Cartolarizzazione dei crediti e carenza di legittimazione passiva della banca cedente
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSecondo parte della giurisprudenza di merito, devono essere rigettate le domande formulate nei confronti della banca cedente nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 TUB (cessione di rapporti giuridici): sull’opponibilità delle eccezioni al solo cessionario, se regolarmente realizzati gli adempimenti pubblicitari ex l. 130/1999, cfr. Trib. Milano 12.1.2016; Trib. Pavia 12.10.2016; Trib. Napoli Nord 10.11.2016; Trib. Rieti 18.4.2017.
Gli argomenti delle pronunce suddette sono, a grandi linee, sintetizzabili come segue:
– l’art. 58 TUB consente la cessione a banche (nonché ai soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 TUB e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 TUB) di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La notizia dell’avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e tale adempimento produce ex lege gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l’accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie;
– in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” (stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 TUB), la società cessionaria acquista dalla società cedente (banca) la titolarità di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti dal contratto di finanziamento ceduto;
– di detta cessione, ex art. 58 t.u.b., la società cessionaria dà notizia, come detto, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; la predetta pubblicazione produce ex lege gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c. Per effetto della cessione la società cessionaria succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della società cedente. È altresì osservato che, essendo le domande attoree finalizzate all’accertamento del credito rinveniente dal contratto di finanziamento stipulato dal debitore ceduto, tali istanze devono avere quale destinatario l’attuale titolare del credito stesso, vale a dire la società cessionaria cui, per essere stata ceduta ex L. 130/1999 l’intera posizione creditoria, sono passate tutte le azioni e, quindi, tutti i diritti che attengono alla realizzazione del credito (tra cui le garanzie che assistono il finanziamento, cfr. art. 58, comma 3, TUB): “la norma di cui all’art. 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria (come già, in precedenza, l’art. 54 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375) prevedendo il trasferimento delle passività al soggetto cessionario della azienda bancaria e non la semplice aggiunta della responsabilità di questo ultimo a quella del cedente, deroga alla norma codicistica di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., sulla quale, dunque, prevale in virtù del principio di specialità. Dal semplice fatto della cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dal comma 2 del ricordato art. 58, deriva, pertanto, il trasferimento alla banca cessionaria dei debiti della cedente compresi nella cessione stessa” (Cass. n. 22199/2010; conf. Cass. 18258/2014; Cass. 10653/2010);
– considerato che con l’allegazione della Gazzetta Ufficiale è dimostrata la realizzazione della speciale pubblicità prevista dall’art. 58 TUB la quale, come detto, produce gli effetti di cui all’art. 1264 c.c. in ordine alla sua efficacia nei confronti del debitore ceduto, e che parte attrice chiede l’accertamento del credito strumentale alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto di finanziamento, è ritenuta insussistente la legittimazione passiva della società cedente per essere legittimata passiva la società cessionaria, con conseguente rigetto della domanda indirizzata alla banca cedente (cfr. Trib. Pavia 12.10.2016; Trib. Napoli Nord 10.11.2016; Trib. Rieti 18.4.2017).