1 Aprile 2025

In caso di estinzione della società, l’impugnazione va proposta nei confronti dei soci

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 13 marzo 2025, n. 6662

Parole chiave: Società – Estinzione e scioglimento

Massima: “In caso di estinzione di una società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese durante la pendenza di un giudizio, la legittimazione processuale passiva dei soci non è esclusa dal limite di responsabilità stabilito dall’art. 2495 c.c. La legittimazione processuale degli ex soci permane, anche se non hanno partecipato alla ripartizione finale dell’attivo sociale, e il procedimento deve essere riassunto nei loro confronti.

Disposizioni applicate: art. 100 c.p.c., art. 110 c.p.c., art. 300 c.p.c., art. 303 c.p.c..

Nella vicenda in esame, una S.r.l., dopo un tentativo di conciliazione preventivo fallito e la promozione di un accertamento tecnico preventivo volto a verificare la presenza di addebiti ingiustificati legati ad interessi e commissioni bancarie non dovute sul proprio conto corrente, ha instaurato un procedimento di merito per chiedere l’accertamento dell’ammontare di tali addebiti illegittimi e chiedere la condanna della Banca alla restituzione di tali importi, oltre interessi e spese.

Il Tribunale di prime cure, facendo sue le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, ha condannato la Banca alla restituzione di quanto illegittimamente sottratto, oltre interessi e spese.

La Banca ha proposto appello avverso tale decisione, ma il difensore della S.r.l. appellata ha prodotto una visura camerale da cui si evinceva l’avvenuta cancellazione della medesima dal registro delle imprese, ragion per cui la Corte d’Appello dichiarava interrotto il giudizio, che veniva riassunto dalla Banca nei confronti degli ex soci della S.r.l. (che proponevano appello incidentale). Tuttavia, la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello riassunto dalla Banca (e l’appello incidentale degli ex soci).

È da questa decisione della Corte d’Appello che deriva il procedimento incardinato dalla Banca e di cui all’ordinanza in esame.

La Corte di Cassazione ha ripercorso il ragionamento della Corte di merito, ovvero che:

a) l’eccezione sollevata dagli ex soci circa l’inammissibilità della domanda avversa, sia per carenza di legittimazione, sia per carenza d’interesse, fosse fondata, giacché, ai sensi dell’art. 2495 c.c., i soci di una s.r.l. estinta per cancellazione dal registro delle imprese rispondono dei residui debiti sociali soltanto nella misura in cui abbiano ricevuto un riparto di attivo in base al bilancio finale di liquidazione;

b) la difesa della Banca ha riconosciuto che le somme pagate alla società in forza della provvisoria esecutività della condanna di primo grado erano state utilizzate per pagare compensi professionali e coprire le perdite della società e non per rimborsare il capitale ai soci, i quali erano pertanto esenti da una qualunque responsabilità giacché non hanno personalmente incassato, né rimesso a favore di terzi, i fondi provvisoriamente corrisposti dalla Banca;

c) laddove i soci dimostrano di non avere incassato nulla dalla liquidazione della società, non rispondono di alcuna obbligazione nei confronti dei terzi creditori, mentre il liquidatore colpevole di mala gestio può invece incorrere in responsabilità extracontrattuale nei confronti della controparte danneggiata, non per subentro nel debito ma per responsabilità propria;

d) il fatto che il socio fosse anche liquidatore della società non basta a far convertire ad altro titolo la domanda proposta nei suoi confronti, poiché basata su presupposti diversi, ovvero in un caso sull’adempimento di un debito per responsabilità successoria, nell’altro caso sull’eventuale responsabilità derivante da mala gestio.

La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che la Corte di merito avesse errato nel negare la responsabilità successoria degli ex soci sostituendola con la responsabilità aquiliana da mala gestio dell’unico ex socio al contempo ex liquidatore. La suprema Corte ha infatti rammentato come le Sezioni Uniti abbiano già chiarito che l’estinzione della società in pendenza di giudizio determina un fatto interruttivo del processo ex art. 299 c.p.c., ma produce al contempo un fenomeno successorio universale ai sensi dell’art. 110 c.p.c. con la conseguenza che la riassunzione o prosecuzione del giudizio dovrà avvenire da parte, o nei confronti, degli ex soci, in qualità di nuovi titolari della pretesa creditoria.

La Corte di Cassazione ha infatti considerato che, se l’estinzione della società di capitali, derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese, interviene in pendenza di giudizio, i soggetti aventi legittimazione attiva o passiva per promuovere l’impugnazione della sentenza o per esserne destinatari sono i soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale, ma potrebbe tutt’al più avere un’incidenza sull’interesse ad agire dei creditori sociali, che l’assenza di riparto di attivo in favore dei soci in base al bilancio finale di liquidazione sia di per sé sufficiente ad escludere.

Stando così le cose, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte di merito in diversa composizione.

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