Diritto Bancario
Sugli interessi che compongono la rata del mutuo
La rata rappresenta la quota di debito che il debitore è tenuto a restituire al creditore a scadenze periodiche prestabilite. L’importo della rata è abitualmente costituito da due elementi: una prima quota finalizzata a rimborsare parzialmente il debito contratto (quota di capitale); una seconda quota che costituisce il pagamento degli interessi per l’arco temporale di riferimento (quota di interessi). Gli interessi che compongono la rata di mutuo non mutano la loro natura se conglobati in rate unitarie, aventi la sola funzione di consentire di dilazionare nel tempo la restituzione del capitale e degli interessi dovuti dal mutuatario alla banca erogante il finanziamento. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/05/2014, n. 11400; Cass. 27/12/2013, n. 28663; Cass. 11/01/2013, n. 60; Cass. 29/01/2013,…
Continua a leggere...Bankitalia: 15° aggiornamento Istruzioni Centrale dei Rischi
La Banca d’Italia ha emanato il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi». Con il presente aggiornamento è realizzato un intervento di semplificazione delle fonti normative che regolano il funzionamento della Centrale dei rischi ed è operata una parziale riorganizzazione della struttura della Circolare; nel nuovo documento sono altresì confluiti i chiarimenti forniti agli intermediari creditizi con precedenti comunicazioni. Si richiama, in particolare, l’attenzione sui seguenti aspetti esplicitati nella Circolare: – requisito fondamentale per garantire l’affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi…
Continua a leggere...Cass. 12965/2016: CMS e usurarietà del tasso d’interesse
Si segnala l’interessante sentenza della Suprema Corte 22.6.2016 n. 12965, che ha fissato i seguenti principi in materia di usura bancaria: – la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 cod. civ., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’art. 1815, comma 2, cod. civ. per il mutuo (regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione…
Continua a leggere...Collocazione del credito ipotecario in via privilegiata ex art. 2855 c.c.
Nell’ipotesi di credito garantito da ipoteca – categoria cui sono riconducibili i mutui ordinari e fondiari -, sono assistiti dal privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c.: – il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente, comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell’iscrizione. In particolare, nei contratti di mutuo il capitale è costituito dal capitale mutuato meno la somma di tutte le frazioni imputate a capitale delle rate di ammortamento venute a scadenza e pagate; – le spese accessorie, ossia le spese per la costituzione di ipoteca volontaria (ma non le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo, anche se contestuale alla costituzione di ipoteca), le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e di rinnovazione nonché le spese ordinarie occorrenti per l’intervento…
Continua a leggere...Conto anticipi e ripetizione d’indebito
Secondo un diffuso convincimento giurisprudenziale, il conto anticipi non deve essere considerato alla stregua di un finanziamento. Se la banca concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ossia dell’incasso o dell’addebito in conto corrente. Il montante del fido non rappresenta, infatti, la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che il cliente presenterà: ciò non implica “alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione)…
Continua a leggere...Fideiussione e rapporti bancari
Si segnalano due pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia di fideiussione, garanzia personale diffusamente utilizzata dalle banche nelle operazioni di finanziamento. Con la recente Cass. n. 4112/2016, i giudici di legittimità hanno stabilito che l’assenso del fideiussore, nel caso previsto dall’art. 1956 c.c. (liberazione del fideiussore per obbligazione futura), non impone la forma scritta, non potendosene affermare la configurazione in termini di accordo a latere del contratto bancario cui la fideiussione accede, costituendo la norma suddetta molto più semplicemente un’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti (Cass. n. 394/2006). La stessa decisione ha altresì ribadito che vi possono essere casi in cui la richiesta di speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è necessaria perché l’autorizzazione può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore. In altri termini, in ipotesi…
Continua a leggere...Tasso di interesse ultralegale
Per la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta ‘ad substantiam’, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale (Cass. 1878/1972; Cass. 266/2006; Cass. 3017/2014; App. Salerno 27.1.2016; Trib. Torino 2.7.2015): in caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, infatti, non può ritenersi che l’accordo si sia concluso ‘per facta concludentia’ (Cass. 3017/2014). La prova di una pattuizione di interessi oltre il tasso legale grava sulla parte che chiede il pagamento del tasso ultralegale…
Continua a leggere...Conto corrente bancario e art. 1194 c.c.
Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, il saldo da considerare – anche per qualificare un versamento solutorio o ripristinatorio – non è quello rinvenibile dagli estratti conto bancari (c.d. saldo banca), ma è quello ‘ricalcolato/rettificato’, ovvero il saldo depurato dalle competenze illegittimamente addebitate dalla banca, giorno per giorno, nel corso del rapporto (Trib. Udine 29.10.2013; Trib. Ancona 18.11.2014 e 12.4.2016; Trib. Alessandria 21.2.2015). Dibattuta è l’applicabilità dell’art. 1194 c.c. (imputazione del pagamento agli interessi) in sede di ricalcolo giudiziale del dare-avere nei rapporti di conto corrente bancario. Secondo un primo orientamento, quella recata dall’art. 1194 c.c. è una regola di carattere generale, per cui “il pagamento fatto in conto capitale ed interessi deve essere imputato prima a…
Continua a leggere...Il conto corrente bancario nella giurisprudenza di legittimità
Con riferimento alle operazioni regolate in conto corrente e riguardo agli oneri probatori a carico delle parti in ipotesi di contitolarità, Cass. n. 18777/2015 ha precisato che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Sempre in tema di conto corrente bancario e con particolare riguardo alla…
Continua a leggere...Requisito di forma scritta del “contratto quadro”
Con la recente Cass. 11.4.2016 n. 7068 la Suprema Corte ha ribadito che la prova dell’esistenza del contratto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura (Cass. n. 26174/2009). La stipulazione non può essere desunta, in via indiretta, da dichiarazioni di contenuto differente (ad es. di scienza, di ricognizione ecc.) né potrebbero, all’evidenza, sopperire prove testimoniali, per presunzioni, il giuramento o la confessione (tra le altre, al riguardo Cass. n. 2/1997). Altro orientamento parimenti consolidato della Cassazione (Cass. n. 22223/2006; Cass. n. 12711/2014) precisa che alla mancata sottoscrizione di una scrittura privata, può sopperirsi con la produzione in giudizio del documento stesso da parte del contraente non firmatario che se ne intende avvalere; la…
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