Diritto del Lavoro

Esercizio dell’azione disciplinare

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 4 ottobre 2017, n. 23177 Condanna penale del lavoratore – Estinzione e risoluzione del rapporto – Licenziamento – Potere disciplinare – Tempestività MASSIMA La contestazione disciplinare deve essere caratterizzata da immediatezza anche nel caso di una condanna penale a carico del lavoratore. L’azione disciplinare esercitata un anno dopo il passaggio in giudicato della condanna penale non può essere riconosciuta come tempestiva e rende illegittimo il conseguente licenziamento. Anche se il criterio d’immediatezza va inteso in senso relativo, spetta al datore di lavoro di provare la tempestività dell’eventuale provvedimento disciplinare ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare. COMMENTO Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha…

Continua a leggere...

Erronea applicazione del rito del lavoro nel giudizio di primo grado e principio di ultrattività del rito nella successiva fase di impugnazione.

Cass., sez. VI, ord. 2 novembre 2017 n. 26136 Scarica la sentenza  Lavoro e previdenza (controversie) – Applicazione di rito erroneo in primo grado – Appello – Applicazione del rito ordinario – Inammissibilità – Ultrattività del rito (Cod. proc. civ., art. 342, 427. [1] Il principio di ultrattività del rito postula che, ai fini della scelta delle forme e del mezzo di impugnazione, valga il rito adottato dal giudice per pronunziare la sentenza che si intende impugnare. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia erroneamente svolto con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, non corretto dal giudice dell’impugnazione attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire anche in appello nelle forme della cognizione…

Continua a leggere...

Licenziamenti individuali

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14 novembre 2017, n. 26867 Denuncia penale del lavoratore – Condotta disciplinarmente rilevante – Calunnia – Infondatezza denuncia o archiviazione – Non sussiste MASSIMA La sola denuncia all’autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato non costituisce di per sé condotta disciplinarmente rilevante, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. Ipotesi diversa è quella in cui l’iniziativa del lavoratore sia stata strumentalmente presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del datore. A tale fine la denuncia che si riveli infondata e il procedimento penale definito con l’archiviazione della notizia criminis o con la sentenza di assoluzione non sono circostanze sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa. COMMENTO Il…

Continua a leggere...

Esercizio dell’attività sindacale

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 04 ottobre 2017, n. 23178 Diritti sindacali – Potere organizzativo – Sospensione del rapporto – Prestazioni lavorative accessorie – Legittimità MASSIMA Non può essere sospeso dal lavoro chi non svolge le proprie prestazioni lavorative, anche se accessorie, durante un permesso sindacale. Non è contrario a buona fede il comportamento del lavoratore che ometta di prendere visione di circolari organizzative nei periodi in cui risulti assente per fruizione di permessi sindacali. COMMENTO Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un macchinista delle ferrovie, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma. La Corte di merito aveva dichiarato la legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione pari…

Continua a leggere...

Qualificazione del rapporto di lavoro

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 03 ottobre 2017, n. 23056 Natura subordinata – Discontinuità delle prestazioni – Qualificazione del rapporto di lavoro – Contratto MASSIMA L’elemento della continuità non è indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto di lavoro. Le parti possono definire una modalità, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento della prestazione che si articoli secondo le richieste o le disponibilità di ciascuna di esse. Le prestazioni a chiamata quindi non escludono l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato. COMMENTO Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una cameriera, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma. Detta corte aveva respinto la domanda della lavoratrice e aveva…

Continua a leggere...

Le prestazioni erogate dall’INAIL

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 ottobre 2017, n. 23263 Infortunio – Indennizzo Inail – Ulteriore risarcimento da parte della Società – Sussiste MASSIMA Si deve escludere che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato o ammalato. COMMENTO Con il ricorso de quo, la Società ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza di appello, la quale, in riforma della pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento delle domande proposte dal lavoratore ricorrente, aveva condannato la Società al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e morale risentiti all’esito dell’infortunio occorso sul lavoro. La Corte territoriale riconosceva, infatti, che l’evento infortunistico non era ascrivibile…

Continua a leggere...

Contribuzione e prestazioni previdenziali

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 settembre 2017, n. 21053 Sgravi contributivi – Mancata comunicazione del RSPP – Perdita dei benefici relativi ai nuovi assunti – Configurabilità  MASSIMA La comunicazione del nominativo del RSPP all’Ispettorato del lavoro e all’ASL non è un adempimento formale, pertanto, alla sua omissione consegue la decadenza dai benefici contributivi di cui la Società ha medio tempore usufruito. La comunicazione, infatti, rientra gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione sui luoghi di lavoro da ritenersi inderogabili in quanto posti a protezione di diritti costituzionalmente garanti: la designazione di un soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di…

Continua a leggere...

L’organizzazione dell’orario di lavoro

MASSIMA L’art. 17, par. 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad un’attività subordinata, come quella di cui al procedimento principale, consistente nell’accudire bambini nelle condizioni di un ambiente familiare, in sostituzione della persona incaricata in via principale di tale missione, qualora non sia dimostrato che l’orario di lavoro, nel suo complesso, non sia misurato o predeterminato o che possa essere stabilito dal lavoratore stesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.  COMMENTO La direttiva 2003/88/CE 2003/88/CE recante norme in materia di organizzazione dell’orario di lavoro ammette, come noto, ampie deroghe alla relativa disciplina quando…

Continua a leggere...

Contributi previdenziali e assistenziali

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 settembre 2017, n. 21053 Sgravi contributivi – mancata comunicazione del Rspp – perdita dei benefici relativi ai nuovi assunti – configurabilità  MASSIMA La comunicazione del nominativo del RSPP all’Ispettorato del lavoro e all’ASL non è un adempimento formale, pertanto, alla sua omissione consegue la decadenza dai benefici contributivi di cui la Società ha medio tempore usufruito. La comunicazione, infatti, rientra gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione sui luoghi di lavoro da ritenersi inderogabili in quanto posti a protezione di diritti costituzionalmente garanti: la designazione di un soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di…

Continua a leggere...

Parità di trattamento e discriminiazione

Corte Costituzionale, 12 maggio 2017, n. 111 Diritto alla pensione – Età pensionabile – Parità di trattamento tra uomo e donna – Legge Fornero – Impiegati pubblici  MASSIMA È inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 24, co. 3, primo periodo, d.l. 6.12.2011 n. 201, conv., con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, come interpretato dall’art. 2, co. 4, d.l. 31.8.2013 n. 101, e 2, co. 21, L. 8.8.1995 n. 335, nella parte in cui impone il collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età delle impiegate che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione con il raggiungimento del sessantunesimo anno di età e di venti anni di contribuzione alla…

Continua a leggere...