Diritto Bancario

Cessione dei rapporti giuridici ex art. 58, comma 2, TUB

L’art. 58, comma 2, TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia. La giurisprudenza ha affermato che, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il…

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Usura: sull’omessa produzione dei decreti trimestrali

L’allegata decisione (Trib. Sulmona 28.11.2018) si segnala perché ammette la possibilità che l’omessa produzione dei decreti trimestrali possa essere sopperita dal giudice. Pur nella consapevolezza dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale (maggioritario) secondo cui dalla natura di meri atti amministrativi dei decreti ministeriali dovrebbe discendere la non soggezione degli stessi al principio iura novit curia – come ricavabile dalle disposizioni degli artt. 1 preleggi e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8742/2001; Cass. n. 11706/2002) – nondimeno il Tribunale ritiene di discostarsi (condivisibilmente) da tale orientamento. In primo luogo, è evidenziata la particolare natura di fonti integratrici di norma penale in bianco (quale è quella dell’art. 644, 1° co., c.p.) dei decreti ministeriali in discorso, posto che sembra oltretutto illogico escludere l’applicazione…

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Controversie bancarie: conferme da parte della giurisprudenza

L’allegata sentenza del Trib. Palermo del 6 dicembre 2018 (vedi), offre lo spunto per una rapida ricognizione di questioni al centro del contenzioso bancario e intorno alle quale la giurisprudenza pare aver raggiunto orientamenti abbastanza consolidati. Di seguito, alcuni estratti della decisione: – è rispettato il vincolo di forma del contratto di finanziamento predisposto dalla banca ove lo stesso sia redatto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente, con assorbimento dell’elemento strutturale della sottoscrizione da parte della società che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo appunto con l’apposizione della firma da parte del cliente sul modulo e la consegna dell’esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere più alcuna specifica funzione (v. Cass., SS.UU., n. 898/2018…

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L’Antitrust sull’utilizzo delle carte di credito/debito

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta in diverse occasioni (da ultimo il 26 novembre 2018) per affermare il principio che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali «non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti». Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno…

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Contenzioso bancario: commissione di anticipata estinzione e TAEG

Nell’interessante sentenza allegata (vedi), il Trib. Sulmona 21.11.2018 opera una esauriente ricognizione di tematiche abitualmente al centro del contenzioso bancario, di seguito (in parte) sintetizzate: – sono infondate le doglianze in tema di anatocismo, posto che l’ammortamento alla francese è da considerarsi lecito, non integrando un fenomeno di anatocismo vietato, dal momento che la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale al momento del conteggio; – ai fini dell’usura, è erroneo l’assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, sono divergenti per natura e funzione, e vanno confrontati, sotto il profilo dell’usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia; – non deve…

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Concessione abusiva del credito e affidamento incolpevole

In materia di concessione abusiva del credito, secondo Cass. 14.5.2018 n. 11695, sussiste la responsabilità della banca – che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento – nei confronti dei terzi che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa. Nel dettaglio, è rilevato che la condotta della banca che continui a finanziare l’impresa insolvente anziché avviarla al fallimento, offre agli operatori di mercato una sensazione distorta, ingannandoli sulle reali situazioni dell’impresa finanziata ed inducendoli a continuare a trattare con essa, come se…

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Benefici di legge alle vittime dell’usura

L’art. 18 L. n. 108/1996 prevede che su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell’imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva. L’art. 20 L. n. 44/1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura) stabilisce la sospensione dei termini a beneficio dei soggetti che abbiano richiesto…

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Interessi moratori usurari (Cass. 30.10.2018, n. 27442)

Con la recentissima ordinanza del 30 ottobre 2018, n. 27442, la Cassazione affronta alcune questioni  relative agli interessi moratori spesso al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, offrendo una serie di soluzioni di immediato impatto operativo. Gli aspetti salienti della decisione in oggetto sono sintetizzabili come segue: – gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall’art. 2, comma 4, L. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari; il predetto articolo, infatti, s’applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione d’un capitale o della dilazione d’un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art….

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Anatocismo bancario e pari periodicità nel conteggio degli interessi

Nel disciplinare l’anatocismo bancario, l’art. 120 TUB ha sempre previsto che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Dello stesso tenore sono le disposizioni recate dall’art. 2 della Delibera CICR 9.2.2000 e dall’art. 3 della Delibera CICR 3.8.2016. Quid iuris se il tasso di interesse creditore pattuito è meramente simbolico? Secondo alcune decisioni, la capitalizzazione degli interessi a favore della banca è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico (“nummo uno”) e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione…

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Sull’utilizzo del mutuo fondiario e sulla determinatezza degli interessi moratori

Il Trib. Ancona 10.10.2018, nell’allegato provvedimento, ha svolto alcuni interessanti rilievi in merito all’utilizzo del mutuo fondiario per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie e alla determinatezza degli interessi moratori. La decisione in commento ha stabilito che non c’è nessuna norma che vieti al mutuante di erogare (e al mutuatario di richiedere e impiegare) somme con la finalità di estinguere esposizioni debitorie maturate dal destinatario del prestito nei confronti del primo. Il mutuo, infatti, è negozio tipico per il perfezionamento del quale è necessario soltanto che il mutuatario ottenga la disponibilità materiale (cui equivale quella giuridica) della somma, senza che rilevi (con la sola eccezione del mutuo cosiddetto di scopo) la sua effettiva destinazione. Nella fattispecie, non è contestato che i…

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