Cartolarizzazione dei crediti: la legittimazione attiva della società cessionaria
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNella prassi, non è infrequente che il debitore ceduto contesti che la società cessionaria (di regola lo SPV) non sia legittimata attiva, o comunque che non sia titolare del credito.
Ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva, ove non sia prodotto il contratto di cessione, possono essere sufficienti le informazioni (di dettaglio) fornite nella Gazzetta Ufficiale?
Secondo una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019; Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio 5.10.2020).
La disposizione dell’art. 58 TUB introduce una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco, sicché la deroga ivi prevista deve ritenersi prevista non solo con riguardo all’esonero dalle formalità “individuali” di cui all’art. 1264 c.c., ma anche con riferimento alla semplificazione della prova della cessione stessa.
Il favor espresso dal legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l’ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionate le cessioni precedenti, sino a risalire all’originario creditore, con evidente aggravio dell’onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall’art. 58 TUB (Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Pavia 1.2.2019).
La Cassazione ha altresì evidenziato che l’art. 58, comma 2 ,TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un’avvenuta «cessione», senza imporre un contenuto minimo informativo. Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. Qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi – senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) – i crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
12 Novembre 2020 a 20:09
Vds. la recentissima Cass., Sez. 6 civ., Ord. n. 24798 del 5.11.2020 – Della carenza di prova idonea a dimostrare l’inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.).
Secondo la Suprema Corte
• il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non è sufficiente ad attestare che proprio ed anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione;
• in tal senso l’onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria, con oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell’effettività della cessione in blocco;
• la questione non attiene alla legittimazione processuale, ma alla titolarità del credito in capo alla mandante, asserita cessionaria.
Per il che la Cassazione ribadisce, in subjecta materia, che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Donato Giovenzana – Legale d’impresa