Diritto Bancario
Cartolarizzazione dei crediti e fallimento
Le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell’art. 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici) prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità. Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie complesse, caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati per costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli obbligazionari che poi vengono collocati nel mercato dei capitali. La legge sulla cartolarizzazione dei crediti (art. 4, L. n. 130/1999) prevede: a) che…
Continua a leggere...Accesso ai dati della Centrale dei rischi Bankitalia
Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia (denominato “Centrale dei rischi”) è un sistema informativo “di matrice pubblica” (Trib. Torino 9.2.2018) sull’indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari, che persegue interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari (Cass. n. 25512/2017; Cass. n. 21428/2008). È finalizzato a fornire agli intermediari partecipanti un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito. I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato, sono coperti dal segreto d’ufficio (art. 7 TUB) e non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Possono accedere a tali dati: i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni (e altri…
Continua a leggere...Art. 1956 c.c.: oneri probatori
Come noto, la fideiussione è una garanzia personale diffusamente utilizzata nell’operatività bancaria. L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». Ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono dunque ricorrere due requisiti: a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero evitato l’aggravio del dissesto, contenendo…
Continua a leggere...Piani di rientro e ricognizione di debito nel contenzioso bancario
Nella prassi i rapporti banca/cliente sono anche regolati da piani di rientro (rateizzazione del debito) e ricognizioni di debito (dichiarazioni unilaterali recettizie confermative di un preesistente rapporto fondamentale). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20689/2016; Cass. n. 25544/2018; Cass. n. 22588/2020; da ultimo Cass. n. 2855/2022) la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi“, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così,…
Continua a leggere...Collegamento negoziale tra mutuo fondiario e rapporti di conto corrente da estinguere
Ricorre un collegamento negoziale «ove più contratti autonomi, ciascuno caratterizzato dalla propria causa, formino oggetto di stipulazioni coordinate, nell’intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario, costituito, di norma, dall’agevolare la realizzazione della funzione economico-sociale dell’un d’essi » (Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930). Le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dar vita, con uno o più atti, a diversi e distinti contratti che, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono tuttavia collegati tra loro, in funzione del risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro o sugli altri, condizionandone non solo l’esecuzione ma anche la validità; in definitiva,…
Continua a leggere...I tempi di conservazione del contratto di finanziamento da parte della banca
Riguardo ai tempi di conservazione del contratto di finanziamento da parte dell’intermediario creditizio non vi è uniformità di vedute. Secondo parte della giurisprudenza di merito (Trib. Taranto 17.9.2015; Trib. Sassari 21.12.2015; Trib. Roma 10.4.2015; Trib. Milano 14.2.2017; Trib. La Spezia 18.4.2018; Trib. Lagonegro 13.1.2020; Trib. Chieti 11.9.2020; App. Milano 19.11.2021), la banca è obbligata alla conservazione del contratto soltanto per dieci anni (ex art. 119 TUB) e successivamente non è consentito al giudice pronunciare l’inesistenza del contratto. In particolare, è osservato che l’art. 119 TUB prevede a carico della banca un obbligo che ha il suo fondamento in esigenze di tutela della clientela e nella professionalità propria della banca. Ciò non esclude che tale obbligo debba essere contenuto entro convenienti…
Continua a leggere...La domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla banca
La domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi (nullità clausole contrattuali), è abitualmente strumentale alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi (perlopiù interessi) illegittimamente addebitati dalla banca (Cass. n. 7501/2012; Cass. 13.11.2003, n. 1146; Cass. 10.11.2010, n. 22872) ma può essere utilmente avanzata anche autonomamente. Questa azione condivide con l’azione di ripetizione di indebito, infatti, un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell’accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell’azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l’onere di allegare e provare non solo l’indebito, ma anche…
Continua a leggere...Inosservanza della forma scritta (art. 117, comma 3, TUB)
A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto. In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo (art. 117, comma 3, TUB); la nullità “di protezione” può essere fatta valere solo dal cliente o dal giudice (in quest’ultimo caso se “favorevole”…
Continua a leggere...Oneri probatori del correntista attore in ripetizione
Il correntista, attore in ripetizione, deve produrre in giudizio 1) il contratto di finanziamento di cui intende far valere, in tutto o in parte, l’invalidità; 2) la sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore (Cass. n. 500/2017; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 2072/2014; Cass. n. 21466/2013). In mancanza della documentazione contabile integrale, il credito del correntista è abitualmente ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile (ex multis Cass. n. 31667/2019; Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 33321/2018) La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ribadito il principio per cui il correntista che agisca in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l’onere di dimostrare, nella sua precisa entità,…
Continua a leggere...Procedura di liquidazione del patrimonio del fideiussore ex art. 14-ter l. n. 3/2012, mancate istanze del creditore ed estinzione della fideiussione
Tribunale di Brescia, 16 novembre 2021, Giudice Pernigotto Parole chiave Fideiussione – Estinzione della fideiussione – Scadenza dell’obbligazione principale – Mancata proposizione di istanze – Decadenza – Effetti sulla procedura di liquidazione del patrimonio Massima Nell’ambito di un procedimento di liquidazione del patrimonio di un debitore che ha rilasciato fideiussione, nel caso in cui la banca garantita da fideiussione non abbia proposto le proprie istanze contro il debitore principale nel termine di sei mesi come previsto dall’art. 1957 c.c., il fideiussore è liberato dall’obbligazione fideiussoria, con la conseguenza che la banca creditrice non può partecipare alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore-fideiussore. Disposizioni applicate Art. 14-ter l. 27 gennaio 2012, n. 3 (liquidazione dei beni), art. 1957 c.c. (scadenza…
Continua a leggere...- PRECEDENTE
- 1
- 2
- …
- 13
- 14
- 15
- …
- 45
- 46
- SUCCESSIVO