Cassazione, Sezioni Unite, n. 16303/2018 in pillole
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFÈ stata pubblicata l’attesa decisione delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un. 20.6.2018, n. 16303) in tema di commissione di massimo scoperto, avente ad oggetto i rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinate in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996.
Di seguito gli aspetti salienti della sentenza:
– l’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla l n. 2 del 2009, non può essere qualificato norma di interpretazione autentica dell’art. 644, quarto comma, c.p.; il carattere interpretativo (e quindi retroattivo) della disposizione è escluso poiché il testo della norma non contiene alcuna espressione che evochi tale natura, ma contiene, anzi, chiarissimi indizi in senso contrario: 1) espressa previsione, al comma 2, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa; 2) previsione, al comma 3, che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data»;
– la commissione di massimo scoperto, quale «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento», rientra tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall’art. 644, comma quarto, c.p. (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall’art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca;
– il sistema dell’usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia;
– non è vero che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, poiché dell’ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite al riguardo dalla Banca d’Italia. La presenza di tale dato nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perché consente la piena comparazione – tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto – tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta;
– la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, 1) accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, 2) il confronto tra l’ammontare percentuale della CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50 % l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle;
– tali modalità appaiono rispettose del dettato normativo, rispondendo all’esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell’usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi eccedenti la stessa.
Sulla scorta di quanto precede, è stato enunciato il seguente principio di diritto: « Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati ».