21 Settembre 2021

Buoni fruttiferi postali: la Corte Suprema si pronuncia sulla portata della clausola “pari facoltà di rimborso”

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. Prima Sent., 13/09/2021, n. 24639, Pres. De Chiara, Est. Di Marzio

Documenti di legittimazione – Buono postale fruttifero cointestato – Clausola “pari facoltà di rimborso” – Morte di un intestatario – Legittimazione di ciascuno degli intestatari superstiti a chiedere il pagamento dell’intero – Sussistenza.

[1] La Prima Sezione Civile, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, ha affermato che, in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.

Disposizioni applicate

Artt. 156 e 187 d.p.r. n. 256/1989, art. 48 commi 3 e 4 d. lgs. n. 346/1999

CASO

Avanti il Giudice di pace competente l’attrice agiva per ottenere il rimborso da parte dell’istituto debitore dell’intero montante di un buono postale fruttifero, dotato della clausola “pari facoltà di rimborso”, di cui era cointestataria superstite, per sopravvenuto decesso dell’altro cointestatario e, in via subordinata il rimborso della propria quota, pari al 50% del totale.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda subordinata.

A seguito di impugnazione, il Tribunale adito accoglieva l’appello, riconoscendo il diritto dell’appellante ad ottenere il rimborso integrale del cennato buono postale, posto che la clausola “pari facoltà di rimborso” permetterebbe a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale e che la cointestazione di uno strumento di risparmio costituirebbe una forma di comunione ordinaria.

Veniva quindi proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione afferma che in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di decesso di uno degli intestatari, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il rimborso dell’intera somma portata dal documento.

QUESTIONI 

La sentenza si occupa di interpretare la portata della clausola “pari facoltà di rimborso” contenuta nei buoni fruttiferi postali, la quale prevede la distinta facoltà di ciascun cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto senza limitazione o riserve di sorta.

Mette conto in primo luogo evidenziare come la giurisprudenza di legittimità in materia propenda per dare un peso predominante ai dati risultanti sul testo dei buoni postali (Cass. Civ. 31 luglio 2017, n. 19002, Cass. Civ. 28 febbraio 2018, n. 4761), tenuto conto dell’univocità del tenore letterale della clausola stessa.

In questo contesto la Cassazione, con la pronuncia in commento, ha innanzitutto osservato come l’interpretazione della clausola “pari facoltà di rimborso” atterrebbe esclusivamente alla legittimazione attiva della prestazione, trattandosi nel caso di specie di contitolarità di diritti di credito, e non di comunione di diritti reali come invece ha sostenuto la ricorrente.

Nel prosieguo del proprio ragionamento, la Corte si è quindi occupata di verificare se l’art. 187 del d.p.r. n. 256/1989 concernente i libretti di risparmio sia applicabile anche ai buoni postali fruttiferi. L’art. 187 infatti prevede – con riferimento ai soli libretti di risparmio – che il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta o cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.

L’applicazione di tale norma anche ai buoni fruttiferi postali muoverebbe dalla constatazione dell’assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario. A supporto di tale ricostruzione si assumerebbe che tale norma risponde alla ratio di tutela dell’erede o degli eredi dell’intestatario defunto i quali, subentrati per effetto dell’apertura della successione nel diritto di credito, rimarrebbero altrimenti pregiudicati dalla riscossione effettuata per l’intero dal cointestatario superstite.

La Corte tuttavia ha ritenuto di dover escludere l’applicazione del cennato art. 187 ai buoni postali fruttiferi, per le seguenti ragioni.

Seppure debba ritenersi che sia il buono fruttifero postale che il libretto di risparmio siano entrambi documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., tali documenti devono ritenersi tra loro disomogenei. In particolare, il buono fruttifero postale possiede una propria peculiarità in merito alla facoltà di rimborso, posto che l’art. 208 del già citato decreto prevede che esso risulti rimborsabile “a vista”. Ex se tale disposto normativo esclude pertanto la possibilità di ipotizzare che l’istituto debitore possa rifiutare il rimborso dell’intera somma ad un intestatario superstite, in caso di cointestazione del buono stesso.

A parere della Suprema Corte non rileva nemmeno l’argomentazione per cui l’applicazione del cennato art. 187 al buono fruttifero postale tenderebbe alla tutela dell’erede del cointestatario defunto. Invero, già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha osservato che “la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario”.

Ciò che invece rileva, sostiene la Corte, è l’evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite, può sostenersi che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.

L’erede del cointestatario deceduto di un buono fruttifero postale non potrà pertanto pretendere dall’istituto debitore il rimborso di quanto versato al cointestatario superstite, posto che lo stesso istituto non potrà rifiutarsi di versare l’intera somma a qualunque intestatario ne faccia richiesta.

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