Diritto Bancario

Fideiussione omnibus e importo massimo garantito

La fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca: risultano dunque garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura deve sempre contenere la espressa previsione dell’importo massimo garantito. Se nella fideiussione è indicato un limite massimo riferito al solo capitale, con la specificazione “oltre accessori e spese”, l’importo massimo garantito indicato nella fideiussione omnibus deve intendersi comprensivo, oltre il capitale, anche degli interessi ed ulteriori accessori collegati al debito garantito (Cass. n. 3805/2004). L’art. 1938 c.c. si applica a tutte le fideiussioni, non soltanto a quelle rilasciate…

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La costituzione del pegno su titoli nell’anticipazione bancaria

L’anticipazione bancaria (artt. 1846-1851 c.c.) è il contratto con cui una banca concede al sovvenuto per un determinato periodo di tempo una somma di denaro (mediante versamento o costituzione di una disponibilità) contro la costituzione di un pegno in merci, titoli o documenti rappresentativi, nel rispetto dei limiti dell’originaria proporzione fra somma anticipata e valore dei beni costituiti in pegno. Ai sensi degli artt. 1846 e 1851 c.c., l’anticipazione bancaria può essere assistita da pegno su «titoli», «merci» o «danaro». La garanzia reale che assiste l’operazione è dunque pragmaticamente circoscritta all’insieme di quei beni (mobili) per i quali sia possibile rinvenire quotazioni di mercato o che, comunque, siano di pronta e facile liquidabilità, e per i quali risulti agevole tanto…

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Brevi note sulla domanda di accertamento negativo del credito

La domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della causa debendi (nullità clausole contrattuali), è abitualmente strumentale alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli importi illegittimamente addebitati dalla banca (Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 22872/2010; Cass. n. 1146/2003) ma può essere utilmente avanzata anche autonomamente. Questa azione condivide con l’azione di ripetizione di indebito, infatti, un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell’accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell’azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l’onere di allegare e provare non solo l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, La…

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Mancato perfezionamento del contratto in forma scritta: oneri probatori

Costituisce ius receptum che il correntista, che agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell’indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (ex multis Cass. n. 7697/2023; Cass. n. 10025/2023; Cass. n. 12993/2023). L’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste…

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Le comunicazioni periodiche alla clientela (art. 119 TUB)

L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce (commi 1 e 2) che nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (in relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall’intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia, ad es. l’ammontare dell’esposizione del debitore principale, cfr. Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. IV, § 3, Comunicazioni alla clientela). Il CICR indica il contenuto e…

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La convenzione degli interessi nei contratti bancari

Come noto, il precetto dell’art. 1284, comma 3, c.c., a norma del quale «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto», è rispettato laddove la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali avvenga anche per relationem, a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013). La Cassazione, infatti, ha spesso ribadito che il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e…

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Usura bancaria: brevi note sul worst case

La prevalente giurisprudenza, da ultimo Trib. Potenza 30.4.2024, si esprime in termini di assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari probabilistici e della teoria del worst case. Tale metodologia contempla nella base di calcolo il «peggior scenario possibile, consistente nell’elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente», ossia anche oneri eventuali e da inadempimento mai applicati o irrealizzabili (Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Torino 13.9.2017 e 20.3.2018; Trib. Bologna 5.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano 20.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019, App. Milano 23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019; Trib. Napoli 28.12.2020; Trib. Roma 1.6.2021; Trib. Firenze 20.4.2022; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369). Tale approccio deriva dall’applicazione inappropriata di formule di calcolo (non…

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Special servicer e art. 106 TUB: il triplete della Cassazione

Si susseguono le decisioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui le società incaricate dalla cessionaria per il recupero dei crediti cartolarizzati non devono essere necessariamente iscritte all’Albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB). Una recente ordinanza della Cassazione del 18 marzo 2024 n. 7243, Sez. III, est. Fanticini, ha infatti stabilito che «dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del TUB). In conclusione, con specifico riferimento all’eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la special servicer – rappresentante sostanziale…

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Contratti bancari: inosservanza della forma scritta

A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente»; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di finanziamento è nullo (art. 117, comma 3, TUB). Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). La forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto. La forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso – pur presente…

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Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e risarcimento del danno non patrimoniale

Come noto, la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata all’assolvimento dell’onere della prova da parte del soggetto illegittimamente segnalato alla Centrale dei rischi, precisandosi che la lesione deve assumere il carattere della gravità: «il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile» (nei termini Cass., Sez. Un., n. 26972/2008, che ha altresì chiarito che il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza,…

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