In caso di mancata convocazione del condomino in assemblea l’amministratore è esente da colpa
di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Modena, 5 maggio 2021, sentenza n. 732.
Massima: “E’ compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale od inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza implica l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. Ne deriva che l’amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le deliberazioni assunte dall’assemblea, essendo compito dell’assemblea il controllo della regolarità della sua convocazione”.
FATTO
Attraverso atto di citazione regolarmente notificato in data 21/01/2016, il Condominio (OMISSIS) conveniva in giudizio Tizio, già amministratore del condominio, richiedendo la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 6280,19 a titolo di risarcimento del danno.
Tale domanda derivava da un precedente giudizio, instaurato con ricorso ex art.1137 c.c. e deciso con sentenza n. 1472/2015 dal Tribunale di Modena stesso, mediante il quale i condomini Caio e Mevio avevano convenuto il Condominio (OMISSIS), all’epoca amministrato da Tizio, per ottenere la dichiarazione di annullabilità della delibera assembleare del 25/01/2011, per omesso avviso di convocazione all’assemblea. Mediante la succitata decisione, il Tribunale riconosceva la sussistenza di un vizio inerente la irregolare comunicazione ai condomini Caio e Mevio, i quali non ne avevano avuto conoscenza fino alla data del 21/02/2011 di quanto deliberato dal Condominio, condannando il Condominio a rifondere ai Sigg. Caio e Mevio le spese di causa.
In virtù di tale pronuncia, l’amministratore convenuto veniva dunque riconosciuto responsabile ai sensi dell’art.1710 c.c. e ss. per aver determinato attraverso il proprio comportamento negligente all’annullamento della delibera assembleare e la conseguente condanna alle spese del Condominio in sede giudiziale.
Tizio, con comparsa depositata in data 05/04/2016, si costituiva eccependo nel merito l’infondatezza della pretesa avversaria posto che, non essendo ancora pervenuta notizia dell’effettivo pagamento della somma dovuta dal Condominio, non sarebbe sussistito l’interesse ad agire nei suoi confronti e che l’annullamento di una delibera assembleare, a seguito di impugnazione non presuppone necessariamente un errore dell’amministratore, considerando che, a suo dire, avrebbe agito conformemente alle indicazioni ricevute dai condomini stessi in merito alle modalità di notifica. Alle proprie deduzioni difensive il Condominio allegava la preliminare richiesta di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, la quale, una volta integrata nel contraddittorio, deduceva l’inoperatività della polizza per i motivi meglio specificati in comparsa di costituzione e, nel merito, instando per il rigetto della domanda di parte attrice.
All’esito del successivo deposito delle memorie di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c. e dopo avere ritenuto la causa di natura meramente documentale, all’udienza del 03/11/2020 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all’art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Modena in composizione monocratica rigettò la domanda attorea, condannando il Condominio (OMISSIS) alla rifusione in favore di Tizio delle spese processuali.
QUESTIONI
L’organo giudicante valutò come infondata la domanda proposta dal Condominio diretta a far valere la responsabilità dell’allora amministratore Tizio per l’errata convocazione ex art. 66 disp. att. c.c. dei condomini Caio e Mevio.
In motivazione il giudice monocratico chiarì innanzitutto che l’azione proposta dal Condominio rientra nell’archetipo dell’azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale rispetto all’obbligo dell’amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza imposta dall’art. 1710 c.c. e dall’art. 1176 c.c.. Tale livello di negligenza nell’assolvere i propri doveri contrattuali avrebbe comportato l’annullabilità della delibera e la condanna del Condominio alle spese del giudizio instaurato dai due condomini, sicché il giudizio di detto Tribunale si sarebbe dovuto basare su tali circostanze specificatamente allegate.
