Diritto Bancario

Contratto di mutuo e deposito cauzionale delle somme erogate

La giurisprudenza prevalente, al pari della Cassazione, ritiene (condivisibilmente) che la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate non ostacoli il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario. È osservato che la costituzione in pegno o in deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate è un atto di disposizione del mutuatario che in tutta evidenza presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo (Trib. Lecce 20.9.2019; Trib. Tivoli 7.1.2020; Trib. Verona 22.10.2020; Trib. Catania 29.12.2020; Trib. Chieti 23.10.2020; Trib. Sulmona 16.11.2020; Trib. Lecce 5.5.2021; Trib. Pescara 6.5.2021). Con tale atto di disposizione, il mutuatario costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte ed…

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Contenzioso bancario e domanda riconvenzionale: distribuzione degli oneri probatori

Qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e la banca non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale, ambedue le parti hanno l’onere di dimostrare le rispettive pretese, in ossequio all’insegnamento della Cassazione, secondo cui « qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese » (Cass. n. 9201/2015; conf. Cass. n. 500/2017; Cass….

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TAN e TAE nel contratto di conto corrente

L’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 stabilisce che i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della Delibera stessa devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato (TAN); nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (TAE). Il rispetto della previsione normativa è assicurato verificando se la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori sia avvenuta secondo le medesime modalità, e quindi se il TAE creditore sia maggiore del TAN creditore (come sempre avviene nel TAE debitore rispetto al TAN degli interessi passivi)….

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Cartolarizzazione dei crediti e fallimento

Le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell’art. 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici) prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità. Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie complesse, caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati per costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli obbligazionari che poi vengono collocati nel mercato dei capitali. La legge sulla cartolarizzazione dei crediti (art. 4, L. n. 130/1999) prevede: a) che…

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Accesso ai dati della Centrale dei rischi Bankitalia

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia (denominato “Centrale dei rischi”) è un sistema informativo “di matrice pubblica” (Trib. Torino 9.2.2018) sull’indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari, che persegue interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari (Cass. n. 25512/2017; Cass. n. 21428/2008). È finalizzato a fornire agli intermediari partecipanti un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito. I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato, sono coperti dal segreto d’ufficio (art. 7 TUB) e non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Possono accedere a tali dati: i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni (e altri…

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Art. 1956 c.c.: oneri probatori

Come noto, la fideiussione è una garanzia personale diffusamente utilizzata nell’operatività bancaria. L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». Ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono dunque ricorrere due requisiti: a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero evitato l’aggravio del dissesto, contenendo…

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Piani di rientro e ricognizione di debito nel contenzioso bancario

Nella prassi i rapporti banca/cliente sono anche regolati da piani di rientro (rateizzazione del debito) e ricognizioni di debito (dichiarazioni unilaterali recettizie confermative di un preesistente rapporto fondamentale). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20689/2016; Cass. n. 25544/2018; Cass. n. 22588/2020; da ultimo Cass. n. 2855/2022) la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi“, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così,…

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Collegamento negoziale tra mutuo fondiario e rapporti di conto corrente da estinguere

Ricorre un collegamento negoziale «ove più contratti autonomi, ciascuno caratterizzato dalla propria causa, formino oggetto di stipulazioni coordinate, nell’intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario, costituito, di norma, dall’agevolare la realizzazione della funzione economico-sociale dell’un d’essi » (Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930). Le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono dar vita, con uno o più atti, a diversi e distinti contratti che, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono tuttavia collegati tra loro, in funzione del risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro o sugli altri, condizionandone non solo l’esecuzione ma anche la validità; in definitiva,…

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I tempi di conservazione del contratto di finanziamento da parte della banca

Riguardo ai tempi di conservazione del contratto di finanziamento da parte dell’intermediario creditizio non vi è uniformità di vedute. Secondo parte della giurisprudenza di merito (Trib. Taranto 17.9.2015; Trib. Sassari 21.12.2015; Trib. Roma 10.4.2015; Trib. Milano 14.2.2017; Trib. La Spezia 18.4.2018; Trib. Lagonegro 13.1.2020; Trib. Chieti 11.9.2020; App. Milano 19.11.2021), la banca è obbligata alla conservazione del contratto soltanto per dieci anni (ex art. 119 TUB) e successivamente non è consentito al giudice pronunciare l’inesistenza del contratto. In particolare, è osservato che l’art. 119 TUB prevede a carico della banca un obbligo che ha il suo fondamento in esigenze di tutela della clientela e nella professionalità propria della banca. Ciò non esclude che tale obbligo debba essere contenuto entro convenienti…

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La domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla banca

La domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi (nullità clausole contrattuali), è abitualmente strumentale alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi (perlopiù interessi) illegittimamente addebitati dalla banca (Cass. n. 7501/2012; Cass. 13.11.2003, n. 1146; Cass. 10.11.2010, n. 22872) ma può essere utilmente avanzata anche autonomamente. Questa azione condivide con l’azione di ripetizione di indebito, infatti, un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell’accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell’azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l’onere di allegare e provare non solo l’indebito, ma anche…

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