Diritto Bancario

La disciplina privilegiata delle operazioni di credito fondiario

Il regime privilegiato del credito fondiario, disciplinato dagli artt. 38-41 del Testo Unico Bancario (TUB), introduce una serie di norme derogatorie rispetto alla disciplina di diritto comune, che attribuiscono vantaggi sia ai soggetti finanziati sia alle banche mutuanti. Tali norme, concepite per incentivare la diffusione dei finanziamenti ipotecari e garantire maggiore sicurezza giuridica agli attori coinvolti, riflettono un bilanciamento di interessi, ma presentano anche rilevanti implicazioni applicative. Le disposizioni a favore del soggetto finanziato includono strumenti che agevolano la gestione del debito e rendono meno oneroso il ricorso al credito fondiario: 39, comma 5, TUB: Estende il diritto del debitore alla riduzione dell’importo ipotecario iscritto e alla restrizione dell’ipoteca. Questa previsione permette una maggiore flessibilità nella gestione dell’ipoteca in funzione…

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Aspetti essenziali dell’anticipazione bancaria

L’anticipazione bancaria (art. 1846 cod. civ.) è il contratto con cui una banca concede al sovvenuto, mediante versamento o costituzione di una disponibilità, una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, subordinatamente alla costituzione di un pegno su merci, titoli o documenti rappresentativi. Tale concessione deve rispettare i limiti della proporzione originaria tra la somma anticipata e il valore dei beni dati in pegno. Dal punto di vista operativo, l’anticipazione bancaria – che nella prassi viene regolata in conto corrente – si presenta come una sorta di apertura di credito garantita, pur conservando le sue caratteristiche peculiari: la garanzia della banca consiste in un pegno su merci o su titoli, solitamente rappresentativi di merci. Gli aspetti caratterizzanti di…

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La giurisprudenza sul riconoscimento di affidamenti bancari di fatto: criteri sintomatici e presunzioni

L’esistenza di un c.d. affidamento di fatto è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Cass., 18 ottobre 2023, n. 34997; Cass., 24 gennaio 2024, n. 2338), alla presenza di una serie di indici sintomatici, tra cui: una sistematica, non occasionale e tollerata operatività del correntista con “saldo passivo”; l’assenza di azioni di recupero dell’esposizione debitoria da parte della banca. A tale riguardo, si sottolinea la mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell’esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo («neppure consta che la banca abbia mai intimato il rientro o rifiutato l’esecuzione di ordini sul saldo debitore, diffidato l’attrice dal fare ulteriori atti dispositivi sul c/c a…

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La clausola floor è uno strumento derivato?

La clausola floor, talora apposta ai contratti di mutuo (o leasing) a tasso variabile, è un meccanismo di redditività minima del finanziamento scollegato dalla variabilità dell’interesse corrispettivo; configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione dei tassi di interesse di periodo. Tale clausola ha una evidente funzione di salvaguardia per la banca mutuante, poiché garantisce all’istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e di regola parametrato all’Euribor) risultasse inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor. In sostanza, il mutuatario non potrà mai beneficiare completamente di un calo dei tassi d’interesse,…

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Capienza patrimoniale del fideiussore e garanzia del credito

La fideiussione, ampiamente utilizzata nella prassi bancaria, è disciplinata dagli articoli 1936-1957 del codice civile. Il fideiussore è il soggetto che, assumendo un’obbligazione personale nei confronti del creditore, garantisce l’adempimento delle obbligazioni di un terzo (art. 1936 c.c.). Le caratteristiche essenziali della fideiussione sono l’accessorietà e la solidarietà. L’accessorietà implica che la fideiussione non possa nascere né sussistere senza una valida obbligazione principale; inoltre, il fideiussore ha facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale; infine, la fideiussione si estingue con l’estinzione dell’obbligazione garantita e segue il destino del debito cui accede. La solidarietà consiste nel fatto che la fideiussione instaura un rapporto obbligatorio accessorio rispetto a quello principale, per cui il creditore, in caso di…

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La forma scritta dei contratti bancari

A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a tutelare la clientela bancaria, garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta persegue una triplice funzione: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto. Un esemplare del contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente. La previsione normativa, finalizzata a garantire al cliente l’acquisizione durevole di informazioni relative al regolamento contrattuale, conferisce concretezza alla disciplina di trasparenza bancaria. La consegna del contratto è attestata…

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Apertura di credito: modalità di utilizzo del credito accordato

Il primo comma dell’art. 1843 c.c. stabilisce che “Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d’uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”. Le modalità concrete di utilizzo del credito accordato (provvista) sono sostanzialmente rimesse alla determinazione delle parti. Gli atti di utilizzo sono operazioni autonome, anche se collegate economicamente all’apertura di credito, rispetto alla quale incidono soltanto in quanto modificano la misura della disponibilità. Ai fini dell’utilizzo delle somme messe a disposizione con l’apertura di credito, è sufficiente che l’accreditato compia operazioni — come prelievi diretti, bonifici a favore di terzi o emissione di assegni (per i quali è discusso se rientrino tra le «forme d’uso» o richiedano…

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Il diritto del garante di accesso alla documentazione bancaria

Il quarto comma dell’art. 119 del TUB stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». Anche il garante può richiedere la documentazione relativa alle operazioni bancarie dell’obbligato principale/soggetto garantito per verificarne la regolarità (Trib. La Spezia, 30.5.2019: il diritto del fideiussore di ottenere la consegna della documentazione dalla banca trae fondamento dall’art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione…

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Requisiti di determinatezza della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto (c.d. CMS) è «il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo» (v. Glossario di Banca d’Italia). La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcuna nullità della CMS qualora la stessa sia frutto di una specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo tale da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. Affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti…

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Il principio di vicinanza della prova nelle controversie bancarie

Il principio di vicinanza della prova stabilisce che l’onere probatorio debba essere ripartito tenendo conto della concreta possibilità, per ciascuna delle parti in causa, di provare i fatti che ricadono nella propria sfera di azione. Pertanto, è ragionevole assegnare l’onere della prova alla parte a cui il fatto da dimostrare è più vicino: la banca, essendo l’ente che predispone i contratti, gestisce i conti correnti e tiene traccia delle operazioni finanziarie, è generalmente considerata la parte più vicina alle prove documentali. Tuttavia, l’applicazione del principio di vicinanza della prova, in quanto deroga al principio generale sull’onere della prova, è giustificata solo in situazioni eccezionali, quando la parte onerata si trovi in una condizione di impossibilità o grave difficoltà nel fornire…

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