Cartolarizzazione dei crediti e dichiarazione della società cedente
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFÈ discusso se una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di una specifica posizione debitoria, possa essere idonea a fornire la prova dell’avvenuta cessione (e dei contenuti della stessa).
Parte della giurisprudenza di merito esclude tale possibilità, sul presupposto che la dichiarazione del cedente non è una confessione (non provenendo da una parte processuale) e nemmeno un documento (essendo predisposta appositamente per la causa): cfr. Trib. Avezzano 17.2.2022: dichiarazione unilaterale successiva alla pubblicazione in G.U. della cessione nonché dell’atto introduttivo del giudizio, sottoscritta da soggetto di cui non sono noti i poteri rappresentativi verso l’esterno, non avente natura confessoria; Trib. Treviso 16.9.2021: documento irrilevante, formato unilateralmente appositamente per il presente giudizio; Trib. Treviso 12.10.2021; Trib. Brescia 5.10.2022 n. 7626; Trib. Brescia 21.12.2022 n. 3086; Trib. Ravenna 15.5.2023 n. 337; Trib. Brescia 16.8.2023.
Altra parte significativa della giurisprudenza ammette invece tale opzione operativa: cfr. Trib. Verona 14.11.2020: la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, poiché la convenuta ha prodotto un’attestazione della banca cedente circa l’avvenuta cessione dei crediti per cui è causa; Trib. Napoli 3.3.2022: è idonea la dichiarazione con cui la cedente conferma espressamente la cessione dello specifico credito, con indicazione del numero del contratto; Trib. Vicenza 29.6.2022 n. 131, che richiama Cass. n. 10200/2021: la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio è un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo; Trib. Napoli 26.7.2022 n. 7487; Trib. Patti 24.10.2022; Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401; Trib. Nuoro 15.12.2022 n. 630; Trib. Novara 18.1.2013; App. Milano 24.1.2023 n. 220: la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria; Trib. Firenze 1.3.2023 n. 612; Trib. Spoleto 11.7.2023, n. 532.
Invero, se libera è la forma del contratto di cessione e altrettanto libera è la possibilità di provarne l’esistenza, appare ragionevole ritenere che la dichiarazione del cedente (configurabile alla stregua di una dichiarazione negoziale di un fatto) possa costituirne dimostrazione idonea. Tale approccio valorizza quanto affermato da Cass. n. 17944/2023 (conf. Cass. n. 5478/2024), secondo cui, al fine di pervenire alla prova della cessione, rilevano quegli accertamenti di fatto che facciano «effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione».
Anche la Cassazione ha ammesso la possibilità che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio sia, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un «elemento documentale importante, potenzialmente decisivo». Quanto precede anche sul presupposto che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione dell’Avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 10200/2021).
I tribunali che ammettono la produzione in giudizio di una dichiarazione della società cedente evidenziano la necessità che la stessa sia sottoscritta (con esplicitazione dei poteri di rappresentanza) e soprattutto dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione (Trib. Cassino 15.11.2022 n. 1528; v. anche Trib. Torino 12.10.2022 n. 3943).
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