Caratteristiche essenziali del conto corrente bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa Corte di Cassazione definisce il conto corrente di corrispondenza, comunemente noto come conto corrente bancario, come un rapporto caratterizzato dall’espletamento di un servizio di cassa, finalizzato alla gestione di operazioni di pagamento o riscossione di somme effettuate, a qualsiasi titolo, per conto del cliente. La disponibilità sul conto può essere costituita mediante il versamento di somme, accrediti sul conto o interventi della banca, i quali possono configurarsi sia come un’apertura di credito in senso proprio, sia come una concessione temporanea di credito. Quest’ultima, nell’ambito del rapporto complessivo, rappresenta una prestazione accessoria rispetto alla principale funzione di mandato, purché non ecceda i relativi limiti e sia conforme ai principi di correttezza e buona fede (Cass. n. 25943/2011).
Il contratto di conto corrente bancario si configura, dunque, come l’accordo attraverso il quale un istituto di credito si impegna a dare esecuzione ai pagamenti disposti dal cliente e a ricevere, per suo conto, somme a lui destinate. La funzione principale del contratto consiste nello svolgimento di un servizio di cassa in favore del correntista, il che ne rappresenta l’aspetto tipico.
Tuttavia, le operazioni di pagamento presuppongono la presenza di una disponibilità di denaro sul conto corrente, comunemente definita «provvista», che il cliente può utilizzare liberamente. La provvista si costituisce, nella prassi, attraverso rimesse effettuate dal correntista o mediante accrediti da parte della banca. Sebbene il servizio di cassa rappresenti il nucleo essenziale del contratto, esso non esaurisce il contenuto dello stesso. Il conto corrente bancario, infatti, presenta ulteriori elementi riconducibili al deposito bancario, quali le operazioni di deposito e prelievo per cassa di somme di denaro.
Il versamento di somme di denaro da parte del cliente costituisce un elemento indefettibile del contratto di conto corrente bancario. Diversamente, le operazioni creditizie a favore del cliente devono considerarsi come eventuali. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai pagamenti effettuati extra fido o ultra fido. Nel primo caso, il cliente utilizza una somma eccedente rispetto alla disponibilità concordata, e la banca acconsente a concedergli ulteriore credito. Nel secondo caso, invece, in assenza di un contratto di apertura di credito, la banca decide comunque di coprire temporaneamente gli scoperti di conto del cliente. In entrambe le ipotesi, sorge in capo alla banca, quale soggetto che ha effettuato il pagamento, il diritto di esigere immediatamente il credito vantato nei confronti del correntista.
La conclusione del contratto di conto corrente bancario non implica, automaticamente, la concessione di un’apertura di credito. Quest’ultima deve essere espressamente concordata tra le parti. Occorre altresì distinguere tra apertura di credito semplice e apertura di credito in conto corrente. La prima consente al cliente di utilizzare la somma concessa in un’unica soluzione; al contrario, nella seconda, il cliente può non solo utilizzare gradualmente le somme messe a disposizione, ma anche effettuare rimborsi volti a ripristinare la disponibilità del credito.
La giurisprudenza recente ha chiarito che, nel caso di conto corrente cointestato, la facoltà per ciascun intestatario di effettuare operazioni separatamente non può essere presunta sulla base della sola intestazione comune. Tale facoltà deve essere espressamente prevista nel contratto, mediante il rispetto dei requisiti di forma imposti dall’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993. L’esigenza formale che caratterizza i contratti bancari esclude che tale potere possa essere desunto da comportamenti processuali o extraprocessuali delle parti (Cass. n. 25243/2024; conf. Cass. n. 7110/2017).
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