Cassazione: alcune questioni sul mutuo fondiario
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNel mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest’ultimo. Resta, tuttavia, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario qualora, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all’intento pratico perseguito dalle parti, emerga che il conseguimento dei peculiari vantaggi fondiari non ha costituito la ragione unica o determinante dell’operazione (Cass. n. 11201/2018; Cass. n. 17352/2017).
L’indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina specifica di cui agli artt. 38 e 117 TUB, e non rientrando nell’ambito delle condizioni contrattuali di carattere economico. Ne consegue che la sua omissione non impedisce l’applicabilità del limite di finanziabilità, che è requisito di sostanza del contratto (Cass. n. 29745/2018).
Sotto il profilo delle nullità, e in particolare in tema di richiesta di conversione del contratto nullo di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario, il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità non può estendersi alla conversione del contratto nullo, ostandovi la previsione di cui all’art. 1424 c.c.; è, viceversa, ammissibile l’istanza in tal senso avanzata dalla parte nel primo momento utile successivo alla rilevazione suddetta, poiché è consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo posto a fondamento dell’originaria domanda (Cass. n. 13286/2018; Cass. n. 17352/2017).
La Cassazione, infine, ha confermato l’orientamento secondo cui è revocabile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2), l. fall., e in ogni caso ex art. 67, comma 2, l.,fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego di una somma siano inquadrabili in un’operazione unitaria posta in essere in funzione dell’azzeramento della preesistente esposizione debitoria del mutuatario. Il giudice è tenuto, tuttavia ad accertare se una parte del finanziamento potesse essere destinata ad una nuova sovvenzione invece che al consolidamento del passivo (Cass. n. 4202/2018; Cass. n. 3955/2016).
3 Aprile 2019 a 17:01
Faccio i miei migliori complimenti alla redazione e agli autori dei commenti, sempre ineccepibili.