Diritto Bancario

Usura bancaria: sull’interpretazione dell’art. 1815, comma 2, codice civile

Come noto, il secondo comma dell’art. 1815 c.c. stabilisce che « Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ». La nullità della clausola con cui sono stati pattuiti interessi usurari determina, dunque, il diritto alla ripetizione di quelli illegittimamente versati. Secondo parte della giurisprudenza, oltre agli « interessi » usurari devono essere restituiti anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito. A sostegno di questa tesi si pongono le seguenti ragioni: a) l’art. 1815, comma 2, c.c. si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell’usura; b) limitare l’interpretazione della norma agli interessi in senso stretto darebbe luogo…

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Il piano di ammortamento del mutuo nella giurisprudenza di legittimità

La rata rappresenta la quota di debito che il debitore è tenuto a re­stituire al creditore a scadenze periodiche prestabilite. L’importo della rata è abitualmente costituito da due elementi: una prima quota finalizzata a rimborsare parzialmente il debito contratto (quota di capitale), tale per cui la somma delle singole quote corrisponda esat­tamente all’ammontare totale del debito; una seconda quota che co­stituisce il pagamento degli interessi per l’arco temporale di riferimento (quota di interessi). L’ammortamento rappresenta il programma di restituzione nel tempo di un debito, sul quale gravano oneri finanziari, fino alla sua graduale estinzione. L’ammortamento del mutuo è appunto il metodo che consente al debitore di corrispondere, alle varie scadenze prestabilite in contratto, gli importi in conto capitale e interessi…

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Coronavirus e sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese alle banche alla luce dell’art. 56 del decreto “Cura-Italia”

Sintesi del focus Nell’articolo si esaminano le misure di aiuto alle piccole e medie imprese previste dal decreto “Cura-Italia” nei rapporti con le banche in relazione ai contratti già pendenti. L’art. 56 del d.l. n. 18 del 2020 vieta alle banche di recedere da affidamenti e mutui fino al 30 settembre 2020. Inoltre vi è una sospensione del pagamento di mutui e leasing fino a fine settembre 2020. Non si tratta di liquidità “attiva” (nuove risorse messe a disposizione dalle banche) ma di liquidità “passiva” (nel senso che le banche non possono revocare gli affidamenti e devono, a richiesta, sospendere l’addebito delle rate). Contenuto L’infezione da Covid-19 ha colpito duro non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sotto…

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Lo ius variandi in breve

L’art. 118 TUB fissa condizioni e limiti precisi per l’esercizio della facoltà di modifica unilaterale in peius (da parte della banca) delle condizioni economiche e regolamentali del contratto (c.d. ius variandi). L’istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare, mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari conclusi da banche e intermediari finanziari. Il suo scopo è sostanzialmente di conservare l’equilibrio tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico dell’intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall’imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti (Collegio di…

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Contratto autonomo di garanzia e vincolo di solidarietà

Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, l’interruzione della prescrizione del credito estende i suoi effetti anche alla garanzia autonoma prestata in forza del combinato disposto degli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c., essendo da escludersi che la garanzia autonoma, in quanto obbligazione indipendente e non accessoria, non sia solidale rispetto al credito garantito. La garanzia autonoma, come noto, si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà tipica della fideiussione: ciò comporta l’impossibilità per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito; la causa concreta della garanzia autonoma è, infatti, proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell’obbligazione principale. Da tali caratteristiche non può automaticamente discendere la natura non solidale…

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La Centrale dei rischi al tempo del Coronavirus

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 56 prevede che le imprese, come definite al comma 5 – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario. Tra le suddette misure, il comma 2 dell’art. 56 prevede che: lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su…

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Ammortamento francese, anatocismo e vizio del consenso

Di recente è stato sostenuto che nell’ammortamento francese l’intermediario creditizio, nel predisporre il contratto di mutuo, di regola indica il tasso nominale, la data di inizio e scadenza del finanziamento, l’importo e la periodicità delle rate, allegando il piano di ammortamento, senza fornire alcuna indicazione riguardo al regime finanziario adottato (semplice o composto) e alle modalità di calcolo degli interessi: sul debito in scadenza oppure su tutto il debito residuo (in arg., con diversi approcci, Trib. Massa 13.11.2018, 7.2.2019 e 4.2.2020; Trib. Cremona 28.3.2019; Trib. Roma 29.6.2019). Tale circostanza è ritenuto configuri un vizio del consenso del mutuatario. Tale punto di vista è stato sottoposto a critica da Trib. Milano 26.3.2019, Trib. Roma 19.9.2019 (v. E-Legal del 24 settembre 2019),…

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Le corrette modalità di sottoscrizione dell’assegno

L’art. 11 legge assegni (Regio decreto n. 1736-1933) dispone che « ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale ». Precisa poi l’art. 14 legge assegni che «  chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona, per la quale non ha il potere di agire, è obbligato come se l’avesse firmato in proprio » (del tutto uguali sono i corrispondenti testi dell’art. 8 e dell’art. 11 legge cambiale). Da questo impianto normativo la giurisprudenza di legittimità ha tratto il principio per cui l’assunzione di un’obbligazione cartolare « in nome altrui » –…

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Focus della Cassazione su contenzioso bancario e distribuzione degli oneri probatori

La distribuzione degli oneri probatori nel contenzioso bancario è tematica che caratterizza le controversie bancarie, notoriamente connotate da peculiarità tecnico-giuridiche. Una recente ordinanza della Cassazione (Cass. n. 2435/2020) ha operato una interessante ricognizione (di immediato impatto pratico) dei principi che regolano la materia, di seguito sintetizzati: – ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto: con tale produzione il correntista assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi (Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 24948/2017); – la rideterminazione del saldo del conto, una…

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Verifica giudiziaria del superamento del limite di finanziabilità nel credito fondiario

Cass., 21 gennaio 2020, n. 1193 Parole chiave Nozione di credito fondiario – Ammontare massimo dei finanziamenti – Valore dei beni ipotecati – Nullità del contratto Massima Il limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 t.u.b. è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa. Disposizioni applicate Art. 38 testo unico bancario CASO Una banca chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una società in relazione alla mancata restituzione di un mutuo fondiario…

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