Diritto Bancario

La disciplina privilegiata delle operazioni di credito fondiario

L’art. 38, comma 1, TUB, stabilisce che « Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili », demandando (comma 2) alla Banca d’Italia la determinazione dell’ammontare massimo dei finanziamenti ‘fondiari’ – da stabilirsi in rapporto al valore dell’immobile cauzionale o al costo delle opere da eseguire sul bene ipotecato – nonché delle ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non preclude la concessione di tale tipologia di finanziamenti. Un’operazione di finanziamento ipotecario qualificabile di “credito fondiario” ex art. 38 TUB beneficia dell’applicazione della disciplina privilegiata prevista per tale tipologia di operazioni (artt. 39-41 TUB). A tale riguardo, è possibile operare una…

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Credito fondiario: art. 41, comma 1, TUB e terzo proprietario

Il primo comma dell’art. 41 TUB stabilisce che «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». Sul presupposto che un’eventuale esecuzione promossa in danno di un terzo che si è accollato il finanziamento fondiario dovrebbe porre quest’ultimo in condizione di avere cognizione del titolo contrattuale, qualora non trasmessogli dal debitore originario, è stato affermato (Sepe) che la norma non solleverebbe la banca dall’obbligo di notificare al terzo, unitamente al precetto, comunque una copia del titolo contrattuale. Secondo una remota decisione della Cassazione – maturata nel vigore del R.D. n. 646/1905 – l’esenzione in commento opera anche nei confronti del terzo proprietario, gli eredi del debitore originario e gli accollanti del mutuo:…

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La richiesta della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB

In merito alle modalità con cui può essere richiesta la documentazione bancaria, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio: «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla…

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Il contratto di mutuo e l’articolo 50 TUB

L’estratto conto, previsto dall’art. 50 TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve essere una indicazione analitica dei movimenti che portano come risultato finale al saldo, mentre il saldaconto (previsto dalla precedente normativa) è solo l’espressione numerica del saldo che scaturisce da diverse annotazioni in dare e in avere del conto (Cass., Sez. Un., n. 6707/1994). Solo un dettagliato estratto conto possiede requisiti di completezza e intelligibilità tali da consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento; un mero saldaconto è pertanto inidoneo a costituire prova per la concessione di decreto ingiuntivo (Cass. n. 13542/2017; Cass. n. 12935/2017; Cass. n. 12936/2017; Trib. Torino 28.5.2013; Trib. Verona 2.12.2015). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l’estratto…

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Mutui a stato avanzamento lavori e tasso soglia usura

Nella giurisprudenza di merito è dibattuta l’individuazione del tasso soglia usura dei mutui ipotecari a stato di avanzamento lavori (c.d. SAL), poiché da alcuni sono ricondotti nella categoria dei “Mutui con garanzia ipotecaria” e da altri in quella (residuale) denominata “Altri finanziamenti”, di cui al decreto trimestrale di rilevazione del tasso soglia usurario. Coloro che ritengono che i mutui a SAL debbano essere ricondotti nel perimetro degli “Altri finanziamenti” sostengono che il più elevato tasso soglia previsto da tale categoria sia giustificato dal maggior rischio assunto dall’intermediario, poiché la prima erogazione avviene quando la costruzione edilizia non è ancora iniziata o quasi (Trib. Torino 5.3.2021; Trib. Cagliari 24.4.2018; ABF Napoli n. 4456/2015). In particolare, è argomentato che la garanzia ipotecaria…

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Cartolarizzazione dei crediti: due questioni operative

In base al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, L n. 130/1999 e 58, comma 3, TUB, è stato esteso anche ai cessionari di crediti acquisiti nelle operazioni di cartolarizzazione (L. n. 130/1999) l’utilizzo dell’art. 50 TUB, allo scopo di dotarli di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti. Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell’applicabilità dell’art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e ai loro mandatari) direttamente dalla legge: –  la natura speciale dell’art. 50 TUB non rappresenta in alcun modo un elemento ostativo all’esperimento dell’azione monitoria da…

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Penale di anticipata estinzione e usura: la posizione della Cassazione

Le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura escludono dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché « laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali » (paragrafo C4). In sostanza, la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto non è direttamente collegata all’erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell’ipotesi in cui il rapporto non segua l’andamento pattuito. A confermare che la commissione di anticipata estinzione non rientri tra…

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Piani di rientro e ricognizione di debito nel contenzioso bancario: cenni

I rapporti banca/cliente spesso sono regolati da piani di rientro (rateizzazione del debito) e ricognizioni di debito (dichiarazioni unilaterali recettizie confermative di un preesistente rapporto fondamentale). Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 20689/2016; Cass. n. 25544/2018; Cass. n. 22588/2020; Cass. n. 2855/2022) la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi“, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi“, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale. In definitiva, ogni effetto vincolante…

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I costi addebitabili alla clientela per l’accesso documentazione bancaria

In riferimento ai costi che deve sostenere la clientela per l’accesso alla documentazione bancaria, l’art. 119, comma 4, TUB stabilisce che « Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione ». Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso di garantire all’utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo; la norma, in realtà, consente all’intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per reperire tali documenti….

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Art. 1956 c.c.: la liberazione del fideiussore per obbligazione futura

L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». L’onere del creditore di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019). In altri termini, la previsione – norma imperativa attesa…

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