Diritto Bancario
La calcolabilità degli interessi moratori ai fini della verifica di usurarietà
Alcuni autori e parte della giurisprudenza (Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 11.1.2018, 13.2.2018; Trib. Treviso 12.6.2018 e 22.3.2018) sollevano significativi dubbi riguardo alle concrete possibilità di verificare l’usurarietà degli interessi moratori al momento della pattuizione del mutuo (il solo rilevante ex lege ai fini dell’usura), per l’impossibilità di procedere alla determinazione di un tasso effettivo che tenga conto degli interessi di mora. Come risaputo, è possibile determinare il tasso effettivo di una operazione di finanziamento esclusivamente quando sono note e conosciute ex ante tutte le variabili della formula di matematica finanziaria, ossia il capitale, il tasso di interesse e il tempo (la durata dell’operazione di finanziamento). Relativamente agli interessi corrispettivi, al momento (genetico) della stipula del finanziamento, è possibile determinare…
Continua a leggere...Interessi usurari e art. 1815, comma 2, c.c.
Riguardo al secondo comma dell’art. 1815 (“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), è discusso se, oltre agli “interessi” usurari, debbano essere restituiti anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito. In particolare, è dibattuto se il riferimento agli “interessi” contenuto nell’art. 1815, comma 2, c.c., debba essere inteso come comprensivo anche di tutti gli oneri, escluse imposte e tasse (interpretazione estensiva), o se invece la nullità sia limitata alla clausola che stabilisce gli interessi, con salvezza per voci diverse dagli interessi stessi. A favore della tesi più rigorosa (sostanziale gratuità del mutuo, v., ad es., Trib. Massa 11.10.2017) si pongono le seguenti ragioni: a)…
Continua a leggere...Sugli interessi che compongono la rata del mutuo
Nei mutui, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata tali modalità concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia. Gli interessi che compongono la rata di mutuo dunque non mutano la loro natura se conglobati in rate unitarie, aventi la sola funzione di consentire di dilazionare…
Continua a leggere...Rilevanza degli interessi moratori usurari: pattuizione o concreta applicazione?
È tuttora dibattuto in giurisprudenza se, ai fini della rilevanza degli interessi moratori rispetto alla normativa antiusura, sia sufficiente che gli interessi di mora siano stati soltanto “promessi o convenuti” (seppure mai addebitati al mutuatario) o se invece debbano essere stati concretamente applicati (essendo quindi necessario l’inadempimento del mutuatario). I sostenitori del primo dei due orientamenti evidenziano che la legge (art. 1, comma 1, L. n. 24/2001) punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato (inadempimento) si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto; trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento…
Continua a leggere...Sulla corretta determinazione degli interessi
Il precetto dell’art. 1284, comma 3, c.c., a voce del quale «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto», è rispettato laddove la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali avvenga anche per relationem, a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013). Ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti…
Continua a leggere...Orientamenti di vigilanza Bankitalia in tema di affidamenti e sconfinamenti
Con Delibera n. 286 del 3 luglio 2018, la Banca d’Italia ha reso noti gli orientamenti di vigilanza in tema di affidamenti e sconfinamenti (art. 117-bis TUB e D.M. n. 644/2012). Come noto, gli affidamenti concessi per mezzo di contratti di apertura di credito regolata in conto corrente o a valere su conti di pagamento possono comportare l’applicazione alla clientela di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva; agli sconfinamenti, oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV) al ricorrere delle condizioni indicate dal D.M. 644/2012. Di seguito si riportano alcune delle più significative indicazioni fornite da Bankitalia. COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA Non sono in linea con la regola dell’onnicomprensività le strutture…
Continua a leggere...Illegittima segnalazione a sofferenza e perdita di chance
A fronte di una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi di Bankitalia è abitualmente invocato (anche) il risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., concernente la perdita di chance subita dal soggetto illegittimamente segnalato. La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova – anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete – dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. 30.9.2016 n. 19604; Cass. 12.2.2015 n. 2737; Cass. 25.8.2014 n. 18207; Cass. 10.12.2012 n. 22376; Cass. 18.5.2012 n. 7927; Cass. 13.7.2011 n. 15385;…
Continua a leggere...Cassazione, Sezioni Unite, n. 16303/2018 in pillole
È stata pubblicata l’attesa decisione delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un. 20.6.2018, n. 16303) in tema di commissione di massimo scoperto, avente ad oggetto i rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinate in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996. Di seguito gli aspetti salienti della sentenza: – l’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla l n. 2 del 2009, non può essere qualificato norma di interpretazione autentica dell’art. 644, quarto comma, c.p.; il carattere interpretativo (e quindi retroattivo) della disposizione è escluso poiché…
Continua a leggere...Il superamento del limite di finanziabilità determina la nullità del contratto di mutuo fondiario
La Cassazione, con decisione dell’11 maggio 2018, n. 11543, ha ribadito che il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB è elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo fondiario ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, ferma restando la possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti (già prima, Cass. n. 17352/2017). La soglia stabilita per il finanziamento non è confinabile nell’area del comportamento in fase prenegoziale e dunque nell’area della contrattazione tra banca e cliente, in quanto la percentuale di concessione ha la più incisiva funzione di regolare l’ammontare della prestazione creditizia in modo da incidere direttamente sulla fattispecie; ne consegue che, con il superamento del…
Continua a leggere...Sulla competenza territoriale del reato di usura nei contratti di mutuo
Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante (Cass. pen. n. 40380/2015), di cui segnano il momento consumativo sostanziale (Cass. pen. n. 37693/2014). La giurisprudenza ha precisato che il momento di consumazione del reato di usura, in caso di rateizzazione nella corresponsione del capitale e degli interessi illeciti pattuiti, si individua nella dazione effettiva dei singoli ratei e non nella illecita pattuizione (Cass. pen. n. 42322/2009). Il delitto di usura, infatti, si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi…
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