Caparra confirmatoria costituita mediante assegno bancario privo di data
di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDFCass. civ. Sez. Seconda, Sent. 31/03/2022, n. 10366, Pres. Di Virgilio, Est. Dongiacomo
Contratto preliminare – Caparra confirmatoria – Assegno privo di data
Massima: “10, pur se l’effetto proprio di essa si perfeziona al momento della riscossione della somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all’incasso; ne deriva che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l’assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all’inadempimento della controparte il mancato incasso dell’assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l’eccezione di inadempimento”.
Disposizioni applicate
Art. 1419 c.c. – art. 1385 c.c. – art. 1175 c.c. – artt. 1-2 del r. d. n. 1736/1933
CASO
Le parti avevano stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un immobile. In pendenza del contratto la promittente venditrice aveva comunicato di voler risolvere il contratto. I promissari acquirenti agivano quindi in giudizio ex art. 2932 c.c.
Si costituiva in giudizio la promittente venditrice che eccepiva la nullità dell’assegno consegnato a titolo di caparra, in quanto privo di data e garantito dall’accordo di non riscuoterlo.
Il tribunale accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. e trasferiva il bene ai promissari acquirenti, subordinando al pagamento della somma residua.
La promittente venditrice proponeva quindi appello.
Il giudice di secondo grado escludeva innanzitutto che la nullità dell’assegno e di conseguenza della caparra potesse comportare la nullità del contratto preliminare, trattandosi semmai di nullità parziale. Secondo la Corte inoltre la mancata negoziazione dell’assegno “rilasciato senza data, ma riempibile in qualsiasi momento” è stata una libera scelta della promissaria venditrice la quale non ha nemmeno provato la mancata copertura del titolo.
La Corte d’Appello adita pertanto respingeva l’appello.
Avverso tale sentenza la promittente venditrice quindi proponeva ricorso in Cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione respinge il ricorso e afferma che il prenditore di un assegno bancario, che ometta di incassare l’assegno trattenuto a titolo di caparra confirmatoria tiene un comportamento contrario a correttezza e buona fede, sì da far produrre comunque gli effetti della caparra confirmatoria.
QUESTIONI
La sentenza in commento risulta particolarmente interessante per i motivi in appresso indicati.
La Corte di Cassazione affronta l’istituto della caparra confirmatoria e i problemi connessi al rilascio di un assegno bancario a tal fine.
La caparra confirmatoria infatti può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario e l’effetto della stessa si perfeziona nel momento della riscossione della somma recata dall’assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all’incasso.
Ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore che ometta d’incassare l’assegno e lo trattenga comunque presso di sé, in quanto contrario al dovere di correttezza, non esclude l’insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra (in questo senso è intervenuta anche Cass. Civ. 17127/2011).
Infatti, la regola della correttezza imposta dall’art. 1175 c.c. impone al creditore di compiere gli adempimenti necessari affinchè il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario): tale comportamento omissivo deve pertanto essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1197 c.c. (cfr. Cass. Civ. 12079/2007).
Tale effetto liberatorio è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo; tuttavia, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (Cass. Civ. 17749/2009).
Pertanto, quando la caparra viene costituita tramite assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che ometta poi di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l’insorgenza di tutti gli effetti che conseguivano all’integrale versamento della caparra.
La Corte di legittimità si è peraltro soffermata sul caso dell’assegno bancario emesso privo di data. L’art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736/1933 afferma che l’assegno privo di data è nullo.
Secondo la ricostruzione dei giudici d’appello, tale nullità comporterebbe la nullità della clausola relativa alla caparra confirmatoria.
Al riguardo, la Cassazione ha escluso che la clausola relativa alla caparra confirmatoria possa ritenersi, in ragione della sua esecuzione a mezzo di assegno bancario privo di data, viziata da nullità, perché l’assegno bancario privo di data di emissione, benchè nullo, vale come promessa di pagamento e può dunque assolvere la funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio che è propria della caparra confirmatoria.
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