Diritto Bancario
Capienza patrimoniale del fideiussore e garanzia del credito
La fideiussione, ampiamente utilizzata nella prassi bancaria, è disciplinata dagli articoli 1936-1957 del codice civile. Il fideiussore è il soggetto che, assumendo un’obbligazione personale nei confronti del creditore, garantisce l’adempimento delle obbligazioni di un terzo (art. 1936 c.c.). Le caratteristiche essenziali della fideiussione sono l’accessorietà e la solidarietà. L’accessorietà implica che la fideiussione non possa nascere né sussistere senza una valida obbligazione principale; inoltre, il fideiussore ha facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale; infine, la fideiussione si estingue con l’estinzione dell’obbligazione garantita e segue il destino del debito cui accede. La solidarietà consiste nel fatto che la fideiussione instaura un rapporto obbligatorio accessorio rispetto a quello principale, per cui il creditore, in caso di…
Continua a leggere...La forma scritta dei contratti bancari
A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a tutelare la clientela bancaria, garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta persegue una triplice funzione: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto. Un esemplare del contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente. La previsione normativa, finalizzata a garantire al cliente l’acquisizione durevole di informazioni relative al regolamento contrattuale, conferisce concretezza alla disciplina di trasparenza bancaria. La consegna del contratto è attestata…
Continua a leggere...Apertura di credito: modalità di utilizzo del credito accordato
Il primo comma dell’art. 1843 c.c. stabilisce che “Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d’uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”. Le modalità concrete di utilizzo del credito accordato (provvista) sono sostanzialmente rimesse alla determinazione delle parti. Gli atti di utilizzo sono operazioni autonome, anche se collegate economicamente all’apertura di credito, rispetto alla quale incidono soltanto in quanto modificano la misura della disponibilità. Ai fini dell’utilizzo delle somme messe a disposizione con l’apertura di credito, è sufficiente che l’accreditato compia operazioni — come prelievi diretti, bonifici a favore di terzi o emissione di assegni (per i quali è discusso se rientrino tra le «forme d’uso» o richiedano…
Continua a leggere...Il diritto del garante di accesso alla documentazione bancaria
Il quarto comma dell’art. 119 del TUB stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». Anche il garante può richiedere la documentazione relativa alle operazioni bancarie dell’obbligato principale/soggetto garantito per verificarne la regolarità (Trib. La Spezia, 30.5.2019: il diritto del fideiussore di ottenere la consegna della documentazione dalla banca trae fondamento dall’art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione…
Continua a leggere...Requisiti di determinatezza della commissione di massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto (c.d. CMS) è «il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo» (v. Glossario di Banca d’Italia). La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcuna nullità della CMS qualora la stessa sia frutto di una specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo tale da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. Affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti…
Continua a leggere...Il principio di vicinanza della prova nelle controversie bancarie
Il principio di vicinanza della prova stabilisce che l’onere probatorio debba essere ripartito tenendo conto della concreta possibilità, per ciascuna delle parti in causa, di provare i fatti che ricadono nella propria sfera di azione. Pertanto, è ragionevole assegnare l’onere della prova alla parte a cui il fatto da dimostrare è più vicino: la banca, essendo l’ente che predispone i contratti, gestisce i conti correnti e tiene traccia delle operazioni finanziarie, è generalmente considerata la parte più vicina alle prove documentali. Tuttavia, l’applicazione del principio di vicinanza della prova, in quanto deroga al principio generale sull’onere della prova, è giustificata solo in situazioni eccezionali, quando la parte onerata si trovi in una condizione di impossibilità o grave difficoltà nel fornire…
Continua a leggere...Frodi informatiche: brevi appunti
Le frodi informatiche mirano a catturare le credenziali di accesso ai servizi bancari online, al fine di effettuare operazioni di pagamento non autorizzate dal cliente. Una delle frodi più comuni è il phishing, in cui la vittima riceve un’e-mail che la invita a inserire dati personali attraverso un link a un sito che solitamente imita quello della propria banca. Esistono varianti di questa truffa, come il vishing, che avviene tramite telefonate, e lo smishing, che sfrutta messaggi SMS. Frodi più sofisticate includono lo spoofing, in cui i truffatori mascherano la provenienza di e-mail, SMS o telefonate, facendo sembrare che il messaggio provenga dall’intermediario bancario. Un’altra tecnica avanzata è il “man in the browser,” un tipo di malware che si interpone…
Continua a leggere...Tribunale delle imprese e fideiussione omnibus schema ABI
La questione dell’invalidità del contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI contenente clausole frutto di intese restrittive della concorrenza in violazione della L. n. 287/1990 è di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa (richiamando gli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 159/2003), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 6523/2021; Cass. n. 21429/2022; Cass. n. 6222/2023; Cass. n. 30437/2023; Cass. n. 22305/2024. La giurisprudenza distingue correttamente secondo che la questione della nullità per violazione della normativa antitrust sia sollevata in via principale (competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese) o di eccezione. A tale riguardo si veda, ad esempio, Cass. n. 6222/2023: la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della nullità…
Continua a leggere...Fideiussione omnibus e importo massimo garantito
La fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca: risultano dunque garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura deve sempre contenere la espressa previsione dell’importo massimo garantito. Se nella fideiussione è indicato un limite massimo riferito al solo capitale, con la specificazione “oltre accessori e spese”, l’importo massimo garantito indicato nella fideiussione omnibus deve intendersi comprensivo, oltre il capitale, anche degli interessi ed ulteriori accessori collegati al debito garantito (Cass. n. 3805/2004). L’art. 1938 c.c. si applica a tutte le fideiussioni, non soltanto a quelle rilasciate…
Continua a leggere...La costituzione del pegno su titoli nell’anticipazione bancaria
L’anticipazione bancaria (artt. 1846-1851 c.c.) è il contratto con cui una banca concede al sovvenuto per un determinato periodo di tempo una somma di denaro (mediante versamento o costituzione di una disponibilità) contro la costituzione di un pegno in merci, titoli o documenti rappresentativi, nel rispetto dei limiti dell’originaria proporzione fra somma anticipata e valore dei beni costituiti in pegno. Ai sensi degli artt. 1846 e 1851 c.c., l’anticipazione bancaria può essere assistita da pegno su «titoli», «merci» o «danaro». La garanzia reale che assiste l’operazione è dunque pragmaticamente circoscritta all’insieme di quei beni (mobili) per i quali sia possibile rinvenire quotazioni di mercato o che, comunque, siano di pronta e facile liquidabilità, e per i quali risulti agevole tanto…
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