Diritto Bancario

Onere della prova, Istruzioni Bankitalia e fideiussione

Si segnala in allegato una recente decisione del Trib. Agrigento 31.1.2018, che offre una sintetica ricognizione di alcune questioni abitualmente al centro del contenzioso banca-cliente: – nel caso in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione del debito (o con l’azione di accertamento negativo) nei confronti dell’istituto di credito per il recupero delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi usurari, incombe sullo stesso, ex art. art. 2697 c.c., l’onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione degli interessi usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti; – secondo l’orientamento consolidato della…

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Credito fondiario: due precisazioni della Cassazione

Secondo Cass. n. 17352/2017, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, ferma restando la possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti: “il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, del T.u.b. e della conseguente delibera del Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario; e poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, “fondiario”, secondo l’ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva…

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La CTU in materia bancaria: istruzioni per l’uso

Come noto, la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità ai fini della decisione, nonché l’ambito di estensione (da ultimo Trib. Roma 24 gennaio 2018). La CTU può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie. Ne consegue che la richiesta…

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Discordanza TAN e TAE nei mutui bancari

La giurisprudenza pressoché totalitaria esclude che l’ammortamento c.d. ‘alla francese’ possa giuridicamente configurare l’applicazione di interessi anatocistici nella determinazione della quota interessi della rata; nelle medesime decisioni è anche abitualmente affermato che l’assenza di qualsivoglia capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c.d. francese esclude che possa verificarsi alcuna pregiudizievole discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (TAN) e quello effettivo (ex multis Trib. Roma 16.6.2016; Trib. Palermo 31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; contra Trib. Isernia 28.7.2014), salvo il caso, patologico e non fisiologico, in cui nello svolgersi del rapporto il contegno della banca diverga da quanto pattuito. Come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base…

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Azione di accertamento negativo e c/c aperto

In giurisprudenza (Cass. n. 798/2013; Cass. n. 5919/2016; App. Lecce 13.11.2015; App. Milano 20.7.2017; di recente, Trib. Paola 10.2.2018) appare consolidato il convincimento secondo cui se il c/c è ancora aperto, il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l’applicazione di interessi anatocistici o eccedenti il tasso-soglia e simili); b) l’accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissioni e spese) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale; c) infine, lo storno dell’annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere….

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Sulla forma scritta dell’apertura di credito

La Cassazione, in conformità all’art. 117, comma 2, TUB, ha ritenuto legittime le disposizioni secondo cui il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità (Cass. n. 27836/2017; Cass. n. 14470/2005). Resta inteso che tale principio deve essere correttamente inteso perché, «l’intento di agevolare “particolari modalità della contrattazione” non (può) comportare – in una equilibrata visione degli interessi in campo (…) – una “radicale” soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi (…) la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato» (Cass. n. 9068/2017; Cass. n. 7763/2017)….

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Rimesse solutorie: ammissibile l’eccezione di prescrizione generica

La Cassazione, con l’ordinanza n. 18581 del 2017, è tornata ad occuparsi dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie. A fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in giudizio. In un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, secondo  la Cassazione non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione: “un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione in esame“. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere…

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Appunti giurisprudenziali sull’ISC nei mutui

Il c.d. ISC (indicatore sintetico di costo) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l’effettivo costo totale del credito, prima di accedervi (Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017: ISC ‘informativa precontrattuale; Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017: ISC regola di comportamento, no di validità, avente valenza informativa). Secondo la giurisprudenza prevalente, la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo (ABF 4593/2016; ABF 3492/2017; Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Bari 7.6.2017), senza che risultino inficiate le pattuizioni relative ai tassi di interesse, se correttamente esplicitate…

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Sezioni Unite n. 898/2018: valido il contratto ‘monofirma’

Le Sezioni Unite della Cassazione, con decisione del 16 gennaio 2018, n. 898, hanno stabilito che il requisito della forma scritta del contratto di investimento non esige, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario. Il principio di diritto enunciato è il seguente: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti“. Di seguito uno stralcio delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento della…

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Bankitalia: nuove rilevazioni statistiche interessi di mora

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 n. 303 è stato pubblicato il consueto  decreto di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1º luglio – 30 settembre 2017, applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (Decreto 21 dicembre 2017). Rispetto al passato, l’attuale rilevazione prevede una nuova specifica riguardo agli interessi di mora. Ribadito che i tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del suddetto decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento, nel decreto è indicato che “secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano,…

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