apertura di credito in conto corrente (Cass. n. 4538/1997; Cass. n. 9321/2000). In sostanza, le regole di condotta degli istituti bancari devono essere ispirate a correttezza e buona fede. Sulla base di questi presupposti, la giurisprudenza di merito…

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La Cassazione su estratto conto e ‘usi piazza’

È consolidato orientamento della Cassazione che la mancata tempestiva contestazione, da parte del correntista, degli estratti conto inviati nel corso del rapporto, renda inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti ivi contenuti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite del conto derivano (ex multis Cass. n. 20221/2015; Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 10376/2006; Cass. n. 7662/2005; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001). Di conseguenza, la mancata contestazione non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca….

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Preavviso segnalazione a sofferenza

La Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” (14° aggiornamento) stabilisce che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza in Centrale dei rischi (tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all’interessato per il trattamento dei suoi dati).       Il Collegio di coordinamento ABF n. 3089/2012 ha ritenuto che tale preavviso – espressione dell’obbligo di correttezza, buona fede e solidarietà che è accessorio di ogni contratto bancario – abbia la funzione di consentire al cliente di non incorrere nella pregiudizievole segnalazione: il destinatario del preavviso potrebbe, infatti, far rilevare la mancanza del presupposto sostanziale…

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