Diritto Bancario

La determinazione del valore dell’immobile cauzionale nel credito fondiario

La valutazione (perizia) dell’immobile offerto in garanzia nei finanziamenti di credito fondiario ex art. 38 TUB risente della mancanza di sicure indicazioni normative riguardo ai criteri di determinazione del valore del cespite cauzionale, sul quale poi calcolare l’importo massimo del finanziamento (80% del valore dell’immobile). Indicazioni operative per la valorizzazione e determinazione del valore “di mercato” – ossia il prezzo più probabile ottenibile sul libero mercato alla data della valutazione – dell’immobile cauzionale sono fornite dal Protocollo d’intesa siglato il 25 novembre 2010, successivamente aggiornato il 14 dicembre 2015, il 30 novembre 2018 e, di recente,  il 5 aprile 2022 tra l’Associazione Bancaria Italiana, gli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri), le società di valutazioni immobiliare e Tecnoborsa, finalizzato alla definizione…

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Requisiti di legittimità del recesso della banca dal rapporto di apertura di credito

La giurisprudenza di legittimità ha fornito utili indicazioni per verificare la legittimità del recesso della banca dal rapporto di affidamento in conto corrente, sintetizzabili come segue: in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in presenza di una ‘giusta causa’ tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie (ad. es., in assenza di inadempimenti, indici di insolvenza o sconfinamenti), tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai…

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Credito fondiario: sul superamento del limite di finanziabilità (in attesa delle Sezioni Unite)

Come noto, con l’ordinanza interlocutoria n. 4117/2022 della Prima Sezione è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione inerente agli effetti del superamento del limite di finanziabilità – pari all’80% del “valore” dei beni ipotecati o del “costo” delle opere da eseguire sugli stessi – nelle operazioni di credito fondiario ex art. 38 TUB (in argomento Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, Milano, 2022, p. 478 ss.; Musolino, Mutuo fondiario. La nullità conseguente al mancato rispetto del limite di finanziabilità, in Rivista del notariato, 2021, p. 810).  Nell’ordinanza predetta sono evidenziate alcune criticità dell’indirizzo dominante in caso di violazione del limite di finanziabilità, ossia nullità del mutuo fondiario con sua eventuale conversione, ricorrendone i presupposti, in finanziamento ipotecario ordinario. …

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Contratto autonomo di garanzia, vincolo di solidarietà e prescrizione

Secondo parte della giurisprudenza di merito, l’interruzione della prescrizione del credito estende i suoi effetti alla garanzia prestata in forza del combinato disposto degli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c., essendo da escludersi che la garanzia autonoma, in quanto obbligazione indipendente e non accessoria, non sia solidale rispetto al credito garantito. La garanzia autonoma si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà tipica della fideiussione, ossia per l’esclusione per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito; la causa concreta della garanzia autonoma è, infatti, proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell’obbligazione principale. Al contempo, da tali caratteristiche non può automaticamente discendere la natura non solidale della garanzia autonoma…

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Contratto di mutuo e deposito cauzionale delle somme erogate

La giurisprudenza prevalente, al pari della Cassazione, ritiene (condivisibilmente) che la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate non ostacoli il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario. È osservato che la costituzione in pegno o in deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate è un atto di disposizione del mutuatario che in tutta evidenza presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo (Trib. Lecce 20.9.2019; Trib. Tivoli 7.1.2020; Trib. Verona 22.10.2020; Trib. Catania 29.12.2020; Trib. Chieti 23.10.2020; Trib. Sulmona 16.11.2020; Trib. Lecce 5.5.2021; Trib. Pescara 6.5.2021). Con tale atto di disposizione, il mutuatario costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte ed…

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Contenzioso bancario e domanda riconvenzionale: distribuzione degli oneri probatori

Qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e la banca non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale, ambedue le parti hanno l’onere di dimostrare le rispettive pretese, in ossequio all’insegnamento della Cassazione, secondo cui « qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese » (Cass. n. 9201/2015; conf. Cass. n. 500/2017; Cass….

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TAN e TAE nel contratto di conto corrente

L’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 stabilisce che i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della Delibera stessa devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato (TAN); nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (TAE). Il rispetto della previsione normativa è assicurato verificando se la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori sia avvenuta secondo le medesime modalità, e quindi se il TAE creditore sia maggiore del TAN creditore (come sempre avviene nel TAE debitore rispetto al TAN degli interessi passivi)….

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Cartolarizzazione dei crediti e fallimento

Le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell’art. 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici) prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità. Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie complesse, caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati per costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli obbligazionari che poi vengono collocati nel mercato dei capitali. La legge sulla cartolarizzazione dei crediti (art. 4, L. n. 130/1999) prevede: a) che…

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Accesso ai dati della Centrale dei rischi Bankitalia

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia (denominato “Centrale dei rischi”) è un sistema informativo “di matrice pubblica” (Trib. Torino 9.2.2018) sull’indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari, che persegue interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari (Cass. n. 25512/2017; Cass. n. 21428/2008). È finalizzato a fornire agli intermediari partecipanti un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito. I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato, sono coperti dal segreto d’ufficio (art. 7 TUB) e non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Possono accedere a tali dati: i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni (e altri…

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Art. 1956 c.c.: oneri probatori

Come noto, la fideiussione è una garanzia personale diffusamente utilizzata nell’operatività bancaria. L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». Ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono dunque ricorrere due requisiti: a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero evitato l’aggravio del dissesto, contenendo…

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