Cassazione: tasso usurario e commissione di massimo scoperto ante 2009
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIn una recente decisione pubblicata il 3 novembre 2016 n. 22270, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della CMS pattuita ante 2009 che, come noto, le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia (versione 2006) escludevano dal calcolo del TEG.
Al riguardo, il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità stabilisce che, in tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall’art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ., dell’art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti come quello in esame, esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl’interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto (conf. Cass. 12965/2016).
Un argomento decisivo, in favore della portata innovativa della norma in esame, è ravvisato nell’esigenza di assicurare che l’accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipende l’applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogo attraverso la comparazione di valori tra loro omogenei.
Poiché, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie dell’usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l’applicazione della maggiorazione prevista dall’alt 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia (conf. Cass. 12965/2016).