Diritto del Lavoro
Brevi note in tema di arbitrato rituale nelle controversie in materia di lavoro
App. Roma, sez. lav., 26 maggio 2017 Arbitrato – Lavoro parasubordinato – Mediazione atipica – Competenza funzionale – Insussistenza (Cod. civ., art. 1754; cod. proc. civ., art. 409, 427, 817, 828, 829). [1] Qualora sia controversa la qualificazione di un rapporto giuridico ai sensi dell’art. 409 c.p.c., sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro che, investito dell’impugnazione del lodo reso inter partes, è tenuto a vagliare la sussistenza degli indici del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione ivi disposti, anche ai fini dell’originaria compromettibilità in arbitri della controversia e del giudizio di ammissibilità dei motivi di appello formulati. CASO [1,] Nel caso in esame, la società Alfa impugnava innanzi alla seconda sezione Lavoro della Corte d’Appello…
Continua a leggere...Legittimità del licenziamento disciplinare in caso di contrazione del termine a difesa del lavoratore
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 22 agosto 2016, n.17245 Estinzione del rapporto – licenziamento – licenziamento disciplinare – violazione del termine a difesa – fase endoprocedimentale – mancata prova del nocumento al diritto di difesa – legittimità – sussiste MASSIMA Deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente pubblico nonostante che sia intercorso un lasso di tempo inferiore a venti giorni tra la convocazione per essere sentito in sede istruttoria procedimentale e l’audizione, dovendosi ritenere che detta contrazione determina la nullità della sanzione nella misura in cui venga rappresentato dall’interessato un pregiudizio sulla raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per far valere le sue ragioni innanzi al datore di lavoro, configurandosi la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare soltanto…
Continua a leggere...Licenziamenti collettivi
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 luglio 2017, n. 17166 Licenziamenti collettivi – Lavoratori esodati – Numero effettivo di esuberi – Condizioni MASSIMA Qualora il datore di lavoro che occupi più di quindici dipendenti intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell’attività di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni (comportante l’osservanza delle procedure previste dalla L. n. 223 del 1991), resta irrilevante, ai fini della configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo, che il numero dei licenziamenti attuati a conclusione delle procedure medesime sia eventualmente inferiore rispetto all’intenzione iniziale del datore di lavoro. COMMENTO Nel caso in commento, la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Giudice di prime cure, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento intimato ad…
Continua a leggere...Legittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto senza alcuna violazione del requisito di tempestività
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 agosto 2016, n. 17243 Licenziamento – superamento del periodo di comporto – ripresa del servizio MASSIMA Fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo di comporto, anche prima del rientro del lavoratore, è riconosciuto al datore di lavoro anche la facoltà di attendere il rientro al fine di sperimentare in concreto l’eventuale possibilità di riutilizzare il dipendente all’interno dell’assetto organizzativo aziendale nel frattempo cambiato. solo a decorrere dal rientro in servizio, l’inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente, non potendosi parlare di rinuncia tacita al recesso per…
Continua a leggere...Sul cumulo di interessi e rivalutazione del credito previdenziale integrativo: la parola alle Sezioni Unite
Cass., Sez. VI-1, 29 agosto 2017, n. 20512 Previdenza sociale – Previdenza complementare – Prestazioni integrative dovute dal datore di lavoro – Interessi e rivalutazione – Possibilità di cumulo (Cod. proc. civ., art. 429, comma 3; D.LGS. 21 aprile 1993, n. 124; LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6) [1] Va rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro. CASO [1] Un fondo aziendale di previdenza complementare ricorre per cassazione censurando la sentenza della Corte d’appello per aver ammesso al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa…
Continua a leggere...La determinazione del reddito di lavoro dipendente
Cass. civ., sezione lavoro, 26 luglio 2016, n. 15430. Alloggio di servizio – carattere retributivo – rilevanza dell’anzianità – sussiste. MASSIMA Sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all’utilizzazione dell’alloggio concesso ai dipendenti anche quando tale prestazione consenta ai medesimi di soggiornare in maniera adeguata all’interno del cantiere di lavoro, evitando il disagio di un lungo, quotidiano, percorso per accedervi. Infatti, per i lavoratori, tenuti per legge a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in un’utilità cospicua, anche se accompagnata da un vantaggio per la produttività dell’impresa. COMMENTO Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione ha deciso la controversia sorta dall’opposizione al…
Continua a leggere...Sussistenza della subordinazione nel contratto a progetto
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 31 agosto 2016, n. 17448 Contratto a progetto – risultato – mancata specifica indicazione – subordinazione – sussiste MASSIMA Deve ritenersi che nel contratto a progetto ciò che viene essenzialmente in rilievo è che l’attività affidata si svolga in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato e in coordinazione con l’organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale, divenendo così l’obiettivo un fattore-chiave che giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione: ne consegue che deve essere ritenuta sussistente la subordinazione laddove il programma indicato nel contratto altro non costituisce che un’elencazione di mansioni mentre difetta di ogni riferimento al risultato che si…
Continua a leggere...Reintegrazione nel posto di lavoro e sindacati
Cass., sez. lav., 3 luglio 2017, n. 16349 Lavoro e previdenza (controversie in tema di) – Licenziamento – Organizzazioni di tendenza – Reintegrazione nel posto di lavoro – Applicabilità (Cod. civ., art. 2082; l. 11 maggio 1990, n. 108, Disciplina dei licenziamenti individuali, art. 4; l. 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 18; l. 15 luglio 1966, n. 604, Norme sui licenziamenti individuali, art. 8). [1] La deroga al regime della tutela reale disposta dall’art. 4, L. n. 108/1990 si applica altresì alle associazioni sindacali che svolgano, in assenza di una compiuta autonomia gestionale e finanziaria, attività…
Continua a leggere...Integrazione della violazione del patto di non concorrenza
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 agosto 2016, n. 17239 Patto di non concorrenza – violazione – effettivo sviamento della clientela – acquisizione della prova –necessità – mera attività di promozione – idoneità – sussiste MASSIMA Deve ritenersi che per verificare la violazione da parte dell’agente dell’impegno di non concorrenza contrattualmente assunto non deve aversi riferimento esclusivamente ai contenuti del contratto di agenzia eventualmente concluso con una impresa concorrente ma a tutte le attività concorrenziali poste in essere dall’agente in violazione del patto: ne consegue che ai fini della violazione del patto di non concorrenza non risulta necessario acquisire la prova di un effettivo sviamento della clientela, bastando ad integrarla una mera attività di promozione per conto della impresa terza non formalizzata…
Continua a leggere...Il contratto di apprendistato
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 13 luglio 2017, n. 17373 Contratto di apprendistato – qualificazione come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – recesso durante fase formativa – qualificazione come licenziamento MASSIMA L’apprendistato, anche in vigenza della precedente disciplina, è da considerarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da una prima fase a causa mista, in virtù dello scambio tra attività lavorativa e formazione professionale, ed una seconda fase eventuale, condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., che rientra nel novero del rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che il licenziamento intimato durante la prima fase non può considerarsi recesso “ante tempus” come nel rapporto di lavoro a tempo determinato. COMMENTO Un dipendente con qualifica di…
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