Diritto Bancario

La cessione del quinto: profili giuridici essenziali

Tra gli strumenti di finanziamento più diffusi nel mercato del credito al consumo, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione (D.P.R. n. 180/1950) si distingue per la particolare rilevanza, tanto sotto il profilo della struttura giuridica, quanto per la funzione sociale e le implicazioni operative che ne derivano. Si tratta, com’è noto, di un prestito personale che si caratterizza per una modalità di rimborso peculiare, fondata su una trattenuta diretta di quote mensili della retribuzione o del trattamento pensionistico da parte del datore di lavoro o dell’ente previdenziale, i quali provvedono al versamento delle stesse in favore del soggetto finanziatore. La durata massima del finanziamento contro cessione del quinto non può superare i dieci anni. Quanto al limite…

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Liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.

La fideiussione è uno degli strumenti più utilizzati nell’attività bancaria per garantire l’adempimento di obbligazioni da parte dei clienti, fungendo da tutela per il creditore nel caso in cui il debitore principale non sia in grado di far fronte al proprio impegno. L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». L’onere del creditore di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di fare credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo…

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Sovraindebitamento del consumatore e merito creditizio

Il consumatore è considerato sovraindebitato qualora i suoi flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte o non riesca ad adempiervi con regolarità. Il consumatore sovraindebitato, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, stabilendo tempi e modalità per superare la situazione di sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (art. 67 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII). La domanda deve essere corredata da un elenco dettagliato contenente: a) tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione; b) la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;…

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Attività bancaria e beni di provenienza donativa

Nell’ambito dell’attività bancaria, la circolazione dei beni immobili rappresenta un aspetto centrale, sia in relazione alle operazioni di finanziamento ipotecario sia nell’ambito delle garanzie prestate dai clienti. Tuttavia, gli immobili di provenienza donativa pongono specifiche problematiche giuridiche, derivanti dal possibile esercizio dell’azione di riduzione e della conseguente azione di restituzione ex art. 563 c.c., finalizzate alla tutela dei legittimari lesi. Per gli istituti di credito, il rischio principale riguarda la stabilità della garanzia ipotecaria acquisita su un immobile proveniente da donazione, in quanto un’eventuale azione di restituzione potrebbe comportare la perdita del bene in danno dell’acquirente o del mutuante. La legge n. 80/2005 ha introdotto limiti temporali per l’esercizio di tali azioni, riducendo l’incertezza giuridica ma senza eliminarla del tutto….

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La nullità dei finanziamenti per gli acquisti di azioni opera anche per le società cooperative (banche venete)

Corte di Cassazione, 8 gennaio 2025, n. 372, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo Parole chiave Prestito – Acquisto di azioni – Collegamento negoziale – Nullità – Società cooperativa Massima: “L’art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.  Disposizioni applicate Art. 2358 c.c. (altre operazioni sulle proprie azioni), art. 2519 c.c. (norme applicabili) CASO Una banca popolare veneta eroga a una s.r.l. un mutuo fondiario per l’importo di 1.100.000 euro. I soci della società usano una parte di detta…

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Corte di Cassazione e i presupposti dell’azione risarcitoria per concessione abusiva di credito a imprese in crisi

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28320 del 4 novembre 2024, ha chiarito i presupposti dell’azione risarcitoria contro gli istituti di credito per concessione abusiva di credito a soggetti in stato di crisi o insolvenza. Ai sensi dell’art. 218 L. Fall. (ratione temporis vigente), costituisce reato, nonché illecito civile, la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e, in generale, degli imprenditori che esercitano attività commerciale, i quali, anche al di fuori dei casi di bancarotta, ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza. In tal caso, il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti della banca, qualora la posizione di quest’ultima, in qualità di terzo responsabile solidale, sia configurata come corresponsabile…

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Registro delle Imprese e Gazzetta Ufficiale nella cessione dei crediti cartolarizzati

Come è noto, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti consistono, in estrema sintesi, nella cessione pro-soluto di crediti, generalmente deteriorati, da parte di un originator (ad es., una banca) a una società veicolo (SPV – Special Purpose Vehicle), che finanzia l’acquisto emettendo titoli obbligazionari negoziabili sui mercati. Tali operazioni sono disciplinate dalla L. n. 130/1999 e mirano a trasformare crediti illiquidi in strumenti finanziari, consentendo agli originator di ridurre il rischio di credito e migliorare la liquidità. Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, l’art. 58, comma 2, TUB, richiamato dall’art. 4, comma 1, L. n. 130/1999, stabilisce che «La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»….

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Brevi note sull’art. 40-bis TUB

L’art. 40-bis del Testo Unico Bancario stabilisce che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo, anche in caso di accollo a seguito di frazionamento, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita. Tale estinzione avviene in deroga agli articoli 2878 e 2847 del codice civile, e si applica anche quando l’ipoteca è annotata su titoli cambiari.  Il creditore, dopo l’estinzione del debito, è obbligato a rilasciare al debitore una quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere una comunicazione al conservatore dei registri immobiliari entro 30 giorni dalla stessa data. Questa procedura non comporta alcun onere per il debitore, ed è regolata secondo le modalità stabilite dall’Agenzia del territorio. Se il creditore…

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Credito ai consumatori: chiarezza e sanzioni secondo la Corte di Giustizia UE

Si segnala una interessante decisione della Corte di Giustizia europea del 13 febbraio 2025, causa C‑472/23, avente ad oggetto una controversia tra la Lexitor sp. z o.o., cessionaria dei diritti di un consumatore, e la banca A.B.S.A., relativamente alla richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di interessi, spese e commissioni.  La sentenza oggetto della pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE, con particolare riferimento agli obblighi informativi previsti per i contratti di credito ai consumatori (art. 10, par. 2, lett. g) e k)) e alle sanzioni applicabili in caso di violazione di tali obblighi (art. 23). 1.Obbligo di informazione e trasparenza del TAEG (Art. 10, par. 2, lett. g) Uno dei principali quesiti sottoposto alla Corte…

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Fideiussione omnibus: breve inquadramento normativo e profili giurisprudenziali  

La fideiussione si definisce omnibus quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca. Con la fideiussione omnibus risultano, dunque, garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. La fideiussione omnibus e la fideiussione specifica tutelano interessi economico-individuali differenti: la prima è funzionale a garantire tutte le obbligazioni, anche future, contratte dal debitore principale nei confronti dell’istituto di credito; la seconda è finalizzata a garantire singole e specifiche obbligazioni del cliente verso la banca. La fideiussione omnibus possiede una causa distinta rispetto a quella propria della fideiussione specifica, in ragione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti – svolta in via professionale e…

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