Diritto Bancario

L’approvazione dell’estratto conto da parte del correntista

L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce che nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (comma 1). Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile (comma 2). In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (comma 3). La contestazione degli estratti conto deve essere…

Continua a leggere...

Incompleta produzione della documentazione bancaria da parte del correntista attore

Una recentissima ordinanza della Cassazione (Cass. n. 5369/2024) ha operato un didascalico inquadramento delle conseguenze, nell’ambito di una controversia bancaria, della mancata produzione ad opera del correntista attore della intera serie degli estratti conto. I giudici hanno riaffermato la ‘regola’ che, a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. n. 11543/2019; Cass. n. 9526/2019); in particolare il giudice, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, può avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. n….

Continua a leggere...

Brevi note sul phishing

Il phishing è una truffa informatica effettuata inviando un’e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati quali numero di carta di credito e/o password di accesso al servizio di home banking, motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico. Chi utilizza tecniche di phishing – che può configurarsi anche mediante l’invio di sms: c.d. smishing ovvero l’effettuazione di chiamate vocali: c.d. vishing – mira ad ottenere, tramite artifici e raggiri e inducendo in errore l’utente, le credenziali di autenticazione necessarie ad accedere abusivamente a spazi informatici esclusivi del titolare (ad esempio relativi alla gestione dei conti correnti online) e a svolgere,…

Continua a leggere...

Il “saldo rettificato”

Ai fini dell’identificazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie e della rideterminazione del corretto saldo dare e avere nei rapporti bancari di c/c, occorre avere a riferimento il “saldo banca”, ossia la contabilità risultante dagli estratti conto predisposti dall’istituto bancario e periodicamente inviati al cliente, oppure il c.d. “saldo rettificato” o “ricalcolato”, che prevede la ricostruzione del dare/avere del conto corrente depurato dagli effetti determinati dalla presenza di eventuali clausole nulle? La Cassazione ha stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti…

Continua a leggere...

La produzione incompleta degli estratti conto

L’estratto conto è un prospetto contabile dal quale risultano tutte le operazioni attive e passive poste in essere in un determinato periodo. Dal predetto prospetto si evince la natura delle operazioni, gli interessi, le spese, le commissioni ed infine il saldo attivo e passivo finale. Tale (pur fondamentale) documento conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 5887/2021; Cass. n. 1538/2022; Cass. n. 10140/2022;…

Continua a leggere...

Art. 1957 c.c.: alcune questioni operative

A norma dell’art. 1957 c.c., il termine di decadenza per l’azione del creditore nei confronti del fideiussore è fissato in 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita ovvero 2 mesi se «il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale». La recente Cass. n. 2607/2024 ha confermato che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n….

Continua a leggere...

Apertura di credito in conto corrente, semplice e di firma

L’apertura di credito è il contratto con cui la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), con facoltà dell’accreditato di utilizzare tale somma secondo le modalità convenute. Quando l’apertura di credito (per cassa) è in conto corrente, come normalmente avviene, il cliente può, nel corso dell’esecuzione del contratto, utilizzare più volte il credito accordatogli e può con successivi versamenti totali o parziali ripristinare la disponibilità (art. 1843 c.c.), attingendo al credito reintegrato: c.d. rotatività del fido. Nella fattispecie, la banca accreditante è tenuta a mantenere integro il fido. Resta inteso che, nell’ambito dell’apertura di credito in c/c, i versamenti…

Continua a leggere...

L’estinzione dell’apertura di credito

L’apertura di credito è il contratto col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), con facoltà dell’accreditato di utilizzare tale somma secondo le modalità convenute. L’apertura di credito – che costituisce la più diffusa operazione bancaria attiva – è da taluno considerata il prototipo dei negozi di credito puro, essendo il credito (nella fattispecie la messa a disposizione di una somma di denaro) l’oggetto del contratto (G. Molle). In particolare, l’oggetto dell’apertura di non è il godimento di una somma ma il godimento di una disponibilità (G. Ferri; G. Molle. Per la giurisprudenza, Cass. n. 69/1967: la…

Continua a leggere...

La prova della legittimazione attiva della società cessionaria

La Cassazione (Cass. n. 17944/2023) ha chiarito che in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distingue a) la notificazione della cessione b) dalla dimostrazione dell’avvenuta cessione: –  la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; –  ove quest’ultima sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua…

Continua a leggere...

Lo sconto bancario (artt. 1858-1860 c.c.): cenni introduttivi

Lo sconto bancario è il contratto col quale la banca (scontante o scontatore), previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.). In sostanza, la banca «anticipa» al cliente una somma di denaro, calcolati e trattenuti gli interessi, pari all’importo di un credito non ancora scaduto, che lo scontatario vanta nei confronti di un terzo (debitore ceduto), in cambio della cessione salvo buon fine (pro solvendo) del credito stesso. L’operazione – evidentemente finalizzata alla creazione di liquidità mediante la smobilizzazione di crediti a scadenza differita – è molto diffusa nella prassi bancaria e commerciale, essendo raro il pagamento per contanti ed…

Continua a leggere...