Sul punto, il giudicante richiamò la puntale giurisprudenza contenuta nell’ordinanza della Corte di Cassazione n.6618/2018, la quale statuì, come sintetizzato sapientemente nel noto brocardo in base al quale il giudice decide iuxta alligata et probata partium, che “quando sotto il profilo di diritto l’azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l’attore è gravato dell’onere dell’allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento[1] […] nel disciplinare le modalità di accertamento dell’inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001[2] ha imposto la “allegazione della circostanza dell’inadempimento”, e non la denuncia dell’inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l’inadempimento è consistito”.
Tanto premesso, dovette considerarsi che, se di regola è l’amministratore a dover procedere alla convocazione dell’assemblea[3], è altrettanto vero che l’art.1136 c.c. comma VI, nella sua formulazione qui applicabile ratione temporis, trattandosi di fattispecie regolata ante riforma L.220/12, prescrive che “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini[4] sono stati invitati alla riunione[5]“. Integrando dunque requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione, è pertanto compito dell’assemblea e del proprio presidente accertare la regolarità degli avvisi di convocazione, facendo riferimento all’elenco degli aventi diritto a partecipare all’adunanza[6], darne conto nel verbale. Un tale adempimento rientrerebbe nell’alveo delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale[7], comportando, in caso di inosservanza, l’annullabilità della delibera in quanto non assunta conformemente alle disposizioni di legge[8].
In virtù di quanto dedotto, appare chiaro che non potesse e non possa essere riconosciuta alcuna responsabilità dell’amministratore per i danni subiti dal condominio a seguito della dichiarata annullabilità delle delibere comunque assunte nonostante il difetto di convocazione. A riconferma dell’orientamento sostenuto dal Tribunale di Modena, già si espresse sul punto anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.29878 del 18/11/2019, la quale respinse la pretesa avanzata da un condominio di far condannare il proprio ex amministratore per inadempimento contrattuale e di ottenere da lui, a titolo di risarcimento danni, una somma pari all’importo delle spese processuali pagate a conclusione del giudizio che un condomino aveva radicato per ottenere l’annullamento delle deliberazioni assunte in sua assenza, dall’assemblea convocata in modo irregolare. Infatti, la Suprema Corte, cassando la sentenza di secondo grado impugnata, enunciò che “l’amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le deliberazioni assunte dall’assemblea, essendo compito dell’assemblea il controllo della regolarità della sua convocazione”.
L’amministratore resta dunque sempre estraneo a queste operazioni di controllo e, in quanto tale, è libero da ogni responsabilità nel caso di declaratoria di annullabilità delle delibere per irregolarità nel ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea in cui queste delibere sono state assunte, comportando, in riferimento al caso di specie, l’esclusione della sussistenza del nesso causale tra condotta di Tizio ed il danno subito dall’attore ed il rigetto della domanda del Condominio (OMISSIS).
Alla luce di quanto detto, non venne ritenuto necessario vagliare la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata ed il Condominio attore, soccombente, venne condannato al pagamento delle spese di lite, comprese quelle sostenute dai chiamati in garanzia. Con specifico riferimento a quest’ultime, come ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità[9], le spese sostenute dal chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte, comportandone l’addebitabilità in capo al soggetto ricorrente.
[1] Sul punto coerenti Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. II, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. I, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. III, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. I, 19 gennaio 2016 n. 810.
[2] S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533.
[3] Art. 66 disp. att. c.c.
[4] “Gli aventi diritto”, dopo la riformulazione intervenuta con la legge di riforma n. 220 del 2012.
[5] “Sono stati regolarmente convocati” a seguito dell’intervento della L.220/2012.
[6] Tale tipo di elenco, eventualmente compilato dall’amministratore, può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro.
[7] Al pari di altre forme di adempimento quali la comunicazione dell’avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.
[8] Sull’argomento vedi Cass. Sez. II, 22/05/1999, n. 5014; Cass. Sez. I, 30/10/1970, n. 2263.
[9] Cass., n. 11743/2003; n. 6754/2001; n. 12689/1998; n. 3956/1994.
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