Diritto Bancario

La Cassazione su anatocismo e usura

Si segnala una interessante decisione della Cassazione del 17.8.2016, n. 17150, che ha stabilito due importanti principi di diritto, di immediato impatto sul contenzioso bancario in materia di anatocismo e usura:             1) In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, una volta che il giudice abbia dichiarato la nullità della detta clausola egli non può applicare la capitalizzazione annuale degli interessi, perché questi, in conseguenza di quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di…

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Delibera CICR 3.8.2016 (anatocismo bancario)

Il 3 agosto 2016 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha approvato la Delibera (allegata) che detta le disposizioni attuative del secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB). Si segnalano i seguenti aspetti della citata Delibera, che è previsto gli intermediari applichino a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016: – l’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 c.c. – gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora – agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile – nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori…

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Nuove istruzioni Bankitalia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi

Il TEGM, come noto, risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d’Italia la rilevazione dei dati. Dal 14…

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Ancora sull’imputazione dei pagamenti nel conto corrente bancario

Facendo seguito ad altro contributo in argomento (vedi 27.5.2016, Conto corrente bancario e art. 1194 c.c.), si segnala una significativa decisione della Cassazione (Cass. 26.5.2016, n. 10941) relativa all’applicabilità al conto corrente bancario dei criteri di imputazione dei versamenti disciplinati dall’art. 1194 c.c. Come noto, l’art. 1194, comma 1, c.c., stabilisce che: “Il debitore non  può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli  interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”. Detto disposto normativo – che detta il principio secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il diverso accordo con il creditore – postula che il credito sia liquido ed esigibile, dato che questo, per la sua natura,  produce gli…

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Sugli interessi che compongono la rata del mutuo

La rata rappresenta la quota di debito che il debitore è tenuto a restituire al creditore a scadenze periodiche prestabilite. L’importo della rata è abitualmente costituito da due elementi: una prima quota finalizzata a rimborsare parzialmente il debito contratto (quota di capitale); una seconda quota che costituisce il pagamento degli interessi per l’arco temporale di riferimento (quota di interessi). Gli interessi che compongono la rata di mutuo non mutano la loro natura se conglobati in rate unitarie, aventi la sola funzione di consentire di dilazionare nel tempo la restituzione del capitale e degli interessi dovuti dal mutuatario alla banca erogante il finanziamento. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/05/2014, n. 11400; Cass. 27/12/2013, n. 28663; Cass. 11/01/2013, n. 60; Cass. 29/01/2013,…

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Bankitalia: 15° aggiornamento Istruzioni Centrale dei Rischi

La Banca d’Italia ha emanato il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi». Con il presente aggiornamento è realizzato un intervento di semplificazione delle fonti normative che regolano il funzionamento della Centrale dei rischi ed è operata una parziale riorganizzazione della struttura della Circolare; nel nuovo documento sono altresì confluiti i chiarimenti forniti agli intermediari creditizi con precedenti comunicazioni. Si richiama, in particolare, l’attenzione sui seguenti aspetti esplicitati nella Circolare: – requisito fondamentale per garantire l’affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi…

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Cass. 12965/2016: CMS e usurarietà del tasso d’interesse

Si segnala l’interessante sentenza della Suprema Corte 22.6.2016 n. 12965, che ha fissato i seguenti principi in materia di usura bancaria: – la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 cod. civ., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’art. 1815, comma 2, cod. civ. per il mutuo (regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione…

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Collocazione del credito ipotecario in via privilegiata ex art. 2855 c.c.

Nell’ipotesi di credito garantito da ipoteca – categoria cui sono riconducibili i mutui ordinari e fondiari -, sono assistiti dal privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c.: – il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente, comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell’iscrizione. In particolare, nei contratti di mutuo il capitale è costituito dal capitale mutuato meno la somma di tutte le frazioni imputate a capitale delle rate di ammortamento venute a scadenza e pagate; – le spese accessorie, ossia le spese per la costituzione di ipoteca volontaria (ma non le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo, anche se contestuale alla costituzione di ipoteca), le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e di rinnovazione nonché le spese ordinarie occorrenti per l’intervento…

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Conto anticipi e ripetizione d’indebito

  Secondo un diffuso convincimento giurisprudenziale, il conto anticipi non deve essere considerato alla stregua di un finanziamento. Se la banca concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ossia dell’incasso o dell’addebito in conto corrente. Il montante del fido non rappresenta, infatti, la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che il cliente presenterà: ciò non implica “alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione)…

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Fideiussione e rapporti bancari

Si segnalano due pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia di fideiussione, garanzia personale diffusamente utilizzata dalle banche nelle operazioni di finanziamento. Con la recente Cass. n. 4112/2016, i giudici di legittimità hanno stabilito che l’assenso del fideiussore, nel caso previsto dall’art. 1956 c.c. (liberazione del fideiussore per obbligazione futura), non impone la forma scritta, non potendosene affermare la configurazione in termini di accordo a latere del contratto bancario cui la fideiussione accede, costituendo la norma suddetta molto più semplicemente un’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti (Cass. n. 394/2006). La stessa decisione ha altresì ribadito che vi possono essere casi in cui la richiesta di speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è necessaria perché l’autorizzazione può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore. In altri termini, in ipotesi…

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