Diritto successorio e donazioni
Divieto dei patti successori: negozio dissimulante una donazione e transazione
Cassazione, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15919, sez. VI – 2 civile Successioni “mortis causa” – Disposizioni generali – Delazione dell’eredita’ (chiamata all’eredita’) – Patti successori e donazioni “mortis causa” (divieto) – Transazione conclusa dal coerede – Rinunzia a fare valere la simulazione di atti compiuti dal futuro “de cuius” – Nullità – Fondamento. [1] È nulla, per contrasto con il divieto di cui agli articoli 458 e 557 cod. civ., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il “de cuius”, con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando perché…
Continua a leggere...L’accettazione presunta di eredità ed i diritti di uso e abitazione del coniuge superstite
Ai sensi dell’art 485 cod. civ., il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità e, qualora non rispetti tale termine, è considerato erede puro e semplice. Si tratta di un’ipotesi di accettazione dell’eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione di volontà (accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato (accettazione tacita, art. 476 cod. civ.). Parte della dottrina ritiene trattarsi di un caso di accettazione c.d. presunta dell’eredità, mentre secondo altri dovrebbe parlarsi al riguardo di accettazione legale o acquisto senza accettazione. Quale che sia l’inquadramento terminologico ritenuto preferibile, la dottrina è unanime nel…
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