Cass. n. 17447/2019: gli interessi corrispettivi e moratori non si sommano!
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa asserita sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia usurario, è una modalità piuttosto diffusa (quanto erronea) di impostare il tema dei rapporti tra usura, interessi corrispettivi e di mora, abitualmente riveniente da un’approssimativa lettura della sentenza della Cass. n. 350/2013, che non ha affatto legittimato tale modalità di calcolo.
Tale pretesa sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del tasso usurario è un approccio sconfessato (e talora censurato ex art. 96 c.p.c.) senza troppi giri di parole dalla giurisprudenza di merito pressoché totalitaria poiché affetto da insanabili vizi logici, matematici e giuridici.
A sgombrare il campo da (eventuali) dubbi è finalmente intervenuta la Cass. n. 17447/2019 che – escludendo espressamente che la Cass. n. 350/2013 abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori – ha definitivamente chiarito che «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell’adempimento dell’obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni».
Nella stessa decisione, i giudici di legittimità hanno altresì confermato che in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell’inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito (v. anche Cass. n. 21470/2017).
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15 Agosto 2019 a 12:06
L’errore di base che esclude la sommatoria è dato dal seguente assunto di mancata omogeneità di calcolo e precisamente che, gli interessi corrispettivi si calcolano sul debito residuo mentre gli interessi di mora si calcolano sulla rata .
Ebbene, la RATA e la stessa quota di capitale, è fonte principale per calcolare gli interessi corrispettivi e quindi la stessa base su cui calcolare gli interessi di mora. Normalmente il contratto prevede che gli interessi di mora si calcolino su ogni somma scaduta e quindi rata o cannone, determinando così che il tasso di mora non è un tasso sostitutivo. Se fosse sostitutivo si calcolerebbe solo sulla componente della quota capitale. Inoltre, ogni rata in regime della capitalizzazione composta incorpora la capitalizzazione degli interessi precedenti su cui calolare gli interessi di mora, motivandone nei fatti la c.d. sommatoria,
29 Agosto 2019 a 15:48
La pretesa sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del tasso usurario è una impostazione sconfessata – e talora censurata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – senza troppi giri di parole dalla pressoché totalità della giurisprudenza (« mostro giuridico »; « tesi semplicemente assurda »; « non tasso »; « tasso creativo »), poiché affetta da insanabili vizi logici, matematici e giuridici.
La decisione della Cass. n. 17447/2019 non ha fatto altro che ribadire tale granitico orientamento giurisprudenziale di merito.
Le decisioni che escludono radicalmente la cumulabilità degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia si contano ormai a centinaia in tutti i tribunali. Senza pretese di esaustività, in anni recenti v. Trib. Spoleto 31.1.2017; Trib. Ferrara 11.1.2017 e 23.5.2017; Trib. Pavia 25.1.2017; Trib. Bergamo 15.2.2017 e 25.7.2017; Trib. Cuneo 24.2.2017; App. Milano 23.5.2017; Trib. Savona 20.2.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bergamo 8.9.2017; Trib. Sulmona 20.7.2017; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Ravenna 12.9.2017; Trib. Civitavecchia 28.6.2017; Trib. Monza 31.10.2017; Trib. Sondrio 20.11.2017; Trib. Brescia 27.9.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017 Trib. Brescia 27.9.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017; Trib. Velletri 8.11.2017; Trib. Brescia 13.6.2017; Trib. Pavia 31.10.2017; Trib. Roma 22.9.2017; Trib. Pordenone 13.11.2017; Trib. Sondrio 2.11.2017; Trib. Milano 9.3.2017; Trib. Treviso 29.12.2017; Trib. Taranto 1.2.2018; Trib. Roma 2.3.2018 e 12.2.2018; Trib. Locri 3.3.2018; Trib. Monza 27.3.2018:; Trib. Torino 2.3.2018; Trib. Bologna 15.3.2018; App. Milano 17.4.2018; Trib. Catania 20.4.2018; Trib. Ferrara 7.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Milano 6.6.2018; Trib. Catania 11.7.2018; Trib. Treviso 18.4.2018; Trib. Bologna 6.3.2019; Trib. Roma 3.4.2019, tutte edite in ilcaso.it, expartecreditoris.it, dirittobancario.it, Dejure.it.