1 Ottobre 2019

Cancellazione di un testamento olografo comportante la revocazione di revocazione ex art. 681 c.c. e conseguente reviviscenza delle disposizioni testamentarie originarie

di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. II, Ordinanza, 21 marzo 2019, n. 8031

Revocazione delle disposizioni testamentarie- Testamento posteriore inefficace- Distruzione del testamento olografo- revocazione della revocazione

( C.c., artt. 681, 683, 684)

Se il testatore ha “sbarrato a penna nella sua interezza” il testamento olografo contenete la revoca di un precedente testamento, il testamento sbarrato non è un testamento posteriore inefficace (nel senso di inefficacia accolto nella rubrica dell’art. 683 c.c.) ma è un testamento posteriore che è stato sbarrato e quindi a sua volta revocato.

CASO

La testatrice formulava nel corso della sua vita diversi testamenti olografi, tra i quali un testamento contenente la revoca di due disposizioni testamentarie precedenti.

Il testamento oggetto della riesamina giurisprudenziale veniva “sbarrato a penna nella sua interezza” dalla stessa testatrice.

Secondo il giudice di primo grado ricorre un’ipotesi di testamento posteriore inefficace ex art. 683 c.c., con la conseguenza che la revocazione contenuta nello stesso continua a mantenere la sua efficacia.

In sede di Appello la Corte ha ribaltato il giudizio, equiparando lo sbarramento della scheda testamentaria alla distruzione ex art. 683 c.c. e, dunque, ad un’ipotesi di revocazione tacita.

L’intera vicenda, pertanto, conduce alla reviviscenza delle disposizioni testamentarie originariamente revocate per effetto del meccanismo di cui all’ art. 681 c.c. (revocazione della revocazione), trattandosi di revocazione, mediante cancellazione, di un testamento contenente a sua volta una revocazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, conferma le pronunce di merito e reputa inammissibile il motivo di ricorso relativo alla violazione e all’erronea applicazione dell’art. 683 c.c.

Non appare condivisibile l’orientamento del Tribunale volto ad applicare la suddetta norma al caso di specie, applicazione basata sul presupposto della non tassatività delle ipotesi tipizzate.

Pur essendo largamente sostenuta, sia in dottrina (Moretti, Il negozio testamentario e il suo contenuto in Iberati (diretto da), Testamento e Patti successori, Bologna, 2006, 126) che in giurisprudenza (Cass. S.U. 7186/1993; Cass. 1260/1987)), un’interpretazione estensiva delle ipotesi di inefficacia del testamento ex art 683 c.c., non si può comunque prescindere da un’analisi attenta delle singole circostanze: esse non devono attenere alla sfera soggettiva del beneficiario ovvero alla volontà del testatore, bensì esclusivamente a cause esterne.

In realtà l’apposizione sulla scheda testamentaria della “X” è indice di una volontà presunta di revoca da parte del de cuius e può essere ricondotta nell’ipotesi più specifica di “distruzione della scheda testamentaria”, disciplinata dall’art. 684 c.c.

Detto comportamento concludente fa sorgere una presunzione legale inequivocabile e, dunque, può qualificarsi come revoca tacita.

Di conseguenza si prefigura un’ipotesi di revocazione ex art. 681 c.c., con automatica reviviscenza di quanto originariamente revocato.

La Cassazione sottolinea ulteriori aspetti e, precisamente:

  1. Il riferimento dell’art. 681 c.c. ad entrambe le tipologie di revoca: pur essendo la norma silente sul punto, essa si riferisce e alla revoca espressa e alla revoca tacita, come sostenuto altresì da giurisprudenza precedente;
  2. La forma della revocazione di precedente revocazione: l’art 681 c.c. prescrive le “forme stabilite dall’articolo precedente” e, pertanto, sembrerebbe escludere una revocazione tacita (come la cancellazione de quo). Tuttavia ciò contrasterebbe non solo con il senso comune ma anche con l’interpretazione più logica della norma.

QUESTIONI

[1] Il Codice Civile afferma all’art. 683 che la sopravvenuta inefficacia della scheda testamentaria non pregiudica anche l’efficacia della revocazione in essa contenuta. La revocazione, infatti, continua ad esplicare i suoi effetti, sia essa stata compiuta secondo le modalità proprie della revocazione espressa ovvero tacita.

