Diritto successorio e donazioni

La designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita

Cassazione civile Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421 – CURZIO – Presidente – SCARPA – Relatore Data l’importanza della sentenza in commento se ne torna a parlare anche in questo contributo. “La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920, comma 2, c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la…

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Indicazione degli eredi legittimi quali beneficiari di una polizza vita, la posizione delle Sezioni Unite

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021 Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in una delle forme previste nell’articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della “eadem…

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L’instituto ex re certa non presuppone necessariamente l’intenzione di escludere la successione legittima

Cass. Civ., sez. IV, Ord., 9 aprile 2021, n. 9487 – COSENTINO – Presidente, TEDESCO – Relatore  (C.c., art. 588 c.c.) “L’institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell’art. 457 c.c., comma 2, ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell’art. 588 c.c., non ricostituiscono l’unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell’institutio ex re certa, va inteso nel senso che l’acquisto di costui non è limitato…

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Usucapione di bene ereditario da parte di uno dei coeredi

Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 9359 del 08 aprile 2021   Possesso – Effetti – Usucapione – Comunione ereditaria – Usucapione da parte del coerede della quota degli altri eredi – Ammissibilità – Condizioni – Mutamento del compossesso in possesso esclusivo – Necessità – Fattispecie Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da…

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Non può esservi collazione se l’asse ereditario è stato esaurito con donazioni e/o legati

Cass. Civ., sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 509 – LOMBARDO – Presidente, CRISCUOLO- Relatore  (C.c., art. 737) “La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, tuttavia, se l’asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un “relictum” da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione.” CASO F.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia gli eredi di P.N. ossia F.O., F.N. e F.M. nonchè B.A., figlio di F.N. deducendo che dapprima era deceduta P.N., lasciando a sè superstiti i figli ed il marito F.L. che a…

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L’operare della collazione in assenza di “relictum”

Cassazione Civile, Sez. 6, ordinanza n. 509 del 14 gennaio 2021   DIVISIONE EREDITARIA – OPERAZIONI DIVISIONALI – FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ – COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE – Collazione – Presupposti – Asse da dividere – Esistenza – Necessità – Fondamento. La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un “relictum” da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione.  Disposizioni applicate Articoli 724 e 737 cod. civ. [1] In seguito alla morte dei propri genitori, Tizia conveniva in…

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La dichiarazione del fiduciario può essere contenuta nel testamento

Cass. Civ., sez. II, Ord., 26 novembre 2020, n. 26988 – GORJAN– Presidente, GIANNACCARI- Relatore  (C.c., art. 602 c.c.) “La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile, può essere contenuta anche in un testamento; essa non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.” CASO L’attrice S.M.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma B.H. per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione della sorella S.R., che aveva disposto dei propri beni con testamento. Il convivente in vita…

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Erede con beneficio d’inventario e responsabilità “cum viribus hereditatis”

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 29252 del 22/12/2020  SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Debiti ereditari – Responsabilità “intra vires” e “cum viribus” dell’erede beneficiato – Misure cautelari sui “beni propri” dell’erede – Preclusione. A seguito dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell’azione (di riduzione n.d.r.) , dall’art. 564 cod. civ., l’erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo “intra vires hereditatis“, e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente “cum viribus hereditatis“, con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari…

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La donazione lesiva della legittima: l’azione di donazione e quella di collazione possono operare congiuntamente 

Cass. Civ., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28196 – DI VIRGILIO – Presidente, TEDESCO – Relatore Azione di riduzione – Collazione  (C.c., art. 553;737) “Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione indisponibile della massa.” CASO Il Tribunale di Torino, in una causa fra i coeredi di B.G., il coniuge P.S. e i tre figli B.N., B.F. e B.D., istituiti per testamento nella quota di 1/4 ciascuno: i) ha accertato la composizione della massa ereditaria…

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Le donazioni poste in essere in regime di esenzione non devono essere considerate ai fini del coacervo

Cassazione Civile, Sez. TRI, Sentenza n. 727 del 19/01/2021 Imposta sulle donazioni –Donazioni effettuate in periodo di esenzione – Coacervo – applicabilità dell’istituto – esclusione Massima*: Va ritenuto che ai fini del coacervo debbano essere escluse le donazioni che, per quanto tassate ordinariamente nel momento in cui il coacervo stesso viene calcolato ai fini della liquidazione dell’imposta, tassate non erano nel momento della loro realizzazione. Includere nel coacervo le donazioni anteriori, anche se poste in essere in esenzione da imposta ovvero nel periodo (ottobre 2001 – novembre 2006) nel quale l’imposta di donazione non esisteva “più” ed “ancora”, implicherebbe un maggior prelievo fiscale per effetto dell’erosione di franchigia da parte di donazioni che non potevano essere state poste in essere con…

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