Come sostenuto da autorevole dottrina (Azzariti, Le successioni e le donazioni, seconda edizione, Napoli, 1990, 631) la ratio della norma si identifica con la tutela della volontà testamentaria che, per sua natura, è una volontà irripetibile; essa, infatti, non può essere pregiudicata da avvenimenti esterni e del tutto indipendenti dalla sfera volitiva del testatore.

Pertanto la norma suindicata trova applicazione ogni qual volta ricorra un testamento inefficace ma comunque valido; viceversa la sua applicazione è da escludersi ove il testamento sia invalido (sul punto la giurisprudenza si è espressa in materia di incapacità naturale del testatore, escludendo l’applicazione dell’art 683 c.c. e, dunque, la sopravvivenza della revoca alla pronuncia di annullamento – Cass. 2716172017).

Quanto alla interpretazione sistematica dell’art. 683 c.c., parte minoritaria della dottrina (Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm. Scialoja Branca, sub artt. 679-712, Bologna-Roma, 1975, 105) sostiene la tesi restrittiva secondo la quale sono ammissibili le sole ipotesi contemplate dal legislatore (premorienza, incapacità, indegnità, rinunzia); di contrario avviso la giurisprudenza (Cass. S.U. 7186/1993; Cass. n. 1260/1987), la quale, ferma restando la validità del testamento, adotta un’interpretazione estensiva.

[2] Nell’ottica di tutelare il più possibile la volontà irripetibile del testatore e in ossequio al principio di revocabilità delle disposizioni testamentarie, il legislatore ha consentito al testatore non solo di poter revocare le sue disposizioni precedenti, ma anche la revoca precedentemente effettuata.

Ai sensi dell’art 681 c.c., a seguito della revocazione della revocazione, le disposizioni revocate riacquistano efficacia con effetto ex tunc.

Quanto alla forma, l’art. 681 c.c. rimanda alla forma della revoca espressa prescritta dall’articolo precedente, con ciò portando a ritenere, come sostenuto da parte considerevole della dottrina (Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, quarta edizione, Torino, 2006, 292) ammissibile esclusivamente una revocazione espressa di una precedente revocazione, a prescindere che quest’ultima sia espressa o tacita; ne conseguirebbe la necessità di una forma testamentaria o di atto pubblico inter vivos con i testimoni.

Al contrario la giurisprudenza (Cass. 19915/2012; Cass. 3875/1997; Cass. 1260/1987), in particolare in ultimo l’ordinanza in esame, ritiene ammissibile anche una revocazione tacita di una precedente revocazione. Le motivazioni a sostegno di questa seconda tesi sono molteplici ed in particolare:

– si ritiene pacificamente ammissibile una revoca espressa di una revoca tacita e, pertanto, non sarebbe giustificabile una diversità di trattamento nell’ipotesi inversa;

– sarebbe più logico limitare il rigido formalismo di cui all’art. 681 c.c. ad ipotesi diverse da quelle che potrebbero prefigurare una revoca tacita, come ad esempio la soppressione / alterazione del documento;

– l’interpretazione più elastica della norma non solo risulterebbe più coerente con la ratio legis, ma sarebbe altresì più vicina al senso comune (secondo il quale chi ha posto in essere un documento scritto può sopprimerlo a seguito di un ripensamento o perché semplicemente ritiene di aver agito erroneamente in precedenza).

In conclusione nel caso di specie non sussisteva un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia del testamento, ai sensi dell’art. 683 c.c.: l’aver sbarrato la scheda testamentaria non rientra, nonostante ogni estensione ammissibile in dottrina, nelle fattispecie di inefficacia immaginate dal legislatore.

Coerentemente la Cassazione qualifica l’ipotesi come assimilabile alla distruzione del testamento, e pertanto ad una revoca tacita (che può a sua volta revocare delle revoche precedenti). Unico aspetto che potrebbe revocarsi in dubbio, ma che non è stato oggetto di causa, è se la “sbarratura” del testamento con segno “X” sia stata autografa, e cioè effettuata di pugno dalla testatrice. Solo in tal caso infatti potrebbe esplicare efficacia revocatoria. Qualora invece la cancellatura o sbarratura sia stata apposta da terzi, si sfocerebbe nel tema dell’indegnità e delle sanzioni penali a tutela della libertà testamentaria, e certamente non si potrebbe considerare prodotto l’effetto revocatorio.

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